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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.197
Data decisione, Autorità: 14.07.1999, CEF
Incarto n. 15.98.00197
Lugano 14 luglio 1999FA/fb/fc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nel procedimento promosso su segnalazione/denuncia 27 ottobre/9 novembre 1998 di
contro
l'operato dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________
visto l'incarto del fallimento __________
richiamato il verbale 10 dicembre 1998 di audizione di __________ e 24 marzo 1999 di audizione di __________, segretario nel Settore fallimenti dell'UEF di __________;
ritenuto
in fatto: A. Con segnalazioni 27 ottobre e 9 novembre 1998 a questa Camera __________ ha esternato le sue perplessità circa lo svolgimento della procedura fallimentare riferita alla ditta __________. In particolare ha rilevato una presunta intempestività nell'agire dell'UEF di __________. Egli, quale amministratore unico della fallita dal settembre 1995, avrebbe dovuto ricevere tutte le comunicazioni dell'ufficio relative a __________. L'unica missiva pervenutagli sarebbe invece unicamente un avviso di pignoramento datato 3 marzo 1997.
Nell'ambito della sua audizione 10 dicembre 1998 il signor __________ ha precisato di ritenere strano che il verbale di pignoramento 3.3.1997/8.10.1997 sia stato spedito solo il 9 ottobre 1997, a più di 7 mesi dalla data di esecuzione. L'inventario, poi, sarebbe stato verificato solo il 18 luglio 1997, più di un mese e mezzo dopo il fallimento. __________ ha chiesto di determinare la data di ritiro delle chiavi del magazzino, contenente l'attivo più consistente della società: il materiale elettrico. A mente del segnalante vi è il sospetto che il signor __________, azionista della fallita, abbia utilizzato del materiale di spettanza di __________ dopo il fallimento, fatturandolo a proprio nome. Da ultimo andrebbe stabilito se l'UEF di __________ ha concesso una dilazione delle operazioni inerenti al fallimento condizionata al versamento di una certa somma a copertura dei debiti della fallita.
B. Il segretario __________, interrogato il 24 marzo 1999, ha indicato che il pignoramento eseguito il 3 marzo 1997 - sulla base dei verbali di precedenti pignoramenti - ha potuto essere spedito solo il 9 ottobre 1997 poiché nel frattempo la società era fallita (16 aprile 1997) e si è dovuto attendere la sospensione per mancanza di attivo per proseguire l'esecuzione. Tutti i precedenti atti esecutivi sono sempre stati inviati all'indirizzo della società. L'amministratore unico __________ è stato interrogato il 3 giugno 1997 alla presenza di __________; in quella occasione egli non ha eccepito alcunché circa le modalità di notifica. __________ ha allestito l'inventario dei mobili d'ufficio il 23 maggio 1997, il magazzino è stato chiuso lo stesso giorno e le chiavi depositate in ufficio. Il giorno dell'interrogatorio, 3 giugno 1997, il signor __________ ha consegnato all'UEF una lista del materiale presente in magazzino, elaborata sulla base dei dati inseriti nel computer, che __________ ha provveduto a verificare il 18 luglio 1997, trovandola corrispondente al materiale effettivamente depositato. __________ ha poi dichiarato il 18 luglio 1997 (doc. 3) di non aver mai utilizzato materiale di __________ dopo la dichiarazione di fallimento.
A detta di __________ è prassi nel distretto di __________ soprassedere agli incombenti fallimentari se il debitore si impegna a saldare tutti i suoi debiti supportati da esecuzione. In quel caso il Pretore revoca il fallimento e l'inventario non è più necessario. Nel caso specifico __________ aveva promesso di saldare entro breve tutti i debiti (alcuni sono stati effettivamente liquidati). Per questo motivo l'allestimento dell'inventario è stato procrastinato.
Considerato
in diritto: 1. La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità disciplinare è competente ex art. 11 LALEF a determinarsi sulle sanzioni disciplinari - previste dall'art. 14 cpv. 2 LEF - da infliggere ai funzionari e impiegati dell'Ufficio d'esecuzione e fallimenti nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali. La misura disciplinare implica criteri di adeguatezza in stretto rapporto con l'organizzazione degli uffici di esecuzione e fallimenti, di competenza esclusiva dei Cantoni in conformità dell'art. 2 cpv. 5 LEF. Sugli aspetti procedurali, cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5 all'art. 3 LPR, con il rilievo che il denunciante non assume qualità di parte.
Un atto esecutivo concernente una società anonima deve essere notificato a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore. Se però le citate persone non si trovano in ufficio la notificazione può essere fatta a un altro funzionario o impiegato (cfr. art. 65 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 LEF).
A norma dell'art. 221 LEF appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione. I magazzini, i depositi, le botteghe, ecc. del fallito devono essere immediatamente chiusi a chiave ad opera dell'ufficio (cfr. art. 223 LEF). Sia l'allestimento dell'inventario che la chiusura dei locali tendono, tra l'altro, alla conservazione del substrato fallimentare. Affinché quest'ultimo non corra il rischio di essere abusivamente diminuito occorre che l'ufficio si attivi con tempestività (cfr. anche Urs Lustengerger, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ad art. 221 LEF e n. 13 ad art. 223 LEF).
Nel caso concreto gli atti esecutivi sono stati spediti a norma dell'art. 65 LEF. Siccome __________ non era di regola presente negli uffici della __________ gli atti sono stati notificati a qualcun altro (verosimilmente a uno dei coniugi __________). Spettava comunque all'amministratore unico vegliare affinché la corrispondenza importante gli venisse comunicata. Se ciò non è stato il caso non può __________ dolersene con l'UEF di __________.
Il fallimento della società è stato decretato il 16 aprile 1997. L'inventario è stato allestito, almeno in parte, a più di un mese di distanza contestualmente al ritiro delle chiavi del magazzino. L'inventario della merce depositata, fornito da __________, dipendente della fallita, è stato verificato solo il 18 luglio 1997. A garanzia del substrato fallimentare l'ufficio non ha quindi adottato alcuna misura conservativa per più di un mese. Quale unica garanzia __________, dipendente e azionista della fallita, ha dovuto sottoscrivere un documento in cui dichiarava di aver preso atto del suo obbligo di non distrarre beni della fallita e delle conseguenze penali in caso di violazione di tale obbligo, violazione comunque difficilmente verificabile a posteriori vista l'inesistenza di un inventario al momento del fallimento. Solo una volta svanita la possibilità di ottenere una revoca del fallimento, l'UEF di __________ si è mosso allestendo l'inventario e prendendo in consegna le chiavi del magazzino della fallita. La pubblicazione del fallimento e relativa sospensione per mancanza di attivi è poi avvenuta il 18 luglio 1998. Questa prassi è in chiaro contrasto con le disposizioni della LEF e non deve più essere attuata.
Il verbale di pignoramento datato 3.3.1997 avrebbe dovuto essere notificato trascorsi trenta giorni ex art. 114 LEF. Esso è rimasto invece in giacenza per una quindicina di giorni, fino al fallimento di __________. Una volta sospeso il fallimento sono passati ancora un paio di mesi prima che l'esecuzione continuasse il suo corso l'8 ottobre 1997.
In definitiva __________ ha intimato con un certo ritardo, anche a causa di intempestività di altri colleghi, il verbale di pignoramento 3 marzo 1997; ciò deve essere comunque considerato una lieve mancanza, avuto riguardo alla notevole mole di lavoro cui devono far fronte i funzionari UEF. A __________ e __________ deve poi essere imputato di aver procrastinato oltre misura l'allestimento dell'inventario e il ritiro delle chiavi degli immobili occupati dalla fallita. Non vi è però spazio per misure disciplinari ex art. 14 cpv. 2 LEF. L'incontestabile violazione commessa dai funzionari __________ e __________ non raggiunge, in particolare dal profilo soggettivo, una gravità tale da giustificare l'ammonimento. I funzionari sono però avvertiti che eventuali reiterazioni dell'ingiustificata prassi verrebbero sanzionate con misure disciplinari sicuramente più incisive del semplice ammonimento. L'Ufficiale dell'UEF di __________ viene esortato a vigilare maggiormente sulla corretta applicazione delle norme fallimentari, con particolare riferimento alla questione emersa nella presente fattispecie.
Richiamati gli art. 14 cpv. 2, 65, 221 e 223 LEF e 11 LALEF,
pronuncia: 1. La segnalazione /denuncia 27 ottobre/9 novembre 1998 di __________, è evasa nel senso che non vi sono i presupposti per una sanzione disciplinare nei confronti di funzionari dell'UEF di __________, in particolare di __________ e di __________.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Comunicazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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