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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.32
Data decisione, Autorità:
22.05.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00032
Lugano
22 maggio 1998
FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 10 febbraio 1998 di
patr
dall'avv. __________
contro
l’operato
dell’UEF di Locarno e meglio contro
l'annullamento 30 gennaio 1998 della comminatoria di fallimento 27 gennaio 1998
nell'esecuzione
n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
richiamata
l’ordinanza presidenziale 5 marzo 1998, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni - 20 febbraio 1998 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. In
data 16/17 dicembre 1997 è stato notificato a __________ il precetto esecutivo
n. __________ emesso dall’UEF di Locarno, con il quale __________ pretendeva il
pagamento dell’importo di fr. 471'193.50 più interessi al 5% dal 1° agosto
1997.
B. Non
comparendo sulla copia del precetto destinata al creditore alcuna opposizione, l'UEF
di Locarno ha emesso il 27 gennaio 1998 la comminatoria di fallimento.
C. Con
ricorso 29 gennaio 1998 __________ ha postulato l'annullamento della
comminatoria sostenendo di aver interposto regolare opposizione al PE n.
__________ L'UEF di Locarno, visto il ricorso e ritenuto che l'impiegato
postale aveva confermato per iscritto che il debitore aveva fatto opposizione,
ha annullato la comminatoria di fallimento con decisione 30 gennaio 1998.
D. Con
ricorso 10 febbraio 1998 __________ chiede l'annullamento della decisione dell'UEF
e la conferma della validità della comminatoria di fallimento. Ritiene
necessaria l'audizione dell'impiegato postale e la produzione dell'originale
del precetto esecutivo destinato al debitore.
Con
scritto 10 febbraio 1998 l'escutente interpone ricorso pure contro l'emissione
del bollettino di pagamento relativo alle spese per la comminatoria fissate in
fr. 200.-- facendo valere di aver già versato la somma in contanti con la
domanda di proseguimento dell'esecuzione.
E. Con
osservazioni 20 febbraio 1998 l’UEF di Locarno si limita a ribadire la
correttezza del proprio operato.
Considerando
in diritto: 1. Se
l’escusso intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente o per scritto,
immediatamente a chi gli consegna il precetto o entro dieci giorni dalla
notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione (art. 74 cpv. 1 LEF).
L’opposizione
al PE non soggiace a particolari esigenze di forma: è sufficiente la sola firma
dell’escusso nell’apposita rubrica del PE, o la dichiarazione di volontà
espressa verbalmente anche per telefono (DTF 108 III 6, 101 III 13, 98 III 30 e
70 III 52; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrecht,
Berna 1997, § 18 n 11-13 p.112).
-
E’
di giurisprudenza consolidata che l’art. 8 CC sull’onere della prova si applica
per analogia anche nella procedura di ricorso (cfr. DTF 107 III 1) Chi pretende
di aver formulato tempestiva opposizione ha ex art. 8 CC l’onere della prova in
tal senso (cfr. BlSchK 1984 p. 212 e 1982 p. 16). Egli può avvalersi dei mezzi
di prova previsti dal diritto cantonale (DTF 97 III 12 ss.).
-
Nel
caso di specie l'originale dell'esemplare del precetto per il debitore reca una
doppia sottolineatura a mano della parola opposizione e la firma del
rappresentante del debitore nell'apposito spazio. Il teste __________ ha poi
confermato la volontà dell'escusso di fare opposizione esternata al momento
della notifica.
Pertanto
sulla base delle precise dichiarazioni del teste e della documentazione
prodotta da __________ è da ritenere ossequiato il suo onere probatorio circa
l’intervenuta tempestiva opposizione al precettato.
-
Per
l’art. 78 cpv. 1 LEF la validità dell’opposizione rende prematura la domanda di
prosecuzione dell’esecuzione. La comminatoria di fallimento emessa il 27
gennaio 1998 è stata pertanto correttamente annullata.
-
Ritenuto
che l'UEF di Locarno non aveva ancora incassato nulla relativamente alle spese
per l'emissione del PE le ha giustamente coperte con il versamento in contanti
avvenuto in concomitanza con l'invio della domanda di proseguimento. Le spese
per la comminatoria di fallimento sono quindi rimaste scoperte. Nel caso
specifico si giustifica però l'annullamento del bollettino di pagamento
relativo alle spese per la comminatoria di fallimento 27 gennaio 1998. In tutta
buona fede l'escutente, vedendosi recapitare una copia del PE con il timbro nessuna
opposizione, non poteva far altro che chiedere il proseguimento
dell'esecuzione. __________ non deve quindi, vista l'eccezionalità della
fattispecie, essere gravata di costi causati unicamente da un errore di un
funzionario postale.
-
Il
ricorso 10 febbraio 1998 __________ deve quindi essere parzialmente accolto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17, 74 e 78 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 10 febbraio 1998 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza è pronunciato l'annullamento del bollettino di versamento emesso dall'UEF
di Locarno nei confronti di __________, e relativo alle spese della
comminatoria di fallimento 27 gennaio 1998 nell'esecuzione __________.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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