AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.199
Data decisione, Autorità: 18.02.1999, CEF
Incarto n. 15.98.00199
Lugano 18 febbraio 1999 FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 novembre 1998 di
patr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro la decisione 26 ottobre 1998 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
patr. dallo studio legale __________
viste le osservazioni
26 novembre 1998 di __________
27 novembre 1998 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. In data 19 luglio 1996 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4 ha sequestrato tutti i beni mobili siti nell’appartamento e nel garage di __________ in via __________ a __________, il tutto sino a concorrenza dell’importo dedotto in esecuzione. Il 22 luglio 1996 l’UE di Lugano ha sequestrato al debitore tra l’altro un’autovettura Jaguar XJ 6 3.2. mod. 6. 95, Km 14’700, valutata fr. 50’000.--. L’autovettura è stata presa in custodia dall’UE di Lugano e depositata presso il __________ a __________.
B. Il 6 agosto 1996 la creditrice sequestrante __________ ha versato l’importo di fr. 8’000.-- a garanzia delle spese di sequestro e di custodia per un minimo di due anni. In data 22 maggio 1998 l’UE di Lugano ha chiesto alla creditrice un nuovo versamento di fr. 8’000.-- quale anticipo per le spese di custodia. Con lettera 26 maggio 1998 __________ si è rifiutata di versare l’anticipo richiesto, proponendo nel contempo la riconsegna a __________ del veicolo sequestrato alle seguenti condizioni:
ritiro della licenza di circolazione;
menzione da annotare all’Ufficio cantonale della circolazione di Camorino in cui si fa divieto di immatricolare il veicolo, indicando che si tratta di un veicolo sequestrato;
divieto di utilizzare e vendere il veicolo.
Con scritto 15 luglio 1998 l’escusso ha rifiutato la riconsegna dell’autovettura e richiamando la sentenza 27 gennaio 1997 di questa Autorità di vigilanza nella causa inc. 15.96.139 e ha chiesto il versamento di un nuovo importo a copertura delle spese di custodia. Il 23 luglio 1998 l’UE di Lugano ha proposto il trasferimento immediato del veicolo presso un posteggio coperto di proprietà del __________ a __________, il cui costo ammonta a fr. 250.-- mensili, ma anche tale offerta è stata rifiutata da __________, in quanto il collocamento in un posteggio coperto, invece di un luogo chiuso, potrebbe accelerare il deprezzamento dell’autovettura.
C. L’8 settembre 1998 l’UE di Lugano, avendo constatato l’impossibilità di trasferire l’autovettura altrove, ha chiesto alla creditrice un ulteriore versamento di fr. 3’500. -- a copertura delle spese di posteggio sino al 31 dicembre 1998. Con istanza 22 ottobre 1998 __________ ha richiesto la vendita dell’autovettura in considerazione del deprezzamento del bene sequestrato e degli elevati costi di custodia. Il 26 ottobre 1998 l’UE di Lugano ha deciso la vendita dell’autovettura Jaguar XJ 6 di proprietà del debitore in applicazione dell’art. 124 LEF.
D. Con ricorso 6 novembre 1998 __________ si è opposto alla vendita dell’automobile asseverando che la decisione impugnata violerebbe l’art. 124 cpv. 2 LEF. Infatti, a mente del ricorrente, il deprezzamento del veicolo non sarebbe suffragato da alcun elemento probatorio. Inoltre anche il secondo motivo previsto dall’art. 124 cpv. 2 LEF per giustificare la vendita , vale a dire il l’ammontare eccessivo delle spese di deposito, non sarebbe dato nel caso concreto. Conclude quindi chiedendo l’annullamento della decisione.
E. Con osservazioni 26 novembre 1998 __________ chiede la reiezione del ricorso sostenendo che la custodia del bene sequestrato alle condizioni attuali ne intaccherebbe ulteriormente il valore.
F. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art 124 cpv.2 LEF l’ufficiale può sempre procedere alla realizzazione degli oggetti esposti a rapido deprezzamento, ovvero la cui conservazione o deposito comportino spese eccessive (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Berna 1997, § 27 n.9, p.216 ). Tale norma trova applicazione anche nel caso di beni sottoposti a sequestro (cfr. DTF 101 III 28). Il deprezzamento ex art. 124 cpv. 2 LEF è la diminuzione del valore di mercato di un bene senza l’influsso di fattori esterni (cfr. Benedikt A. Suter, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 22 ad art. 124). Nel caso di un’autovettura non più recente e che ha già subito una notevole svalutazione non è più possibile parlare di rapido deprezzamento. Per contro, in un simile caso acquisteranno maggiore rilevanza le spese di conservazione e di deposito (cfr. Benedikt A. Suter, op. cit. , n. 22 ad art. 124 ). La valutazione della proporzionalità dei costi di manutenzione e di deposito deve essere effettuata sulla base del valore dell’oggetto pignorato o sequestrato, atteso che, la dottrina ha ritenuto eccessive le spese di manutenzione , ammontanti a fr. 10’000.-- per un aereo valutato fr. 80’000.-- ( cfr. Benedikt A. Suter, op. cit. , n. 25, 26 e 27 ad art. 124 ).
Nel caso in esame l’UE di Lugano ha sequestrato e preso in custodia un’autovettura Jaguar XJ 6 3.2 mod. 6. 95, valutata nel luglio 1996 fr. 50’000.--. Per il suo deposito la creditrice ha sinora versato fr. 11’500.--. Si tratta di un veicolo relativamente recente la cui svalutazione tende ad aumentare nei primi anni ed in seguito a stabilizzarsi negli anni successivi. Essendo trascorsi circa 3 anni dal sequestro e 4 anni dalla prima immatricolazione ed avendo l’autovettura subito nel primo anno una svalutazione pari a circa il 40% a fronte di un valore a nuovo di fr. 85’000.--, appare adeguato ritenere che attualmente essa valga tra i fr. 35’000.-- e fr. 40’000.--. Si tratta infatti di un veicolo di serie, ancorché di lusso, prodotto in numerosi esemplari e quindi soggetto ad una svalutazione derivante dall’avvento sul mercato di nuovi modelli e dall’introduzione di migliorie tecniche, comune a tutte le autovetture. Le spese di deposito sino al 31 dicembre 1998, ammontanti a fr. 11’500.--, appaiono quindi eccessive, atteso che ogni tentativo di contenimento di tali spese effettuato dall’Ufficio è fallito a causa del rifiuto opposto dal debitore all’offerta di riconsegna della Jaguar e allo spostamento della vettura in un altro posteggio più economico. Il disinteresse del debitore per il bene sequestrato appare suffragato dal fatto che, come confermato dall’UE di Lugano nello scritto 8 settembre 1998 indirizzato al legale della creditrice, egli ha acquistato una nuova autovettura. La decisione dell’UE di Lugano di procedere alla vendita dell’autovettura Jaguar XJ 6 3.2 è quindi da ritenere corretta ed adeguata alle circostanze, in quanto il proseguimento della sua custodia, alle condizioni attuali, ne intacca ulteriormente il valore residuo. Abbondanzialmente va rilevato che la sentenza 27 gennaio 1997 di questa Camera (cfr. doc. B) ed invocata dal debitore a sostegno delle proprie tesi ricorsuali, non può essere applicata al caso in esame, in quanto la stessa faceva unicamente riferimento alla necessità di prendere in custodia l’autovettura, senza entrare nel merito delle modalità di tale deposito, decise autonomamente dall’UE di Lugano al momento del sequestro.
Ne consegue la reiezione del ricorso.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 124 cpv. 2 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 6 novembre 1998 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Comunicazione all’UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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