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Numero d'incarto:
15.1998.164
Data decisione, Autorità:
20.01.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00164
Lugano
20 gennaio 1999 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur
Martinelli
statuendo sul ricorso 26 settembre 1998
di
contro
__________ e meglio contro la
decisione 15 settembre 1998
nell’esecuzione n. __________ promossa
da
patr. dall’avv. __________
nei confronti di
viste le osservazioni
- 1° ottobre 1998 della __________ - 8
ottobre 1998 dell’UE di Lugano;
vista la replica 30 novembre 1998;
vista la duplica 7 dicembre 1998;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il
16 luglio 1996 la __________ ha inoltrato all’UE di __________ la domanda di
esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare nei confronti di
__________ avente per oggetto la part. __________ di __________. Il precetto
esecutivo è stato emesso il giorno stesso e notificato con pubblicazione sul
FUC n. __________. Contro tale precetto la debitrice ha interposto, il 24
aprile 1997, opposizione totale.
B.
In data 8 maggio 1997 la Banca creditrice ha inoltrato la domanda di
realizzazione avendo la debitrice ritirato l’opposizione al precetto esecutivo.
La comunicazione della domanda di realizzazione è stata notificata alla
debitrice il 13 maggio 1998. L’Ufficio ha pubblicato sul FUSC e sul FUC
__________ l’avviso d’incanto previsto per il __________ alle ore 15.00.
C. Il
25 agosto 1998 __________, marito dell’escussa, si è rivolto all’UE di Lugano
chiedendo l’immediata sospensione della procedura esecutiva, in quanto l’UE non
gli avrebbe notificato il precetto esecutivo violando, a suo dire, gli art. 68a
e 68b LEF. L’Ufficio non avrebbe inoltre rispettato i termini previsti dagli art.
152 e 154 LEF. Il 31 agosto 1998 l’UE di Lugano ha richiesto la produzione
dell’atto pubblico attestante l’esistenza del regime matrimoniale della
comunione dei beni tra i coniugi __________ Con scritto 14 settembre 1998
__________ ha affermato che non esiste alcun atto pubblico di comunione dei
beni o di separazione dei beni, ma che il suo diritto alla notifica del
precetto esecutivo scaturirebbe dalla sua qualifica di erede legittimo
dell’escussa. Inoltre sostiene la nullità della procedura esecutiva a seguito
della violazione degli art. 152 e 154 LEF.
D. Con
decisione formale 15 settembre 1998 l’UE di Lugano ha comunicato a __________
di non procedere all’emissione del precetto esecutivo, sulla base di quanto da
lui dichiarato il 14 settembre 1998. Le ulteriori censure sollevate vengono
respinte, non essendo __________ parte interessata nella procedura esecutiva a
carico della moglie __________
E. Con
ricorso 26 settembre 1998 __________ si aggrava contro tale decisione,
ribadendo quanto già espresso nello scritto del 25 agosto 1998 e sostenendo la
violazione degli art. 68a e 68b LEF, nonché il mancato rispetto dei termini di
cui agli art. 152 e 154 LEF.
F. Con
osservazioni, rispettivamente 1° e 8 ottobre 1998, __________ e l’UE di
__________ chiedono la reiezione del gravame, sostenendo l’inapplicabilità
delle norme citate alla fattispecie in esame.
G. Nei
successivi scambi di allegati le parti si sono riconfermate nelle rispettive
posizioni.
Considerando
in diritto: 1. Per
l’art. 68a cpv. 1 LEF se l’esecuzione è diretta contro un coniuge vivente in
comunione di beni, il precetto esecutivo e tutti gli altri atti esecutivi
devono essere notificati anche all’altro coniuge; quando tale situazione
patrimoniale viene fatta valere soltanto nel corso del procedimento, l’ufficio
provvede senza indugio alle notificazioni omesse. Se il creditore o il debitore
sostengono l’esistenza del regime matrimoniale della comunione dei beni,
l’ufficio, prima di notificare il precetto esecutivo deve verificare la
fondatezza di tale presupposto (DTF 113 III 55; Sabine Kofmel Ehrenzeller, SchKG,
Basilea 1998, n. 11 ad art. 68a). Se tra i coniugi vige il regime ordinario
della partecipazione agli acquisti o il regime straordinario della separazione
dei beni, l’esecuzione di un terzo non crea particolari problemi, eccetto nel
caso in cui il bene immobile oggetto della procedura esecutiva sia l’abitazione
familiare ai sensi dell’art. 169 CC (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und
Konkursrechts, Berna 1997, § 21 n.9-10, p. 145).
-
Nel
caso di specie il ricorrente ha affermato, con scritto 14 settembre 1998, che
tra i coniugi vige il regime ordinario dei beni. L’immobile oggetto
dell’esecuzione n.__________ e la part.__________ di __________, quindi non si
tratta di un’abitazione familiare ex art. 169 CC, essendo i coniugi __________
domiciliati a __________. Ne consegue che gli art. 68a e 68b LEF non sono
applicabili alla fattispecie in esame e l’UE di Lugano ha quindi agito
correttamente, non notificando il precetto esecutivo a __________ in quanto
egli non è parte nella procedura esecutiva n. __________
-
Secondo
giurisprudenza e dottrina la legittimazione a presentare ricorso è un
presupposto processuale che deve essere riconosciuto a ogni parte lesa nei suoi
interessi giuridicamente protetti da una misura dell’organo di esecuzione
forzata, costitutiva di pregiudizio di fatto attuale (Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.3.3.1. ad art. 7). Vi é carenza di
legittimazione processuale, ad esempio, quando il ricorrente è persona
completamente estranea all’esecuzione, quando non pretende di rappresentare
l’escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni della realizzazione in corso,
come pure quando non è toccato nei suoi interessi specifici (Cfr. Cometta, op.
cit., n. 3.3.1.a)) ad art. 7).Il ricorrente invoca la violazione degli art. 152
e 154 LEF. Tali norme si riferiscono alla stesura del precetto esecutivo ed ai
termini per richiedere la realizzazione del pegno. Non essendo __________ parte
nella procedura esecutiva n. __________ promossa nei confronti della moglie
__________, egli non ha facoltà di ricorso in merito.
-
Ne
consegue che il ricorso, le cui argomentazioni rasentano la temerarietà, deve
essere respinto.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 68a, 68b, 152 e 154
LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 26 settembre 1998 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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