AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.124
Data decisione, Autorità: 11.12.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00124
Lugano 11 dicembre 1998 FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 30 giugno 1998 di
patr. dallo Studio legale __________
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro la decisione 24 giugno 1998
nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
patr. dall’ avv. __________
viste le osservazioni
13 luglio 1998 di __________
3 agosto 1998 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa da __________ nei confronti di __________ per l’incasso di un credito derivante da prestazioni alimentari, l’UEF di Bellinzona procedeva in data 21 agosto 1997 al pignoramento del salario dell’escusso.
L’Ufficio ordinava quindi a carico di __________ la trattenuta di salario pari a fr. 380.-- mensili a far tempo dal mese di agosto 1997 compreso, presso la ditta __________.
B. Con ricorso 1° settembre 1997 l’escusso insorgeva contro tale provvedimento postulando l’annullamento del provvedimento impugnato, in quanto non vi sarebbe alcuna eccedenza pignorabile. Tale ricorso veniva respinto con sentenza 22 maggio 1998 di questa Camera (inc. Vig. 15.98.147).
C. Il 24 giugno 1998 l’UEF di Bellinzona procedeva ad un nuovo calcolo del minimo di esistenza che risultava così composto:
reddito fr. 4’479.--
importi di base fr. 1’370.--
figli minorenni fr. 620.--
affitto fr. 1’308.--
AVS fr. 156.--
cassa malati fr. 660.--
pasti fuori domicilio fr. 120.--
spese diverse fr. 200.--
spese partecipazioni cassa malati fr. 51.--
totale fr. 4’485.--
eccedenza pignorabile fr. 0.00
L’Ufficio comunicava quindi alla creditrice che non essendovi alcuna eccedenza pignorabile, veniva riconfermato l’attestato di carenza di beni n. __________, già in possesso di __________, con il relativo minimo di esistenza modificato come da conteggio 24 giugno 1998.
D. Contro tale decisione si è aggravata __________ sostenendo che l’UEF di Bellinzona non avrebbe eseguito i necessari accertamenti per stabilire il reale guadagno del debitore. Inoltre l’Ufficio avrebbe agito arbitrariamente riconoscendo un importo per spese diverse e per pasti fuori domicilio. La ricorrente chiede quindi l’annullamento dell’attestato di carenza di beni ed il conseguente pignoramento dell’importo mensile di fr. 380.-- come alla precedente decisione 21 agosto 1998 dell’UEF di Bellinzona.
E. Nelle sue osservazioni 13 luglio 1998 __________ chiede la reiezione del ricorso sostenendo che la decisione impugnata altro non sarebbe che la conseguenza delle mutate condizioni economiche dell’escusso.
F. Con osservazioni 3 agosto 1998 l’UEF di Bellinzona ribadisce la correttezza del proprio operato, stigmatizzando le affermazioni della ricorrente circa presunti favoritismi concessi all’escusso nel calcolo del minimo vitale.
Considerando
in diritto: 1. L’UEF di Bellinzona ha riconosciuto all’escusso l’importo di fr. 200.-- mensili per spese diverse senza specificare la natura di tale deduzione. Orbene una simile riduzione non è ammissibile e va quindi stralciata dal calcolo del minimo vitale, non essendo riconducibile ad alcuna delle voci di spesa stabilite dalla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera ( in seguito: Tabella) All’escusso potrà , se del caso, essere riconosciuto tale importo unicamente nelle singole voci di spesa.
Il punto 2.4.3 della Tabella prevede per chi è costretto a prendere pasti fuori dell’economia domestica un importo da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale. Il debitore esercita l’attività di meccanico di macchine da scrivere ed è ipotizzabile che egli non rientri tutti i giorni al proprio domicilio, dovendo recarsi a visitare i clienti. L’UEF di Bellinzona ha quindi correttamente riconosciuto, sulla base del punto 24.3., l’importo mensile di fr. 120.-- per pasti fuori domicilio, mentre non ha effettuato alcuna deduzione per le spese di trasferta.
Sulla base di quanto esposto sopra il calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso si presenta come segue:
reddito fr. 4’479.--
importi di base fr. 1’370.--
figli minorenni fr. 620.--
affitto fr. 1’308.--
AVS fr. 156.--
cassa malati fr. 660.--
pasti fuori domicilio fr. 120.--
spese partecipazioni cassa malati fr. 51.--
totale fr. 4’285.--
eccedenza pignorabile fr. 194.--
In conclusione si devono purtroppo rilevare le pesanti accuse rivolte dal legale della creditrice all’indirizzo dei funzionari dell’UEF di Bellinzona. Tali accuse appaiono di primo acchito infondate e non suffragate da elementi concreti, ma sono unicamente usate per motivare un ricorso ex art. 17 LEF. Orbene un simile atteggiamento deve quindi essere censurato, nella misura in cui esso è destinato unicamente a fini ricorsuali e l'espressione "che hanno tutto il sapore del piacere reso all'amico e al clienti insistente "(cfr. ricorso, p. 3, n. 5) va depennata siccome sconveniente ex art. 7 cpv. 6 LPR.
Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 30 giugno 1998 __________ è parzialmente accolto
La decisone 24 giugno 1998 dell’UEF di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ a carico di __________ è riformata nel senso che è ordinato il pignoramento a carico di __________, dell’importo di fr. 194.-- mensili a far tempo dal 1° gennaio 1999.
È depennata l'espressione "che hanno tutto il sapore del piacere reso all'amico o al cliente insistente" a p. 3, del ricorso 30 giugno 1998 dell'avv. __________.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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