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Numero d'incarto:
15.1998.214
Data decisione, Autorità:
21.01.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00214
Lugano
21 gennaio 1999 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 5 dicembre 1998 di
contro
l’operato
dell’UEF di Locarno e meglio contro il calcolo 2 dicembre 1998
dell'eccedenza pignorabile nell'ambito dell'esecuzione n. __________ promossa
nei confronti del ricorrente da
patr.
dall'avv. __________
richiamata
l’ordinanza presidenziale 23 dicembre 1998, con la quale al ricorso non è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni 14 dicembre 1998 dell’UEF di Locarno,
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________
procede nei confronti di __________ per l’incasso di fr. 8'520.--, relativi ad
una pretesa per alimenti arretrati da gennaio 1997 a giugno 1998.
B. Il
2 dicembre 1998 l’UEF di Locarno, sulla base del verbale di pignoramento
interno 30 novembre1998 e della documentazione prodotta, ha calcolato una quota
pignorabile di fr. 561.55. Dal cal-colo si evince un reddito netto di
__________ di fr. 3'595.-- e una quota di minimo d'esistenza a carico del
debitore di fr. 3'670.--. Il 3 dicembre 1998 l'ufficio ha notificato alla Cassa
disoccupazione __________ il pignoramento dell'indennità di disoccupazione
spettante all'escusso. Copia della notifica è stata inviata pure all'escusso.
C. Contro
siffatta determinazione si è tempestivamente aggravato il debitore,
argomentando che la sentenza sulla quale si basa l'esecuzione, da lui
appellata, sarebbe errata. Alcune sue poste di spesa, poi, non sarebbero state
computate. L'ufficio avrebbe omesso di determinare il minimo d'esistenza della
creditrice, non considerando che il reddito della ex-moglie coprirebbe per
intero il suo fabbisogno, per questo motivo una deroga al principio di cui all'art.
93 cpv. 1 LEF non si giustificherebbe. Da ultimo nemmeno il principio, sancito
dal TF, della limitazione proporzionale del minimo esistenziale sarebbe stato
rispettato.
D. Con
osservazioni 14 dicembre 1998 l’UEF di Locarno si è limitato a confermare il
calcolo eseguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel
determinare il salario pignorabile, le autorità d'esecuzione devono esaminare
d'ufficio se il contributo per il mantenimento sia indispensabile per il
titolare del credito alimentare: se ciò non è il caso, il pignoramento del
reddito del lavoro non può incidere nel minimo d'esistenza del debitore, atteso
che una decisione in senso contrario sarebbe nulla (DTF 111 III 20 cons. 7).
-
L'UEF
di Locarno ha omesso di accertare la situazione reddituale e della sostanza di
__________, benché vi fosse tenuto d'ufficio. L'UEF provvederà quindi a
interrogare la creditrice con la comminatoria di sanzioni penali in caso di
indicazioni false. Dovranno pure essere richieste le necessarie pezze
giustificative.
-
L'ufficio
dovrà altresì considerare che il debitore escusso per contributi alle spese di
mantenimento e le cui risorse non bastino a coprire il minimo vitale, ivi
compresi gli alimenti necessari al mantenimento del creditore, deve tollerare
che il proprio minimo vitale sia intaccato in una misura che comporti sia per
il creditore che per il debitore la stessa limitazione proporzionale rispetto
al corrispondente fabbisogno vitale (DTF 105 III 48).
Dovrà
essere usata la formula seguente (cfr. DTF 111 III 16, 71 III 177-178 cons. 3; Georges
Vonder Mühll in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 38 ss. ad art. 93 LEF):
reddito
del debitore d'alimenti x minimo
d'esistenza
del creditore d'alimenti
= quota pignorabile
minimo
d'esistenza del debitore d'alimenti +
minimo
d'esistenza del creditore d'alimenti
E'
possibile intaccare il minimo d'esistenza del debitore d'alimenti solo per i
crediti d'alimenti maturati nell'anno precedente la notifica del precetto
esecutivo (cfr. DTF 111 III 15 cons. 5 e riferimenti ivi).
- Il
ricorso va pertanto parzialmente accolto nel senso che il pignoramento va
annullato e gli atti retrocessi all'UEF di Locarno, affinché, esperiti gli
accertamenti fattuali che si impongono, si determini nuovamente tenendo conto
dei considerandi che precedono.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati
gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 5 dicembre 1998 di __________, è parzialmente accolto.
1.1 Il
provvedimento 2/3 dicembre 1998 (pignoramento per fr. 561.55.-- mensili) dell'UEF
di Locarno è annullato.
1.2 L'incarto
è retrocesso all'UEF di Locarno affinché, completata l'istruttoria, si
determini come ai considerandi 1, 2, 3.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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