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Numero d'incarto:
15.1998.180
Data decisione, Autorità:
24.03.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00180
Lugano
24 marzo 1999 /FP/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 21 ottobre 1998 di
patr.
dall’avv. __________
contro
l’operato
dell’UEF di Locarno e meglio contro gli atti di pignoramento 6/9/12 ottobre
1998 nelle diverse esecuzioni promosse dalla ricorrente nei confronti di
viste le osservazioni 23 ottobre 1998 dell’UEF
di Locarno
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La
__________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio
credito. In data 25 maggio 1998 l’UEF di Locarno ha eseguito il pignoramento
dei beni di proprietà dell’escusso, nonché il pignoramento del reddito
percepito da __________ nello svolgimento della propria attività di architetto
indipendente. L’Ufficio ha stabilito una trattenuta mensile pari a fr. 2’700.--
B. Avendo
l’UEF di Locarno accertato l’insufficienza del pignoramento, sono stati emessi
il 25 maggio 1998 dieci attestati di carenza di beni provvisori a favore della
creditrice. In data 9 ottobre 1998, a seguito di un ricorso presentato dal
debitore l’Ufficio ha rivisto il calcolo dell’eccedenza mensile pignorabile
sulla base del seguente calcolo:
Introiti fr.
10’000.--
Minimo
di esistenza
Minimo
base fr. 1’370.--
Ipoteche fr.
5’000.--
Cassa
malati, ecc. fr. 1’688.--
Trasf.
e pasti fr. 1’400.--
Suppl.
per affitto
ufficio
a __________ fr. 900.--
Totale
deduzioni fr. 10’358.--
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 0.00
C. Il
medesimo giorno sono stati intimati alla creditrice dieci nuovi atti di
pignoramento, che annullano quelli allestiti il 25 maggio 1998, recanti
l’indicazione dell’inesistenza di un eccedenza pignorabile a carico di
__________.
D. Con
ricorso 21 ottobre 1998 la __________ postula l’annullamento degli atti di
pignoramento impugnati, sostenendo che l’UEF di Locarno non avrebbe effettuato
le necessarie indagini atte ad appurare eventuali beni o redditi del debitore.
La ricorrente chiede quindi che venga fatto ordine all’UEF di Locarno di
procedere a nuovi pignoramenti di tutti i beni pignorabili del debitore, nonché
della parte del suo reddito eccedente il minimo vitale.
E. Delle
osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
- Per
l’art.91 cpv. 1 n. 2 LEF il debitore è tenuto sotto minaccia di pena ad
indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente
pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso,
come pure i crediti e i diritti verso terzi.
L’ufficio
di esecuzione deve attenersi alle indicazioni fornite dal debitore,
avvertendolo dei suoi obblighi, come pure delle conseguenze penali
dell’inosservanza (cfr. art. 91 cpv. 6 LEF). L’ufficio non è tenuto ad
effettuare indagini allo scopo di reperire eventuali beni pignorabili se non vi
sono indizi concreti in tal senso (cfr. André E. Lebrecht, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.12 ad art. 91). Il creditore ha la
possibilità di richiedere un pignoramento complementare nel caso in cui egli
sia a conoscenza di altri beni non dichiarati dal debitore (cfr. André E. Lebrecht,
op. cit., n.12 ad art. 91).
Al
contrario il reddito del debitore deve essere accertato d’ufficio (DTF 112 III
21). L’ufficio di esecuzione non può quindi accontentarsi degli elementi
forniti dal debitore, bensì è tenuto ad effettuare ulteriori indagini,
determinando, con l’ausilio di giustificativi contabili e fiscali, l’effettivo
reddito dell’escusso (DTF 112 III 21).
- Nel
caso di specie l’UEF di Locarno ha determinato il reddito di __________
unicamente sulla base delle dichiarazioni rese dall’escusso, omettendo di
esperire ulteriori indagini. Ne consegue che il ricorso deve, su tale punto,
essere accolto e gli atti di pignoramento impugnati vengono annullati. Gli atti
vengono quindi retrocessi all’UEF di Locarno affinché determini le condizioni
reddituali di __________ sulla base di elementi concreti ed oggettivi, nonché
sulla scorta di giustificativi contabili e fiscali.
Per
quanto attiene la richiesta della ricorrente di reperire altri beni
pignorabili, essa non può essere accolta essendo l’UEF di Locarno vincolato, in
mancanza di elementi di segno contrario, alle dichiarazioni rese dall’escusso,
il quale è stato reso attento delle conseguenze penali dell’inosservanza dell’art.
91 LEF. L’eventuale occultamento di beni pignorabili da parte del debitore
potrà trovare, se del caso, tutela presso le opportune sedi penali.
- Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 91 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 21 ottobre 1998 della __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza sono annullati gli atti di pignoramento emessi dall’UEF di Locarno
nell’ambito delle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________ a carico
__________.
-
Gli
atti vengono retrocessi all’UEF di Locarno affinché abbia a determinarsi come
al considerando 3. di questa sentenza.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UEF di Locarno
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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