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Numero d'incarto:
15.1998.124
Data decisione, Autorità:
11.12.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00124
Lugano
11 dicembre 1998
FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 30 giugno 1998 di
patr. dallo Studio legale __________
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro la decisione 24 giugno 1998
nell’esecuzione n. __________ promossa dalla
ricorrente nei confronti di
patr. dall’ avv. __________
viste le osservazioni
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ promossa da __________ nei confronti di
__________ per l’incasso di un credito derivante da prestazioni alimentari, l’UEF
di Bellinzona procedeva in data 21 agosto 1997 al pignoramento del salario
dell’escusso.
L’Ufficio
ordinava quindi a carico di __________ la trattenuta di salario pari a fr.
380.-- mensili a far tempo dal mese di agosto 1997 compreso, presso la ditta
__________.
B. Con
ricorso 1° settembre 1997 l’escusso insorgeva contro tale provvedimento
postulando l’annullamento del provvedimento impugnato, in quanto non vi sarebbe
alcuna eccedenza pignorabile. Tale ricorso veniva respinto con sentenza 22
maggio 1998 di questa Camera (inc. Vig. 15.98.147).
C. Il
24 giugno 1998 l’UEF di Bellinzona procedeva ad un nuovo calcolo del minimo di
esistenza che risultava così composto:
reddito fr.
4’479.--
importi
di base fr. 1’370.--
figli
minorenni fr. 620.--
affitto fr.
1’308.--
AVS fr.
156.--
cassa
malati fr. 660.--
pasti
fuori domicilio fr. 120.--
spese
diverse fr. 200.--
spese
partecipazioni cassa malati fr. 51.--
totale fr.
4’485.--
eccedenza
pignorabile fr. 0.00
L’Ufficio
comunicava quindi alla creditrice che non essendovi alcuna eccedenza
pignorabile, veniva riconfermato l’attestato di carenza di beni n. __________,
già in possesso di __________, con il relativo minimo di esistenza modificato
come da conteggio 24 giugno 1998.
D. Contro
tale decisione si è aggravata __________ sostenendo che l’UEF di Bellinzona non
avrebbe eseguito i necessari accertamenti per stabilire il reale guadagno del
debitore. Inoltre l’Ufficio avrebbe agito arbitrariamente riconoscendo un
importo per spese diverse e per pasti fuori domicilio. La ricorrente chiede
quindi l’annullamento dell’attestato di carenza di beni ed il conseguente
pignoramento dell’importo mensile di fr. 380.-- come alla precedente decisione
21 agosto 1998 dell’UEF di Bellinzona.
E. Nelle
sue osservazioni 13 luglio 1998 __________ chiede la reiezione del ricorso
sostenendo che la decisione impugnata altro non sarebbe che la conseguenza
delle mutate condizioni economiche dell’escusso.
F. Con
osservazioni 3 agosto 1998 l’UEF di Bellinzona ribadisce la correttezza del
proprio operato, stigmatizzando le affermazioni della ricorrente circa presunti
favoritismi concessi all’escusso nel calcolo del minimo vitale.
Considerando
in diritto: 1. L’UEF di Bellinzona ha riconosciuto all’escusso
l’importo di fr. 200.-- mensili per spese diverse senza specificare la natura
di tale deduzione. Orbene una simile riduzione non è ammissibile e va quindi
stralciata dal calcolo del minimo vitale, non essendo riconducibile ad alcuna
delle voci di spesa stabilite dalla Tabella per il calcolo del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera ( in
seguito: Tabella) All’escusso potrà , se del caso, essere riconosciuto tale
importo unicamente nelle singole voci di spesa.
-
Il
punto 2.4.3 della Tabella prevede per chi è costretto a prendere pasti fuori dell’economia
domestica un importo da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale. Il
debitore esercita l’attività di meccanico di macchine da scrivere ed è
ipotizzabile che egli non rientri tutti i giorni al proprio domicilio, dovendo
recarsi a visitare i clienti. L’UEF di Bellinzona ha quindi correttamente
riconosciuto, sulla base del punto 24.3., l’importo mensile di fr. 120.-- per
pasti fuori domicilio, mentre non ha effettuato alcuna deduzione per le spese
di trasferta.
-
Sulla
base di quanto esposto sopra il calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico
dell’escusso si presenta come segue:
reddito fr.
4’479.--
importi
di base fr.
1’370.--
figli
minorenni fr.
620.--
affitto fr.
1’308.--
AVS fr.
156.--
cassa
malati fr.
660.--
pasti
fuori domicilio fr.
120.--
spese
partecipazioni cassa malati fr. 51.--
totale fr.
4’285.--
eccedenza
pignorabile fr. 194.--
-
In
conclusione si devono purtroppo rilevare le pesanti accuse rivolte dal legale
della creditrice all’indirizzo dei funzionari dell’UEF di Bellinzona. Tali
accuse appaiono di primo acchito infondate e non suffragate da elementi
concreti, ma sono unicamente usate per motivare un ricorso ex art. 17 LEF.
Orbene un simile atteggiamento deve quindi essere censurato, nella misura in
cui esso è destinato unicamente a fini ricorsuali e l'espressione "che
hanno tutto il sapore del piacere reso all'amico e al clienti insistente
"(cfr. ricorso, p. 3, n. 5) va depennata siccome sconveniente ex art. 7 cpv.
6 LPR.
-
Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 30 giugno 1998 __________ è
parzialmente accolto
-
La
decisone 24 giugno 1998 dell’UEF di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ a
carico di __________ è riformata nel senso che è ordinato il pignoramento a
carico di __________, dell’importo di fr. 194.-- mensili a far tempo dal 1°
gennaio 1999.
-
È
depennata l'espressione "che hanno tutto il sapore del piacere reso
all'amico o al cliente insistente" a p. 3, del ricorso 30 giugno 1998
dell'avv. __________.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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