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Numero d'incarto:
15.1998.211
Data decisione, Autorità:
28.06.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00211
Lugano
28 giugno 1999/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 novembre 1998
di
rappr. dal __________
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro l’attestato di carenza di
beni 10 novembre 1998 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa dal
ricorrente contro
viste le osservazioni 30 novembre 1998 dell’UE
di Lugano;
ritenuto
in fatto:
A. Il
Comune di __________ procede contro __________ per l’incasso di un credito di
fr. 935.15 oltre interessi e spese.
B. Il
10 novembre 1998 l’UE di Lugano ha emesso un attestato di carenza di beni a
carico di __________ non avendo potuto procedere ad un pignoramento di salario
e non avendo accertato presso la debitrice beni pignorabili.
Dal
verbale interno per le operazioni di pignoramento datato 4 novembre 1998
risulta che l’escussa, nubile, di professione parrucchiera, ha dichiarato di
non possedere beni, né mobili, né qualsiasi altro attivo. Di essere nubile.
Essa paga al mese fr. 1’130.-- per il suo alloggio e fr. 860.-- per il salone.
La cassa malati è pagata dall’Assistenza cantonale. La debitrice ha infine
affermato di lavorare saltuariamente in proprio.
C. Contro
l’emissione dell’attestato di carenza di beni si è tempestivamente aggravato il
Comune di __________, sostenendo che l’accertamento dei fatti è stato
superficiale. Non è stato presentato un calcolo dettagliato delle entrate e
delle uscite della debitrice, al fine di determinare un’eventuale eccedenza
pignorabile. Inoltre l’escussa vive al di sopra delle sue possibilità. In
particolare appare spropositata la pigione di fr 1’130.-- al mese per una
persona singola con difficoltà finanziarie.
D. Delle
osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
-
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12
cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
Citata
dalla scrivente Camera per essere interrogata formalmente l’escussa non è
comparsa.
Dal
verbale interno per le operazioni di pignoramento 4 novembre 1998, steso dall’UE
e sottoscritto dalla debitrice, di cui alla narrativa fattuale sub B, emerge
che __________ ha dichiarato di essere stata edotta che la dissimulazione di
beni, l’arbitraria disposizione di oggetti pignorati e l’incompleta indicazione
dei beni che le appartengono è punibile secondo gli art. 164, 169 e 323 n. 2
Codice penale. L’escussa ha poi dichiarato che le indicazioni contenute nel
verbale sono esatte. Risultando pertanto dalle sue dichiarazioni che non vi
sono né introito né beni patrimoniali pignorabili, l’UE di Lugano ha
correttamente proceduto all’emissione dell’attestato di carenza di beni in
oggetto.
L’accertamento
d’ufficio dei fatti avviene infatti nei limiti delle allegazioni delle parti e
di quanto emerge oggettivamente dagli atti. In caso di dubbio sulla veridicità
di tali dichiarazioni e della documentazione prodotta dalla debitrice, il
ricorrente deve adire le vie penali, dal profilo esecutivo non essendovi mezzi
coercitivi in tal senso, pur dovendo dar atto al creditore che vi sono elementi
di sospetto sulla situazione reddituale dell’escussa.
Va
tuttavia rilevato che in caso di ulteriori pignoramenti, a __________, dal
primo termine utile di disdetta dell’appartamento che occupa attualmente, verrà
riconosciuto per l’affitto unicamente un importo di fr. 500.-- al mese,
riscaldamento compreso, ritenuto che il principio secondo il quale il debitore
pignorato deve limitare il suo tenore di vita e vivere con il minimo di
esistenza calcolato vale anche per le spese dell’alloggio. Queste possono
essere considerate completamente solo in conformità alla sua situazione
familiare e nei limiti dell’uso locale. Alla debitrice deve tuttavia essere
concesso un adeguato lasso di tempo per adattare questa spesa. Inoltre
l’importo va messo in relazione con il reddito dell’escussa (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p.
178).
- Il
ricorso 12 novembre 1998 del Comune di __________ è respinto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia:
-
Il
ricorso 12 novembre 1998 del Comune di __________ è respinto
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione:
-__________
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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