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Numero d'incarto:
15.1998.140
Data decisione, Autorità:
04.12.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00140
Lugano
4 dicembre 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 13 agosto 1998 di
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera e meglio contro l’atto di
pignoramento 3 agosto 1998 emesso in diverse esecuzioni promosse contro il
ricorrente da
rappr.
viste le osservazioni:
- 26 agosto 1998 del __________ - 4 settembre 1998 dell’UEF di Biasca
ritenuto
in fatto:
A. Il __________ procede
contro __________ per l’incasso di diversi crediti.
B. In seguito alla
decisione 24/26 giugno 1998 di questa Camera (inc. __________), che ha
stabilito un’eccedenza mensile pignorabile di fr. 95.-- al mese, l’UEF di
Riviera l’8 luglio 1998 ha notificato il pignoramento di salario di __________
alla sua datrice di lavoro __________. Quest’ultima, con scritto 14 luglio
1998, ha comunicato all’UEF di Riviera che __________ a partire dal 1. aprile
1998, era passato al beneficio della pensione anticipata e che pertanto le
sarebbe stato possibile trattenere l’importo pignorato solo a partire da
settembre 1998. Sulla base degli importi percepiti dal ricorrente, ossia della
rendita versatagli dalla Cassa pensione risp. della rendita AVS transitoria,
indicate nella lettera 31 ottobre 1997 della __________, l’UEF d Riviera ha ricalcolato
con provvedimento 3 agosto 1998 l’eccedenza pignorabile del ricorrente, sulla
base del seguente computo:
Introiti
totale fr.
4’429.80
Minimo di esistenza
-
minimo base fr.
1’025.--
-
affitto fr.
1’000.--
-
oneri sociali fr.
500.--
-
cassa malati fr.
480.--
totale fr.
3’005.--
Eccedenza mensile
pignorabile: Fr. 1’424.80.
L’UEF di Riviera ha poi
fissato la trattenuta mensile in fr. 1’000.-- per 12 mesi.
C. Contro siffatto
pignoramento si è aggravato __________ con ricorso 13 agosto 1998. Con
complemento 17 agosto 1998 ha contestato il pignoramento, sia della rendita
percepita dalla Cassa pensione, che della rendita transitoria AVS. Il
ricorrente ha rilevato che tale rendita transitoria comporterà al compimento
dei 65 anni una riduzione della sua rendita di cassa pensione del 50%, per cui
dovrà restituire quanto gli viene oggi anticipato per vivere dignitosamente.
__________ ha poi sostenuto di dovere rimborsare un prestito bancario con
versamenti di fr. 450.-- al mese. Questo debito è stato contratto allorquando
non beneficiava ancora delle prestazioni AVS e della cassa pensione.
D. Delle osservazioni
del __________ e dell’UEF di Riviera si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
- Il ricorso
all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello
in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF).
Nel caso in esame
__________ con atto 13 agosto 1998 ha presentato ricorso contro il pignoramento
3 agosto 1998, completandolo poi con atto datato 17 agosto 1998. Ritenuto che
ex art. 22 cpv. 1 LEF l’Autorità di vigilanza constata d’ufficio la nullità
anche quando la decisone non sia stata impugnata, si può prescindere dal
verificare la tempestività del complemento 17 agosto 1998.
-
Nel procedere al
sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute
ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione
del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno
suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III
13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
a) Ex art. 92 cpv 1 n.
9a LEF la rendita giusta l’art. 20 della Legge federale sull’assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti è impignorabile.
Le prestazioni della
previdenza professionale, una volta esigibili, sono invece limitatamente
pignorabili come le altre rendite dell’art. 93 LEF, indipendentemente dal fatto
che esse siano versate per vecchiaia, decesso o infortunio (DTF 120 III 71).
Esse possono quindi essere pignorate nella misura in cui eccedono il minimo
vitale. La rendita pagata al debitore dalla sua cassa pensione è quindi
pignorabile ex art. 93 LEF come il salario che sostituisce (Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 47 p. 174).
b) Nel quantificare
l’eccedenza pignorabile vanno considerati tutti i proventi del debitore, sia
quelli impignorabili ex art. 92 LEF, che quelli limitatamente pignorabili ex art.
93 LEF (Ammon/Gasser, op. cit., § 23 n. 53 p. 176). L’ulteriore reddito
eventualmente conseguito dal debitore, che beneficia di una rendita
impignorabile, può essere pignorato fino a concorrenza del minimo vitale non
coperto da tale rendita. In altre parole, l’impignorabilità di una rendita vuol
solo significare che tale rendita non può essere pignorata e non che oltre a
tale rendita il debitore debba ancora beneficiare del minimo di esistenza,
purché il minimo di esistenza già sia coperto dalla rendita impignorabile (DTF
104 III 40 cons. 1).
c) Dalle precedenti
considerazioni emerge che l’UEF di Riviera ha operato correttamente, computando
nel calcolo degli introiti del debitore, oltre alla rendita versata dalla Cassa
pensione, anche la rendita transitoria AVS ed il contributo della figlia per la
locazione e pignorando fr. 1’000.-- al mese al debitore, al quale, va qui
rilevato, sono stati generosamente lasciati a disposizione fr. 424.80 al mese
oltre al minimo vitale calcolato in fr. 3’005.--. L’importo pignorato è
pertanto coperto dalla rendita versata dalla Cassa pensione, per cui non vi è
pignoramento della rendita transitoria AVS impignorabile ex art. 92 LEF. Al
ricorrente va ricordato che, in caso di eventuali futuri pignoramenti,
allorquando, con il raggiungimento del 65. anno di età, la sua situazione
finanziaria dovesse modificarsi in seguito alla riduzione della rendita versata
dalla Cassa pensione, può chiedere il riesame del pignoramento.
d) Nel calcolo del
minimo vitale dell’escusso si deve tener conto delle spese assolutamente
necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia (Amonn/Gasser,
op. cit., § 23 n. 62-65).
Il ricorrente ha chiesto
il riconoscimento dell’importo di fr. 450.--, che egli deve versare mensilmente
alla __________ per rimborsare un prestito. Questa spesa non rientra però tra
quelle assolutamente necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
D’altronde nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso
alla predetta banca. Abbondanzialmente va poi osservato che non vi sarebbe
alcuna garanzia che l’importo di cui viene chiesto il riconoscimento venga
effettivamente versato alla suddetta creditrice.
- Il ricorso 3 agosto
1998 __________ va quindi respinto.
Non si prelevano spese (art.
61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17, 92 e 93 LEF
pronuncia
-
Il ricorso 3 agosto
1998 __________, è respinto.
-
Non si prelevano
spese e non si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione:
per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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