AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.166
Data decisione, Autorità:
03.05.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00166
Lugano
3 maggio 1999/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sull’istanza 9 ottobre 1998 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF
presentata da
nell’esecuzione
n. __________ dell’UE di Lugano promossa contro l’istante da
richiamata
l’ordinanza presidenziale 14 ottobre 1998;
completata
l’istruttoria;
richiamata l’ordinanza
presidenziale 24 marzo 1999;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto
che
la __________ procede contro __________ con PE n. __________ dell’UE di Lugano
notificato il 24 settembre 1998;
che
con atto 9 ottobre 1998 __________ ha chiesto la restituzione del termine per
poter far opposizione tardiva, essendo stato trattenuto all’estero per motivi
di lavoro;
che
con ordinanza presidenziale 14 ottobre 1998 è stato fissato alla __________ un
termine ex art. 33 cpv. 3 LEF per dichiarare se ammetteva l’opposizione tardiva
dell’escusso;
che
la precettante ha dichiarato di non ammettere l’opposizione di __________ non
essendo stata interposta nei termini di legge;
che
interrogato formalmente l’istante ha dichiarato che il PE in questione, emesso
il 23 settembre 1998, è stato notificato a sua moglie il 24 settembre 1998; che
il giorno della notifica sua moglie gli ha telefonato in __________, a
__________ presso il __________, per comunicarglielo; che le ha risposto di non
preoccuparsi, non trattandosi di un suo debito personale; che è poi partito per
l’estero, se ben ricorda per la __________, pensando dapprima di rientrare in
tempo per inoltrare regolare opposizione, mentre esigenze di lavoro lo hanno
però trattenuto lontano dal suo domicilio per un lasso di tempo superiore al
previsto, con brevissimi rientri a casa in orari inusuali;
che
l’istante ha affermato di poter presentare la documentazione relativa ai suoi
spostamenti entro il termine di 10 giorni;
che
la __________ ha dapprima chiesto di tenere in sospeso la procedura, alfine di
trovare un accordo;
che
il 22 febbraio 1999 la precettante ha chiesto che venisse riattivata la
procedura, non essendo intervenuto alcun accordo;
che
entro il termine di 10 giorni fissato con ordinanza 24 marzo 1999, __________
non ha presentato documentazione alcuna;
che
ex art. 33 cpv. 4 LEF chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito
da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di
vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine.
Egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento,
inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto
omesso;
che
la restituzione di un termine è possibile solo se esso non è stato rispettato
per un impedimento non imputabile all’istante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, Berna 1997, § 11 n. 28 p. 83);
che
ex art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo
verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o,
entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio esecuzione;
che
secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l’opposizione;
che
trovandosi l’istante in Italia al momento della comunicazione da parte di sua
moglie della notifica del PE risp. essendosi poi in seguito recato in
__________, egli era facilmente in grado di interporre opposizione al PE in
esame entro il termine di dieci giorni sia telefonicamente, che per iscritto
con l’invio di una lettera all’UE di Lugano, oppure tramite sua moglie od un
suo rappresentante;
che
in casu non può pertanto essere ritenuto che la mancata opposizione entro il
termine di dieci giorni sia dovuta ad impedimento non imputabile all’istante,
per cui non può trovare applicazione l’art. 33 cpv. 4 LEF;
che
l’istanza di restituzione del termine deve di conseguenza essere respinta;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 33 cpv. 3 e 74 cpv.
1 LEF
pronuncia:
-
L'istanza
di restituzione del termine 9 ottobre 1998 di __________, __________, è
respinta.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione: -
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster