AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.125
Data decisione, Autorità: 12.03.1999, CEF
Incarto n. 15.98.00125
Lugano 12 marzo 1999 /FP/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Zali e Chiesa, quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 17 luglio 1998 di
(patr. dall’ avv. __________)
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro l’emissione dell’attestato di carenza di beni 7 luglio 1998 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
(patr. dall’ avv. __________)
procedura concernente anche
(patr. dall’ avv. __________)
viste le osservazioni
– 31 luglio 1998 di __________ in liquidazione e di __________
– 6 agosto 1998 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. A seguito della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi ex art. 230 LEF, la ditta __________ procede in via di pignoramento nei confronti della __________ per l’incasso del proprio credito.
B. In data 7 luglio 1998 l’UE di Lugano ha emesso l’attestato di carenza di beni nell’esecuzione n. __________, non avendo accertato presso la società debitrice alcun bene pignorabile e non esplicando la stessa più nessuna attività lucrativa.
C. Con ricorso 17 luglio 1998 la __________ si aggrava contro l’emissione dell’attestato di carenza di beni. La ricorrente sostiene che l’amministratore unico della __________, __________, sarebbe debitore nei confronti della società per un considerevole importo, avendo effettuato numerosi prelevamenti dagli attivi della __________. Per questa ragione la __________ chiede che l’UE di Lugano accerti l’esistenza di tali crediti vantati dalla __________ nei confronti di __________ e ne effettui il pignoramento, nonché abbia ad adottare ogni misura appropriata per reperire beni pignorabili di pertinenza della __________.
D. Delle osservazioni della __________, di __________ e dell’UE di Lugano, si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF il debitore è tenuto sotto minaccia di pena ad indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi.
L’ufficio di esecuzione deve attenersi alle indicazioni fornite dal debitore, avvertendolo dei suoi obblighi, come pure delle conseguenze penali dell’inosservanza (cfr. art. 91 cpv. 6 LEF). L’ufficio non è tenuto ad effettuare indagini allo scopo di reperire eventuali beni pignorabili se non vi sono indizi concreti in tal senso (cfr. André E. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.12 ad art. 91). Il creditore ha la possibilità di richiedere un pignoramento complementare nel caso in cui egli sia a conoscenza di altri beni non dichiarati dal debitore (cfr. André E. Lebrecht, op. cit., n.12 ad art. 91).
Nel caso di specie l’UE di Lugano ha interrogato l’amministratore unico della società __________ il 7 luglio 1998 e le sue dichiarazioni sono state allegate al verbale di pignoramento/attestato di carenza di beni 7 luglio 1998. L’Ufficio ha reso attento __________ delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione. L’operato dell’Ufficio è quindi da ritenere corretto non essendo ravvisabile alcuna violazione dei propri doveri nell’esecuzione del pignoramento a carico della __________. L’eventuale occultamento di beni pignorabili da parte della debitrice potrebbe essere oggetto di indagine penale, qualora la ricorrente ritenesse di adire tale autorità.
Ne consegue la reiezione del gravame.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 91 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 17 luglio 1998 __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
–
Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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