AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.204
Data decisione, Autorità: 11.02.1999, CEF
Incarto n. 15.98.00204
Lugano 11 febbraio 1999 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 29 settembre 1998 di
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ promossa da
rappr. dalla __________
nei confronti di
patr. dall’ avv. __________
viste le osservazioni
12 ottobre 1998 di __________
5 novembre 1998 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di fr. 74’702.50 oltre interessi e spese. L’UEF di Bellinzona ha stabilito il minimo di esistenza del debitore come segue :
Guadagno: debitore fr. 3’977.--
coniuge fr. 4’100.--
Minimo di esistenza:
importi di base fr. 1’370.--
affitto fr. 1’030.--
riscaldamento fr. 100.--
cassa malati fr. 695.--
trasferte fr. 200.--
spese diverse fr. 200.--
totale fr. 3’595.--
eccedenza pignorabile fr. 2’215.45
B. Sulla base di tale calcolo l’UEF di Bellinzona, il 2 settembre 1997, ha ordinato la trattenuta mensile di fr. 1’737.-- presso la __________ della rendita percepita dall’escusso a far tempo dal mese di settembre 1997. Il 24 giugno 1998 l’UEF di Bellinzona, avendo constatato che nessuna trattenuta era stata eseguita, ha diffidato, con lettera 24 giugno 1998, la __________ a versare entro il 6 luglio 1998 l’importo di fr. 17’230.--. Con scritto 23 luglio 1998 la __________ ha proposto il rimborso dell’importo richiesto mediante il versamento di rate mensili di fr. 200.--.
C. Non avendo la __________ effettuato alcun pagamento, in data 17 agosto 1998 l’UEF di Bellinzona ha nuovamente diffidato l’Assicurazione a voler versare quanto richiesto. Nel contempo l’Ufficio notificava la modifica della trattenuta mensile a carico di __________ da fr. 1737.-- a fr. 1’445.--. Il 28 agosto 1998 la __________ ha preso atto della trattenuta mensile di fr. 1’445.--, ma si è rifiutata di versare l’importo di fr. 17’340.-- relativo al periodo settembre 1997/agosto 1998, sostenendo di non aver mai ricevuto la notificazione di pignoramento di salario 2 settembre 1997. Il 18 settembre 1998 l’UEF di Bellinzona ha rifiutato categoricamente le giustificazioni addotte dall’Assicurazione ed ha richiesto per l’ennesima volta il versamento dell’importo di fr. 17’340.-- entro il 30 settembre 1998.
D. Con ricorso 29 settembre 1998 la __________ si è aggravata contro tale provvedimento ribadendo di non aver mai ricevuto la notificazione di pignoramento di salario 2 settembre 1997 prima del 13 agosto 1998, quando l’UEF di Bellinzona ha provveduto ad inviarne una copia. L’Assicurazione sostiene inoltre che la notificazione 2 settembre 1997 sarebbe inesatta, non essendo indicato il tipo di rendita pignorato ed essendo indirizzata nel modo seguente :
in luogo di :
E. Con osservazioni 12 ottobre 1998 __________ postula l’accoglimento del ricorso sostenendo che alla __________ non può essere mosso alcun rimprovero per aver continuato a versare all’escusso la rendita pignorata, essendo la notificazione 2 settembre 1997 imprecisa.
F. Delle osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. In caso di pignoramento di crediti o di diritti non risultanti da titoli al portatore o all’ordine, si avverte il terzo debitore che d’ora innanzi non potrà fare un pagamento valido se non all’ufficio (art. 99 LEF; cfr. DTF 120 III 48, 103 III 36,)
L’avviso al terzo debitore avviene mediante invio raccomandato o consegna contro ricevuta (cfr. André Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 4 ad art. 99). L’avviso ex art. 99 LEF costituisce una semplice misura di garanzia che non incide sulla validità del pignoramento (cfr. DTF 109 III 11). Se, malgrado ciò, il terzo debitore paga all’escusso, egli non è liberato e rischia di dovere effettuare nuovamente il pagamento (cfr. André Lebrecht, op. cit., n. 10 ad art. 99).
Nel caso di specie l’UEF di Bellinzona ha inviato alla __________ il 2 settembre 1998, mediante lettera raccomandata (come risulta dalla "Distinta d'impostazione per le lettere raccomandate e i valori" recante il timbro 2 settembre 1997 dell'Ufficio postale di Bellinzona 1), , la notificazione di pignoramento di salario. La comunicazione è avvenuta utilizzando il modulo ufficiale n. 10, essa conteneva tutte le indicazioni inerenti il nome del debitore, l’oggetto del pignoramento, in casu la rendita, nonché l’ammontare della trattenuta mensile. La notificazione in oggetto è stata indirizzata alla __________ situata in __________ a . La ricorrente sostiene che essa avrebbe dovuto essere inviata alla Cassa Pensione per il Servizio Esterno della __________ pure situata in . L’indirizzo corrisponde alla sede della direzione generale dell’ preposta al versamento della rendita. Tanto la Direzione generale quanto la Cassa Pensione per il Servizio Esterno della __________ hanno lo stesso numero telefonico (052.261.11.11) e lo stesso numero di telex (896.120 wile ch). Eventuali errori nello smistamento interno della corrispondenza non possono essere fatti ricadere sull’UEF di Bellinzona, al quale la __________ avrebbe dovuto rivolgersi, se del caso, per eventuali chiarimenti. Di conseguenza è da ritenere che la notificazione di pignoramento 2 settembre 1997, spedita mediante lettera raccomandata benchè con l'indicazione "" e non "__________", sia effettivamente giunta al terzo debitore, vale a dire, la __________, atteso che, se l’indirizzo fosse stato errato, la compagnia assicuratrice non avrebbe ritirato l’invio raccomandato e la posta l’avrebbe retrocesso all’UEF di Bellinzona. Ne consegue che, l’aver continuato a versare le rendite all’escusso malgrado il pignoramento, non ha liberato la __________ dai propri obblighi nei confronti dell’UEF di Bellinzona, il quale aveva correttamente notificato il pignoramento della rendita il 2 settembre 1997. Da ultimo va deplorato il comportamento dell’escusso, il quale ha continuato a percepire la rendita malgrado fosse a conoscenza del pignoramento della stessa.
Ne consegue la reiezione del ricorso.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 99 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 29 settembre 1998 di __________, Cassa Pensione per Servizio Esterno della __________, __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster