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Numero d'incarto:
15.1998.204
Data decisione, Autorità:
11.02.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00204
Lugano
11 febbraio 1999 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 29 settembre 1998
di
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona nell’esecuzione
n. __________ promossa da
rappr.
dalla __________
nei confronti di
patr.
dall’ avv. __________
viste le osservazioni
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________
procede nei confronti di __________ per l’incasso di fr. 74’702.50 oltre
interessi e spese. L’UEF di Bellinzona ha stabilito il minimo di esistenza del
debitore come segue :
Guadagno: debitore fr.
3’977.--
coniuge fr.
4’100.--
Minimo
di esistenza:
importi
di base fr. 1’370.--
affitto fr.
1’030.--
riscaldamento fr.
100.--
cassa
malati fr. 695.--
trasferte fr.
200.--
spese
diverse fr. 200.--
totale fr.
3’595.--
eccedenza
pignorabile fr. 2’215.45
B. Sulla
base di tale calcolo l’UEF di Bellinzona, il 2 settembre 1997, ha ordinato la
trattenuta mensile di fr. 1’737.-- presso la __________ della rendita percepita
dall’escusso a far tempo dal mese di settembre 1997. Il 24 giugno 1998 l’UEF di
Bellinzona, avendo constatato che nessuna trattenuta era stata eseguita, ha
diffidato, con lettera 24 giugno 1998, la __________ a versare entro il 6
luglio 1998 l’importo di fr. 17’230.--. Con scritto 23 luglio 1998 la
__________ ha proposto il rimborso dell’importo richiesto mediante il
versamento di rate mensili di fr. 200.--.
C. Non
avendo la __________ effettuato alcun pagamento, in data 17 agosto 1998 l’UEF
di Bellinzona ha nuovamente diffidato l’Assicurazione a voler versare quanto
richiesto. Nel contempo l’Ufficio notificava la modifica della trattenuta
mensile a carico di __________ da fr. 1737.-- a fr. 1’445.--. Il 28 agosto 1998
la __________ ha preso atto della trattenuta mensile di fr. 1’445.--, ma si è
rifiutata di versare l’importo di fr. 17’340.-- relativo al periodo settembre
1997/agosto 1998, sostenendo di non aver mai ricevuto la notificazione di
pignoramento di salario 2 settembre 1997. Il 18 settembre 1998 l’UEF di
Bellinzona ha rifiutato categoricamente le giustificazioni addotte
dall’Assicurazione ed ha richiesto per l’ennesima volta il versamento dell’importo
di fr. 17’340.-- entro il 30 settembre 1998.
D. Con
ricorso 29 settembre 1998 la __________ si è aggravata contro tale
provvedimento ribadendo di non aver mai ricevuto la notificazione di
pignoramento di salario 2 settembre 1997 prima del 13 agosto 1998, quando l’UEF
di Bellinzona ha provveduto ad inviarne una copia. L’Assicurazione sostiene
inoltre che la notificazione 2 settembre 1997 sarebbe inesatta, non essendo
indicato il tipo di rendita pignorato ed essendo indirizzata nel modo seguente
:
in
luogo di :
E. Con
osservazioni 12 ottobre 1998 __________ postula l’accoglimento del ricorso
sostenendo che alla __________ non può essere mosso alcun rimprovero per aver
continuato a versare all’escusso la rendita pignorata, essendo la notificazione
2 settembre 1997 imprecisa.
F. Delle
osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. In
caso di pignoramento di crediti o di diritti non risultanti da titoli al
portatore o all’ordine, si avverte il terzo debitore che d’ora innanzi non
potrà fare un pagamento valido se non all’ufficio (art. 99 LEF; cfr. DTF 120
III 48, 103 III 36,)
L’avviso
al terzo debitore avviene mediante invio raccomandato o consegna contro
ricevuta (cfr. André Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra,
Monaco 1998, n. 4 ad art. 99). L’avviso ex art. 99 LEF costituisce una semplice
misura di garanzia che non incide sulla validità del pignoramento (cfr. DTF 109
III 11). Se, malgrado ciò, il terzo debitore paga all’escusso, egli non è
liberato e rischia di dovere effettuare nuovamente il pagamento (cfr. André Lebrecht,
op. cit., n. 10 ad art. 99).
-
Nel
caso di specie l’UEF di Bellinzona ha inviato alla __________ il 2 settembre
1998, mediante lettera raccomandata (come risulta dalla "Distinta
d'impostazione per le lettere raccomandate e i valori" recante il timbro 2
settembre 1997 dell'Ufficio postale di Bellinzona 1), , la notificazione di
pignoramento di salario. La comunicazione è avvenuta utilizzando il modulo
ufficiale n. 10, essa conteneva tutte le indicazioni inerenti il nome del
debitore, l’oggetto del pignoramento, in casu la rendita, nonché l’ammontare
della trattenuta mensile. La notificazione in oggetto è stata indirizzata alla
__________ situata in __________ a . La ricorrente sostiene che essa
avrebbe dovuto essere inviata alla Cassa Pensione per il Servizio Esterno della
__________ pure situata in . L’indirizzo corrisponde alla sede della direzione
generale dell’ preposta al versamento della rendita. Tanto la
Direzione generale quanto la Cassa Pensione per il Servizio Esterno della
__________ hanno lo stesso numero telefonico (052.261.11.11) e lo stesso numero
di telex (896.120 wile ch). Eventuali errori nello smistamento interno della
corrispondenza non possono essere fatti ricadere sull’UEF di Bellinzona, al
quale la __________ avrebbe dovuto rivolgersi, se del caso, per eventuali
chiarimenti. Di conseguenza è da ritenere che la notificazione di pignoramento
2 settembre 1997, spedita mediante lettera raccomandata benchè con
l'indicazione "" e non "__________", sia
effettivamente giunta al terzo debitore, vale a dire, la __________, atteso
che, se l’indirizzo fosse stato errato, la compagnia assicuratrice non avrebbe
ritirato l’invio raccomandato e la posta l’avrebbe retrocesso all’UEF di
Bellinzona. Ne consegue che, l’aver continuato a versare le rendite all’escusso
malgrado il pignoramento, non ha liberato la __________ dai propri obblighi nei
confronti dell’UEF di Bellinzona, il quale aveva correttamente notificato il
pignoramento della rendita il 2 settembre 1997. Da ultimo va deplorato il
comportamento dell’escusso, il quale ha continuato a percepire la rendita
malgrado fosse a conoscenza del pignoramento della stessa.
-
Ne
consegue la reiezione del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 99 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 29 settembre 1998 di __________, Cassa Pensione per Servizio Esterno
della __________, __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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