AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1998.157
Data decisione, Autorità:
18.11.1999, CEF
Incarto n.
15.1998.00157
Lugano
18 novembre
1999 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
statuendo sul ricorso 5 ottobre 1998 di
patr. dall’avv. __________
contro
__________ e meglio contro lo “stato di riparto” 25 settembre
1998 del fallimento
procedura concernente
anche
rappr.
__________ e
rappr.
nonché
rappr.
viste le osservazioni
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto 28 luglio 1992 la
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato il fallimento della
__________ in liquidazione. Essendo stato rinvenuto quale unico bene l’immobile
part. __________ di __________, con un valore di stima peritale di fr. 3’250’000.--
gravato da oneri ipotecari per fr. 3’450’000.--, l’UF di Lugano pubblicava il 2
ottobre 1992 la chiusura del fallimento per mancanza di attivi.
B. Con
istanza 26 ottobre 1992 l’UF chiedeva al Giudice del fallimento di decretare la
continuazione della procedura in via sommaria avendo un creditore anticipato
fr. 3’000.-- a garanzia delle spese. La graduatoria e l’elenco oneri della
part. __________ di __________ sono stati depositati in data 8 luglio 1996
dando adito a due contestazioni ex art. 250 LEF concernenti le pretese fiscali
notificate dallo __________ e dal __________
C. Il
deposito delle condizioni d'incanto ha dato luogo ad un ricorso da parte di
__________ sfociato nella sentenza 23 aprile 1998 di questa Camera (inc.
15.97.168). Il 30 settembre 1997 ha avuto luogo l'incanto pubblico della
part.__________ __________, aggiudicata per fr.1'100'000.--
D. Il
12 dicembre 1997 l'UF di Lugano depositava uno " Stato di riparto
provvisorio "così articolato:
__________ Imp. Cant. 1988/92 fr. 36'448.--
Comune di __________ Imp.Com. 1988/92 fr. 22'514.90
__________ fr.
768'056.75
__________ (art. 250 cpv. 2 LEF ) fr. 82'370.35
Totale fr.
909'390.--
E. In data 24 settembre 1998 l'UF di Lugano depositava lo " Stato
di riparto " definitivo del fallimento __________ liquidazione:
A.
Riassunto del ricavo
Immobili fr.
1'100'000.--
Reddito
degli immobili fr. 361'332.50
Titoli
crediti e altri diritti fr.
4'267.90
Denaro
contante fr.
3'000.--
Totale
attivo fr.
1'468'600.40
B.
Riparto
Spese
di massa
a)
crediti ex art. 262 cpv. 2 LEF
Imposta
cantonale 1993/97 fr. 69'551.50
Imposta
comunale 1993/97 fr. 55'524.75
Spese
di amministrazione del fondo
Tassa
di canalizzazione fr.
1'405.25
Contr.
Costruzione impianto di depurazione
fr.
243.75
Ricavo
netto da ripartire fr.
1'334'607.25
Liquidazione
Imposta
cantonale 1988/92 fr. 36'448.--
Imposta
comunale 19988/92 fr. 22'514.90
Cartella
ipotecaria di I e II rango fr. 1'193'274.--
__________Cartella
ipotecaria di VI rango fr. *82'370.35
ex art. 250 cpv.2 LEF
Totale
distribuito fr.
1'334'607.25
F. Con
ricorso 5 ottobre 1998 __________ formula il seguente petitum:
"
In via principale
-
Il
ricorso è accolto.
-
I crediti per imposta
cantonale 1993/1997 di fr. 69'551.50 iscritti, come spese di massa alla posta
B, a) del riparto definitivo 25 settembre 1998, sono stralciati.
-
I crediti per imposta
comunale 1993/1997 di fr. 55'524.75 iscritti, come spese di massa alla posta B,
a) del riparto definitivo 25 settembre 1998, sono stralciati.
-
Conseguentemente il
netto ricavo da ripartire a favore della ricorrente ammonta a fr. 1'327'267.15.
-
Gli avvisi ai
creditori concernenti il deposito dello stato di ripartizione ( compreso
l'avviso speciale), devono essere modificati di conseguenza."
La
ricorrente rileva innanzi tutto che i crediti per imposta cantonale e comunale
relativi al 1993 sarebbero esposti sia nell'elenco oneri, come debiti della
fallita, sia nello stato di riparto definitivo, come spese di massa. __________
postula il riconoscimento di tali importi unicamente quali debiti della
fallita. La ricorrente assevera inoltre che l'UF di Lugano inserendo nello
stato di riparto definitivo gli importi relativi alle imposte cantonali e
comunali per gli anni 1994/97, nonché il contributo di costruzione impianto di
depurazione, avrebbe violato la legge, in quanto non sarebbe lecito inserire
nello stato di riparto definitivo elementi non contenuti nello stato di riparto
provvisorio, se non nella misura in cui ciò è imposto dall'esito di tutti i
processi inerenti la determinazione dell'attivo e del passivo della massa, che
hanno fatto seguito allo stato di riparto provvisorio. La Banca sostiene
inoltre che non essendo le tassazioni state intimate anche ad __________ con
la possibilità d'interporre reclamo ed avendo le tassazioni stesse carattere
provvisorio i relativi crediti andrebbero stralciati dallo stato di riparto
definitivo, indipendentemente da ogni giudizio di merito.
H. Delle osservazioni dell'UF di Lugano e delle altre parti
coinvolte nella procedura si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 261 LEF, incassata la somma ricavata da tutta la
massa e divenuta definitiva la graduatoria, l’amministrazione compila lo stato
di ripartizione ed il conto finale. In sostanza lo stato di ripartizione darà
atto della misura in cui ogni singolo credito fallimentare partecipa al ricavo
netto degli attivi - dopo deduzione dei costi e dei debiti di massa - in
conformità alla collocazione ricevuta nella graduatoria. Esso sarà allestito in
base agli art. 261 ss. LEF e 82 ss. RUF. L’art. 262 cpv. 1 LEF prevede in
particolare che dal ricavo lordo degli attivi si prelevano in primo luogo tutte
le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento,
nonché dalla formazione dell’inventario. In caso di attivi gravati da diritti
di pegno, si dovrà tuttavia tenere conto dell’art. 262 cpv. 2 LEF, secondo cui
sulla somma ricavata dai singoli pegni si prelevano soltanto le spese
d’inventario, di amministrazione e di realizzazione ad essi relative. Quanto al
conto finale, esso indicherà da un lato tutti gli introiti (pagamenti dei
debitori, somme ricavate dalla realizzazione degli attivi, ecc.) e dall’altro
tutte le uscite (in particolare i costi e i debiti di massa e dividendi
fallimentari risultanti dalla ripartizione) (cfr. Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
6. ed., Berna 1997, §48 n.12 p.392). Per poter procedere all'allesti-mento
dello stato di ripartizione definitivo si dovranno quindi conoscere sia gli
attivi che i passivi della procedura fallimentare. In particolare dovranno
essere liquidati in linea di principio tutti i processi inerenti alla
determinazione dell’attivo (eventuali rivendicazioni di terzi o della massa) e
del passivo (in particolare eventuali contestazioni della graduatoria) (cfr. art.
83 RUF); occorre inoltre che siano almeno noti i costi e i debiti di massa (“Massekosten-
und -schulden”; cfr. Matthias Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.5 ad art. 261
LEF). Per l'art. 266 cpv. 1 LEF si possono fare delle ripartizioni provvisorie tostoché
sia trascorso il termine per impugnare la graduatoria. La ripartizione
provvisoria non deve tuttavia intaccare la ripartizione definitiva, di
conseguenza anche dopo la liquidazione di cui all'art. 266 LEF devono essere
coperti i costi e i debiti della massa. (cfr. Staehelin, op. cit., n. 1 ad art.
266 LEF)
-
Iscritti
nella graduatoria possono essere soltanto crediti nei confronti del fallito
esistenti al momento della declaratoria di fallimento (cosiddette “Konkursforderungen”).
Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione
fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti o
costi di massa e quindi pagati integralmente attingendo dalla somma lorda ricavata
dalla liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai creditori
(cfr. Amonn/ Gasser, op.cit., §48
n.2 ss., p.291 s.; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §52 n.19ss.
p.368ss). Momento determinante per la distinzione tra debiti del fallito e
debiti della massa è quindi in linea di principio la dichiarazione di
fallimento (cfr. anche Pierre-Robert Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.300;
sull’applicazione del principio in caso di pretese fiscali a carattere
periodico, cfr. anche Staehelin, op.cit.
n.15 ad art. 262 LEF; DTF 122 II 221 e rif. ivi). La qualificazione di una
pretesa come debito di massa o come debito del fallito è tuttavia una questione
che dev’essere decisa dal giudice del merito competente e che sfugge al potere
di cognizione dell’autorità di vigilanza (DTF 113 III 148 ss.106 III 121s.; Amonn/ Gasser, op.cit., §42 n.8 p.233; Staehelin, op.cit. n.33 ad art. 262
LEF). Se un debito non è riconosciuto come debito della massa, compete al
creditore che sostiene invece il contrario, promuovere entro un adeguato
termine una causa contro la massa innanzi al giudice civile o all'autorità
amministrativa competente (cfr. DTF 125 III 293 ss.). L’amministrazione del
fallimento deve, dal canto suo, comunque esaminare d’ufficio - in via
pregiudiziale e con riserva di diverso parere del giudice del merito - se i
crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria oppure se sono da ritenere debiti
di massa (DTF 106 III 124 cons.3 in fine), atteso che l’iscrizione in
graduatoria di una pretesa successivamente riconosciuta come debito di massa è
da considerarsi nulla con effetto retroattivo (DTF 106 III 123s. e rif. ivi).
Rientra invece nel potere di cognizione dell’autorità di vigilanza l’esame
della corretta applicazione da parte dell’amministrazione delle norme di
ripartizione, in particolare degli art. 261 ss. LEF e art. 82 ss. RUF.
-
In
concreto l’UF si è espresso - in via del tutto pregiudiziale e con riserva di
diverso avviso da parte del giudice del merito - sulla natura delle pretese
fiscali notificate dallo Stato e dal Comune di __________, ritenendole spese di
massa da porre a carico del prezzo di aggiudicazione.
Nella
misura in cui l’ufficio qualifica le pretese in questione quali “spese di
massa”, esso fa soltanto uso del suo potere di cognizione, limitato - come
visto - ad un esame pregiudiziale: le pretese fiscali, riferite alla
realizzazione della part. __________ di __________, risultano a un esame prima
facie caratterizzarsi più come debiti della massa , in quanto sorte
posteriormente alla dichiarazione di fallimento. In questo senso il ricorso di
__________ va respinto. L’esame definitivo della qualifica delle pretese fatte
valere dallo Stato e dal Comune di __________ è tuttavia demandato al giudice
del merito che se del caso si dovrà esprimere oltre che sull’esistenza e sul
quantum della pretesa fiscale, anche sulla natura di debito di massa.
-
Altra
questione invece è quella inerente alla qualifica delle pretese dello Stato e
del Comune di __________ quali debiti di massa “ex art. 262 cpv. 2 LEF”,
quindi da prelevare “prima della distribuzione del ricavo della vendita del
fondo, sul prezzo di aggiudicazione”. La dottrina e la giurisprudenza
qualificano le pretese fiscali derivanti dalla vendita agli incanti di un
immobile, sorte dopo la dichiarazione di fallimento, quali spese di
realizzazione ai sensi dell’art. 262 cpv. 2 da prelevarsi sul prezzo di
aggiudicazione (cfr. Staehelin, op. cit, n. 40 ad art. 262 LEF; DTF 122 III
248, 120 III 153). Nel caso di specie le imposte notificate dallo Stato e dal
Comune di __________ sono sorte dopo la dichiarazione di fallimento essendo
riferite agli anni 1993/1997 Di conseguenza, con riserva di diverso parere del
giudice del merito, le imposte cantonali 1993/1997 di complessivi fr. 69'551.50
e le imposte comunali 1993/1997 di complessivi fr. 55'524.75, sono da ritenere
quali spese di realizzazione ex art. 262 cpv. 2 LEF, quindi da prelevare
prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul prezzo di
aggiudicazione.
-
La
ricorrente sostiene che l'UF di Lugano avrebbe esposto i crediti per imposta
cantonale e comunale relativi al 1993 sia nell'elenco oneri, come debiti della
fallita, sia nello stato di riparto definitivo.Orbene dagli atti risulta che a
seguito della sentenza 24 aprile 1997 della II CCA i crediti fiscali relativi
al 1993 sono stati stralciati dall'elenco oneri della part. __________ di
__________ Di conseguenza la censura si rivela priva di fondamento. La Banca
sostiene inoltre che l'Ufficio avrebbe violato la legge, in quanto non sarebbe
lecito inserire nello stato di riparto definitivo elementi non contenuti nello
stato di riparto provvisorio, rimasto incontestato. Tale tesi non può essere
condivisa, in quanto, la ripartizione provvisoria effettuata dall'UF di Lugano
non deve compromettere la ripartizione definitiva. Di conseguenza anche dopo la
liquidazione di cui all'art. 266 LEF devono essere coperti i costi e i debiti
della massa, in casu le pretese fiscali del Cantone e del Comune di __________
(cfr. Staehelin, op. cit., n. 1 ad art. 266 LEF).
-
Le
richieste formulate dallo Stato con le osservazioni 20 ottobre 1998 di inserire
nello stato di riparto ulteriori pretese fiscali, quali debiti di massa, non
possono essere accolte non prevedendo la LPR il ricorso adesivo.
-
Ne
consegue la reiezione del gravame di __________. Non si prelevano spese (art.
20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di
diritto federale.
Richiamati gli art. 261
e 262 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 5 ottobre 1998 __________, è respinto.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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