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Numero d'incarto:
15.1998.199
Data decisione, Autorità:
18.02.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00199
Lugano
18 febbraio 1999 FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 novembre 1998 di
patr.
dall’avv. __________
contro
l’operato
dell’UE di Lugano e meglio contro la decisione 26 ottobre 1998
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
patr.
dallo studio legale __________
viste le osservazioni
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. In
data 19 luglio 1996 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4 ha
sequestrato tutti i beni mobili siti nell’appartamento e nel garage di
__________ in via __________ a __________, il tutto sino a concorrenza
dell’importo dedotto in esecuzione. Il 22 luglio 1996 l’UE di Lugano ha
sequestrato al debitore tra l’altro un’autovettura Jaguar XJ 6 3.2. mod. 6. 95,
Km 14’700, valutata fr. 50’000.--. L’autovettura è stata presa in custodia dall’UE
di Lugano e depositata presso il __________ a __________.
B. Il
6 agosto 1996 la creditrice sequestrante __________ ha versato l’importo di fr.
8’000.-- a garanzia delle spese di sequestro e di custodia per un minimo di due
anni. In data 22 maggio 1998 l’UE di Lugano ha chiesto alla creditrice un nuovo
versamento di fr. 8’000.-- quale anticipo per le spese di custodia. Con lettera
26 maggio 1998 __________ si è rifiutata di versare l’anticipo richiesto,
proponendo nel contempo la riconsegna a __________ del veicolo sequestrato alle
seguenti condizioni:
-
ritiro
della licenza di circolazione;
-
menzione
da annotare all’Ufficio cantonale della circolazione di Camorino in cui si fa
divieto di immatricolare il veicolo, indicando che si tratta di un veicolo
sequestrato;
-
divieto
di utilizzare e vendere il veicolo.
Con
scritto 15 luglio 1998 l’escusso ha rifiutato la riconsegna dell’autovettura e
richiamando la sentenza 27 gennaio 1997 di questa Autorità di vigilanza nella
causa inc. 15.96.139 e ha chiesto il versamento di un nuovo importo a copertura
delle spese di custodia. Il 23 luglio 1998 l’UE di Lugano ha proposto il
trasferimento immediato del veicolo presso un posteggio coperto di proprietà
del __________ a __________, il cui costo ammonta a fr. 250.-- mensili, ma
anche tale offerta è stata rifiutata da __________, in quanto il collocamento
in un posteggio coperto, invece di un luogo chiuso, potrebbe accelerare il
deprezzamento dell’autovettura.
C. L’8
settembre 1998 l’UE di Lugano, avendo constatato l’impossibilità di trasferire
l’autovettura altrove, ha chiesto alla creditrice un ulteriore versamento di
fr. 3’500. -- a copertura delle spese di posteggio sino al 31 dicembre 1998.
Con istanza 22 ottobre 1998 __________ ha richiesto la vendita dell’autovettura
in considerazione del deprezzamento del bene sequestrato e degli elevati costi
di custodia. Il 26 ottobre 1998 l’UE di Lugano ha deciso la vendita
dell’autovettura Jaguar XJ 6 di proprietà del debitore in applicazione dell’art.
124 LEF.
D. Con
ricorso 6 novembre 1998 __________ si è opposto alla vendita dell’automobile
asseverando che la decisione impugnata violerebbe l’art. 124 cpv. 2 LEF.
Infatti, a mente del ricorrente, il deprezzamento del veicolo non sarebbe
suffragato da alcun elemento probatorio. Inoltre anche il secondo motivo
previsto dall’art. 124 cpv. 2 LEF per giustificare la vendita , vale a dire il
l’ammontare eccessivo delle spese di deposito, non sarebbe dato nel caso
concreto. Conclude quindi chiedendo l’annullamento della decisione.
E. Con
osservazioni 26 novembre 1998 __________ chiede la reiezione del ricorso
sostenendo che la custodia del bene sequestrato alle condizioni attuali ne
intaccherebbe ulteriormente il valore.
F. Delle
osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Giusta
l’art 124 cpv.2 LEF l’ufficiale può sempre procedere alla realizzazione degli
oggetti esposti a rapido deprezzamento, ovvero la cui conservazione o deposito
comportino spese eccessive (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrecht, Berna 1997, § 27 n.9, p.216 ). Tale norma trova applicazione
anche nel caso di beni sottoposti a sequestro (cfr. DTF 101 III 28). Il
deprezzamento ex art. 124 cpv. 2 LEF è la diminuzione del valore di mercato di
un bene senza l’influsso di fattori esterni (cfr. Benedikt A. Suter, Basler Kommentar
zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 22 ad art. 124). Nel caso di
un’autovettura non più recente e che ha già subito una notevole svalutazione
non è più possibile parlare di rapido deprezzamento. Per contro, in un simile
caso acquisteranno maggiore rilevanza le spese di conservazione e di deposito
(cfr. Benedikt A. Suter, op. cit. , n. 22 ad art. 124 ). La valutazione della
proporzionalità dei costi di manutenzione e di deposito deve essere effettuata
sulla base del valore dell’oggetto pignorato o sequestrato, atteso che, la
dottrina ha ritenuto eccessive le spese di manutenzione , ammontanti a fr.
10’000.-- per un aereo valutato fr. 80’000.-- ( cfr. Benedikt A. Suter, op.
cit. , n. 25, 26 e 27 ad art. 124 ).
-
Nel
caso in esame l’UE di Lugano ha sequestrato e preso in custodia un’autovettura Jaguar
XJ 6 3.2 mod. 6. 95, valutata nel luglio 1996 fr. 50’000.--. Per il suo
deposito la creditrice ha sinora versato fr. 11’500.--. Si tratta di un veicolo
relativamente recente la cui svalutazione tende ad aumentare nei primi anni ed
in seguito a stabilizzarsi negli anni successivi. Essendo trascorsi circa 3
anni dal sequestro e 4 anni dalla prima immatricolazione ed avendo
l’autovettura subito nel primo anno una svalutazione pari a circa il 40% a
fronte di un valore a nuovo di fr. 85’000.--, appare adeguato ritenere che
attualmente essa valga tra i fr. 35’000.-- e fr. 40’000.--. Si tratta infatti
di un veicolo di serie, ancorché di lusso, prodotto in numerosi esemplari e
quindi soggetto ad una svalutazione derivante dall’avvento sul mercato di nuovi
modelli e dall’introduzione di migliorie tecniche, comune a tutte le
autovetture. Le spese di deposito sino al 31 dicembre 1998, ammontanti a fr.
11’500.--, appaiono quindi eccessive, atteso che ogni tentativo di contenimento
di tali spese effettuato dall’Ufficio è fallito a causa del rifiuto opposto
dal debitore all’offerta di riconsegna della Jaguar e allo spostamento della
vettura in un altro posteggio più economico. Il disinteresse del debitore per
il bene sequestrato appare suffragato dal fatto che, come confermato dall’UE di
Lugano nello scritto 8 settembre 1998 indirizzato al legale della creditrice,
egli ha acquistato una nuova autovettura. La decisione dell’UE di Lugano di
procedere alla vendita dell’autovettura Jaguar XJ 6 3.2 è quindi da ritenere
corretta ed adeguata alle circostanze, in quanto il proseguimento della sua
custodia, alle condizioni attuali, ne intacca ulteriormente il valore residuo.
Abbondanzialmente va rilevato che la sentenza 27 gennaio 1997 di questa Camera
(cfr. doc. B) ed invocata dal debitore a sostegno delle proprie tesi ricorsuali,
non può essere applicata al caso in esame, in quanto la stessa faceva
unicamente riferimento alla necessità di prendere in custodia l’autovettura,
senza entrare nel merito delle modalità di tale deposito, decise autonomamente dall’UE
di Lugano al momento del sequestro.
-
Ne
consegue la reiezione del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 124 cpv. 2 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 6 novembre 1998 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UE di Lugano
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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