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Numero d'incarto:
15.1998.181
Data decisione, Autorità:
18.01.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00181
Lugano
18 gennaio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
statuendo
sulla domanda di ricusa presentata il 26 ottobre 1998 nel procedimento disciplinare
avviato nei loro confronti da
(tutti
patrocinati dall’avv. __________)
nei
confronti dei giudici della Camera di esecuzione e fallimenti
viste le
osservazioni 8 novembre 1998 del giudice __________ e la rinuncia degli altri
giudici a formulare osservazioni;
convocati i ricusanti all’udienza del 23
novembre 1998;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev’essere accolta l’istanza di ricusazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto: A. Nei confronti di __________, cittadino
italiano già domiciliato a , sono pendenti esecuzioni per un importo
complessivo di fr. 214’860’585.–. Contro di lui è stato inoltre promosso un
procedimento penale per truffa e falsità in documenti. Su richiesta dell’,
costituitasi parte civile, il Ministero pubblico ha ordinato il 30 marzo 1995
il blocco del registro fondiario della particella n. __________ RFD, di
__________, proprietà di __________. Dal canto suo __________ ha promosso
un’esecuzione in realizzazione del pegno immobiliare e ha domandato la vendita
di tale fondo il 25 novembre 1996. L’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio
ha chiesto il 5 febbraio 1997 al Ministero pubblico l’autorizzazione di
procedere alla realizzazione agli incanti della particella. Il Procuratore
pubblico __________ ha revocato il 17 febbraio 1997 la limitazione della
facoltà di disporre ordinata il 30 marzo 1995, indicando all’Ufficio di
esecuzione e fallimenti che “l’eventuale importo eccedente, derivante da tale
vendita, deve essere trattenuto sotto sequestro e versato al Ministero pubblico”.
B. Con
rogito n. __________ del notaio __________ di data 23 gennaio 1998, __________
ha venduto la particella n. __________ RFD di __________, acquistata il 5
dicembre 1994 dagli avv. __________ e __________ al prezzo di fr. 1’493’000.–,
a __________, moglie dell’avv. __________, al prezzo di fr. 550’000.–. La
vendita è avvenuta con il consenso del creditore ipotecario __________, al
quale l’acquirente si è impegnata a versare l’importo di fr. 550’000.– (inserto
B al rogito n. __________). __________ ha ritirato la domanda di vendita con
comunicazione pervenuta all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio il 26
gennaio 1998. L’UEF ha chiesto lo stesso giorno all’Ufficio del registro
fondiario di cancellare la restrizione della facoltà di disporre sul fondo e ha
comunicato al Foglio ufficiale cantonale e al Foglio ufficiale svizzero di commercio
l’annullamento dell’incanto, già fissato per il 3 febbraio 1998. L’istanza di
iscrizione della compravendita è pervenuta all’Ufficio registri di Mendrisio il
mattino del 26 gennaio 1998. L’ufficiale dei registri ha avvertito
telefonicamente il Procuratore pubblico __________, titolare dell’inchiesta
penale nei confronti di __________, il quale ha ordinato quello stesso giorno
il sequestro e il blocco della particella n. __________ RFD di __________. Il
provvedimento è stato annullato dal Giudice dell’istruzione e dell’arresto il
12 marzo 1998. Il 27 gennaio 1998 il Ministero pubblico (inc. n. 15.98.11) ha
chiesto all’Autorità cantonale di vigilanza di intervenire contro l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio in relazione alla
compravendita a trattative private della particella. Con ricorso del 2 febbraio
1998 (inc. n. 15.98.12/35) il Ministero pubblico ha chiesto l’annullamento
della richiesta 26 gennaio 1998, con la quale l’UEF aveva chiesto la
cancellazione della limitazione di disporre a suo tempo gravante il fondo. La
parte __________ ha ricorso il 4 febbraio 1998 (inc. n. 15.98.22) contro la revoca
della restrizione della facoltà di disporre. __________ ha pure presentato ricorso
il 2 marzo 1998 (inc. n. 15.98.41).
C. Tutte
le procedure relative al fondo n. __________ RFD di __________ sono state
congiunte per l’istruttoria e la Camera, statuendo il 14 settembre 1998 quale
autorità di vigilanza, le ha evase con un’unica sentenza. Essa ha deciso di promuovere
una procedura disciplinare contro l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio
(inc. 15.98.11), ha accolto i ricorsi 2 e 4 febbraio 1998 (inc. n. 15.98.12 e
15.98.22), dichiarando caduca la richiesta 26 gennaio 1998 di cancellazione
della restrizione della facoltà di disporre sul fondo, ha stralciato dai ruoli
il ricorso del __________ (15.98.41), ha trasmesso copia della sentenza al
Ministero pubblico, ai sensi dell’art. 4 CPP, e alla Commissione di disciplina
dell’Ordine degli avvocati. __________, patrocinata dal marito avv. __________,
ha ricorso il 23 settembre 1998 alla Camera delle esecuzione e dei fallimenti
del Tribunale federale, chiedendo – previa concessione dell’effetto sospensivo
al gravame – l’annullamento della sentenza. __________ e __________ hanno
sporto denuncia e querela penale il 6 ottobre 1998 contro il giudice __________
e ignoti per abuso di autorità, diffamazione e calunnia e violazione del
segreto d’ufficio.
D. L’autorità
di vigilanza ha aperto il 16 ottobre 1998 un procedimento disciplinare ai sensi
dell’art. 14 cpv. 2 LEF nei confronti dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio
(inc. n. 15.98.169). Con ordinanza di stessa data il presidente della Camera ha
citato __________, __________, __________ e __________, funzionari di tale
ufficio un’udienza prevista per il 28 ottobre 1998, per la loro audizione in
quanto persone informate sui fatti. __________, ___________ e __________ hanno
presentato il 26 ottobre 1998 istanza di ricusa nei confronti di tutti i
giudici che compongono la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di
appello. Il presidente della Sezione di diritto civile del Tribunale d’appello,
statuendo il 30 ottobre 1998, ha costituito una Camera di esecuzione e
fallimenti, quale autorità di vigilanza ad hoc, composta dei giudici
__________ ed __________.
E. Con
osservazioni dell’8 novembre 1998 il __________ ha rilevato che non esistono
motivi di ricusazione nei suoi confronti. I giudici __________ e __________
hanno rinunciato a presentare osservazioni e si sono rimessi al giudizio della
Camera. Gli istanti sono stati sentiti dai giudici della Camera ad hoc
all’udienza del 23 novembre 1998, nel corso della quale hanno ribadito la loro
domanda di ricusazione e hanno offerto mezzi di prova, rinunciando esplicitamente
ad essere convocati per il dibattimento finale dopo assunzione delle prove
enunciate. Con ordinanza dell’11 dicembre 1998 la giudice delegata ha acquisito
agli atti i documenti A, B, C, D e E prodotti all’udienza, ha ammesso i
richiami della sentenza emanata dalla Camera di esecuzione ricusata il 14
settembre 1998, di quella emanata il 4 novembre 1998 dal Tribunale federale su
ricorso __________, come pure della denuncia penale sporta da quest’ultima e da
__________ nei confronti del giudice __________.
Considerando
in
diritto: 1. Il procedimento disciplinare
nei confronti di funzionari dell’Ufficio esecuzione e fallimenti è retto dalla
legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimenti (LPR, RL
3.5.1.2), cui rinvia l’art. 11 cpv. 2 della Legge cantonale di applicazione
della legge federale sulla esecuzione e il fallimento (LALEF, RL 3.5.1.1). Per
quanto non previsto dalla LPR, l’art. 5 rinvia alla Legge di procedura sulle
cause amministrative (cpv. 1), precisando che in caso di ricusazione l’autorità
di vigilanza è completata secondo gli art. 30 cpv. 2 CPC, 1sexies e
1septies LOG. Nella fattispecie è vero, come rilevano gli istanti,
che la LPR è silente sulla procedura da adottare per statuire sulle
ricusazioni. Il diritto a un giudice indipendente e imparziale è a ogni modo
garantito dalla Costituzione federale (art. 4 e 58 cpv. 1 Cost.; BlSchKG 1997
pag. 202 in alto). Gli istanti hanno avuto la possibilità di esprimersi
oralmente davanti alla Camera all’udienza del 23 novembre 1998, e il loro
diritto di essere sentito è stato garantito nel modo più ampio possibile, nel
rispetto dell’art. 4 Cost. e 6 § 1 CEDU. La Camera ha del resto proceduto
all’istruttoria acquisendo agli atti le prove indicate dagli stessi istanti, in
virtù della massima ufficiale e del principio inquisitorio, applicabili alla
procedura disciplinare (art. 19 cpv. 1 LPR). La procedura seguita rispetta
quindi i diritti garantiti agli istanti dalla Costituzione federale.
-
L’art.
10 della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF) dispone che i
funzionari e gli impiegati degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei
fallimenti e i membri dell’autorità di vigilanza non possono esercitare le loro
funzioni negli affari propri (n. 1), in quelli del coniuge, del fidanzato o
della fidanzata, dei parenti ed affini in linea retta ascendente e discendente
nonché dei parenti ed affini in linea collaterale fino al terzo grado incluso
(n. 2), negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali,
mandatari o impiegati (n. 3), negli affari in cui possano per altri motivi avere
interessi (n. 4). Senza riguardo all’ordinamento cantonale, gli art. 58 cpv. 1 Cost.
e 6 § 1 CEDU garantiscono inoltre il diritto a un giudice non prevenuto, il cui
comportamento non desti apparenza di parzialità (DTF 120 Ia 285 consid. 3d, 119
Ia 226 consid. 3 e 5 con richiami). Nel valutare la prova della prevenzione non
bisogna essere troppo esigenti; d’altro lato la parzialità non può essere
ravvisata in casi semplicemente dubbi (Kölz
in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti) poiché l’istituto della
ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 40 consid. bb, 19 consid. 4).
-
Gli
istanti sostengono che i giudici della Camera di esecuzione e fallimenti, quale
autorità di vigilanza, non sarebbero più indipendenti nel procedimento
disciplinare avviato contro di loro. Essi ritengono che la denuncia penale
sporta dall’avv. __________ nei confronti del giudice __________, presidente
della Camera, creerebbe un evidente interesse di quest’ultimo nell’inchiesta
disciplinare, di modo che non sussisterebbero più le garanzie di un giudice
indipendente, visto anche l’ampio risalto dato dalla stampa alla vicenda. Gli
altri membri della Camera, giudici __________ e __________, non sarebbero a
loro volta imparziali a causa dei rapporti di lavoro esistenti con il
presidente, tanto meno dopo i pesanti attacchi mossi loro dall’avv. __________
nel ricorso presentato al Tribunale federale contro la sentenza 14 settembre
-
A
mente degli istanti la denuncia penale sporta da __________ e __________ nei
confronti del giudice __________ configurerebbe una collisione di interessi ai
sensi dell’art. 10 n. 4 LEF. Nella nota sentenza del 14 settembre 1998,
infatti, la Camera ricusata avrebbe constatato una complicità degli istanti con
l’avv. __________ (sentenza, pag. 5, 11, 18 e 21), di modo che il giudice
denunciato da quest’ultimo, costretto a difendersi in una procedura penale,
sarebbe spinto a concludere nel procedimento disciplinare per la fondatezza dei
rimproveri mossi agli istanti__________ e il marito avv. __________ hanno
sporto denuncia penale il 6 ottobre 1998 contro il presidente della Camera
ricusata e ignoti, per abuso di autorità, diffamazione, calunnia e violazione
del segreto d’ufficio. Essi sostengono che determinate affermazioni e
conclusioni contenute nella sentenza 14 settembre 1998 costituirebbero reato ed
affermano, in particolare, che il comportamento del magistrato nel corso della
procedura davanti all’autorità di vigilanza sarebbe attinente a “ossessioni e
deliri di ipotesi” (denuncia, pag. 4).
In
concreto la Camera ricusata ha menzionato nella sua sentenza 14 settembre 1998
numerosi episodi che a suo avviso destavano perplessità, non solo per il
sospetto di eventuali reati penali fallimentari, ma anche dal profilo
dell’organizzazione e della gestione dell’ufficio di esecuzione e fallimenti,
trasmettendone copia anche alla Commissione di disciplina dell’Ordine degli avvocati
del Cantone Ticino (dispositivo n. 6) per quel che concerne il comportamento
dell’avv. __________, patrocinatore dell’acquirente. Se si eccettua il fatto
che la sentenza del 14 settembre 1998 ha dato avvio sia alla procedura
disciplinare esecutiva nei confronti dei ricusanti, sia a quella che la
Commissione di disciplina dovrebbe aver promosso nei confronti del
patrocinatore, non vi è alcuna connessione tra le procedure disciplinari e il
procedimento penale avviato da __________ e __________ con la nota denuncia.
Non si ravvisa quindi qualsivoglia collisione di interessi del presidente della
CEF nel procedimento disciplinare avviato contro i ricusanti. Il fatto che un
giudice segnali un patrocinatore all’autorità disciplinare può giustificare la
ricusazione del magistrato solo se quest’ultimo ha recepito la scorrettezza del
legale come un’offesa personale (I CCA, sentenza del 25 giugno 1997 nella causa
B. c. B., massima pubblicata nel Bollettino dell’ordine degli avvocati 16/1998,
pag. 8). Nel caso concreto ciò non è avvenuto, come si evince dalle
osservazioni del presidente ricusato all’istanza del 26 ottobre 1998. Le
circostanze sono ben diverse da quelle in cui un giudice investito di una
vertenza introduce un procedimento penale nei confronti del patrocinatore di
una delle parti o della parte stessa, ciò che per costante giurisprudenza
configura un caso di ricusazione del magistrato (RDAT 1976 n. 37; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile annotato, Lugano 1993, n. 6 ad art. 27). La denuncia penale sporta da
una parte, rispettivamente dal suo patrocinatore, contro il giudice non è di
principio motivo sufficiente per fondare una ricusa del magistrato, in assenza
di altri elementi che ne possano mettere in dubbio l’imparzialità (RJN 1990
pag. 21). Sarebbe altrimenti troppo facile per la parte scegliere a suo piacimento
il magistrato, denunciando quello che non le aggrada. Se ne conclude che nella
fattispecie la denuncia penale sporta il 6 ottobre 1998 nei confronti del
presidente della CEF non presenta elementi tali da denotare collisione
d’interessi ai sensi dell’art. 10 n. 4 LEF.
-
Anche
il fatto che il ricorso presentato il 23 settembre 1998 dall’avv. __________ al
Tribunale federale contenga, secondo gli stessi istanti, “pesanti apprezzamenti
nei confronti dei giudici della Camera” non è sufficiente per fondare una ricusa.
Gli istanti ritengono che i magistrati della CEF non sarebbero più in grado di
statuire in modo oggettivo nel procedimento disciplinare, ma tale conclusione
riposa solo su loro impressioni soggettive e non trova alcun riscontro
concreto. Né l’acquirente né il suo patrocinatore sono parti nel procedimento
disciplinare qui in esame, ragione per cui ci si potrebbe perfino interrogare
sulla rilevanza di allegati estranei all’incarto. In concreto il patrocinatore
della ricorrente ha rivolto nel suo ricorso al Tribunale federale del 23
settembre 1998 pesanti critiche ai giudici della Camera (doc. E), mettendo in
rilievo tutti i “granchi, gli abbagli e le sviste manifeste” in cui essi
sarebbero incorsi. Il gravame, che si diffonde su 29 pagine, oltre che prolisso
si rivela inutilmente polemico. La sentenza 4 novembre 1998 del Tribunale
federale ha accolto il ricorso sulla base dell’argomentazione relativa alla caducità
di una restrizione della facoltà di disporre in caso di ritiro dell’esecuzione,
per la quale cinque o sei pagine – limitate ai fatti e agli argomenti giuridici
– sarebbero state più che sufficienti. Il tono colorito del noto ricorso,
comunque, non è diverso da quello di altri patrocinatori, avvezzi più alla polemica
e al sarcasmo che all’argomentazione giuridica. I giudici ricusati, dal canto
loro, non hanno reagito in nessun modo agli attacchi del patrocinatore e non risulta
che abbiano recepito i toni polemici del ricorso alla stregua di un attacco personale
(cfr. la casistica citata in Beck’sche Kurz Kommentar ZPO, 47a ed.,
§ 42, 2A, pag. 120 e 121). Anche lettere offensive di una parte al magistrato,
del resto, non sono atte a motivare una ricusazione, in assenza di altri
elementi oggettivi (Rep. 1983 319). Se così non fosse, infatti, basterebbe a un
avvocato trascendere in intemperanze verbali o scritte per ottenere la ricusa
di un magistrato che non potrebbe conseguire altrimenti. Ciò non è
ragionevolmente ammissibile. La ricusazione riveste infatti carattere
eccezionale (DTF 116 Ia 19 consid. 4, 115 Ia 175 segg.) e la ricorrenza dei
suoi estremi deve essere esaminata con rigore.
-
Neppure
il preteso risalto dato dai mezzi di informazione alla vicenda giustifica nella
fattispecie una ricusazione dei magistrati. Gli articoli evocati dai ricusanti
(doc. A, B, C, D) si sono infatti limitati a informare il pubblico sulla
compravendita contestata e sull’apertura dell’inchiesta amministrativa, senza
portare alcun giudizio di valore sulla vicenda. Non si può quindi seriamente
sostenere che si tratti di una vera e propria campagna di stampa atta a mettere
in dubbio l’imparzialità dei magistrati (cfr. per una definizione DTF 116 Ia
14b).
Infine,
l’argomentazione degli istanti, secondo i quali i giudici __________ e
__________ non sarebbero imparziali per i rapporti di lavoro che intrattengono
con il giudice __________, è ai limiti della temerarietà. Semplici rapporti di
lavoro, quali l’appartenenza alla stessa Camera giudicante, non sono idonei a
ricusare un magistrato (Münchener Kommentar zur ZPO, 1992, 1. Buch, § 42 n. 12,
pag. 298). In conclusione, quindi, non vi sono nel caso concreto elementi
oggettivi che possano suscitare dubbi, anche dal profilo della semplice
apparenza, sull’imparzialità dei giudici della CEF. L’istanza di ricusa,
infondata in ogni suo punto, deve di conseguenza essere respinta.
- La
procedura esecutiva non comporta, per diritto federale, prelievo di spese né
assegnazione di ripetibili (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett.
a OTLEF, 62 cpv. 1 OTLEF), nonostante gli istanti siano integralmente soccombenti.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza
è respinta.
-
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, Lugano (art. 19 LEF).
-
Intimazione:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
La
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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