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Numero d'incarto:
15.1998.95
Data decisione, Autorità:
28.08.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00095
Lugano
28 settembre 1998 /FP/fc/fb
(data esatta 28.08.98)
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla sostituzione del liquidatore
nel concordato con abbandono dell’attivo di
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il
7 luglio 1992 il Pretore di Mendrisio - Nord concedeva all’avv. __________ una
moratoria di 4 mesi a scopo di concordato ordinario;
che
quale commissario del concordato veniva nominato __________;
che con
decreto 8 ottobre 1992 veniva concessa all’avv. __________ la conversione della
moratoria ordinaria in moratoria con abbandono parziale dell’attivo;
che il
16 aprile 1993 il Pretore di Mendrisio - Nord omologava il concordato con
abbandono dell’attivo proposto dall’avv. __________, ai propri creditori;
che
quale liquidatore veniva designato __________;
che la delegazione
dei creditori risultava così composta:
che con
decreto 20 settembre 1994 della Pretura di Mendrisio - Nord veniva nominato quale
membro della delegazione dei creditori l’avv. __________, in sostituzione del
defunto avv. __________;
che il 20 dicembre
1996 decedeva il liquidatore __________;
che su
istanza dell’avv. __________ il 20 gennaio 1997 veniva nominato quale nuovo liquidatore
__________, figlio del defunto liquidatore;
che a
seguito dell’inazione del liquidatore la __________ ha interposto ricorso per
denegata giustizia davanti a questa Camera in data 20 agosto 1997 postulando la
sostituzione del liquidatore __________;
che la
procedura è stata sospesa, su richiesta 18 novembre 1997 della ricorrente
__________, e poi riattivata con atto 18 marzo 1998;
che la
ricorrente __________, il liquidatore e la delegazione dei creditori sono stati
citati all’udienza del 6 maggio 1998 nel corso della quale __________, su
consiglio del Giudice delegato, ha dichiarato di cessare con effetto immediato
la propria attività quale liquidatore del concordato con abbandono dell’attivo
dell’avv. __________;
che la
__________, preso atto della rinuncia del liquidatore, dichiarava all’udienza 6
maggio 1998 che il ricorso 20 agosto 1997 per denegata giustizia doveva essere
ritenuto evaso;
che
l’istanza di sostituzione del liquidatore ordinario __________ ha evidenziato
gravissime inadempienze del liquidatore, come peraltro del suo predecessore,
atteso che la procedura di liquidazione del concordato si è protratta oltre
ogni ragionevolezza;
che la
Camera di esecuzione e fallimenti quando agisce in funzione di Autorità
giudiziaria superiore dei concordati può procedere non solo quale autorità di
ricorso in materia sommaria ex art. 25 cpv. 2 lett. a LEF ma anche come
autorità cantonale di vigilanza di grado unico, cui compete la sorveglianza
sulla corretta attuazione di ogni questione d’ordine giuridico-amministrativo
in connessione alla procedura concordataria ex art. 293 ss. LEF. In siffatta
qualifica questa Camera non è vincolata alle domande delle parti ed è
legittimata a formulare rilievi d’interesse generale per favorire nel Cantone
Ticino l’applicazione uniforme del diritto esecutivo federale e del diritto
processuale cantonale. All’Autorità giudiziaria superiore dei concordati
competono altresì funzioni ispettive nel senso dell’art. 10 cpv. 5 LALEF,
disciplinari ex art. 11 LALEF e oneri formativi e di aggiornamento permanente (art.
10 cpv. 6 LALEF). Va ricordato che con la revisione della LEF in vigore dal 1°
gennaio 1997 è ora più che mai di fondamentale importanza la funzione del
commissario e del liquidatore nel concordato con abbandono dell’attivo, come
pure il ruolo del giudice del concordato. La CEF ha spesso riscontrato gravi
carenze nella preparazione professionale e nella coscienza del ruolo da
svolgere dei commissari e dei liquidatori, in particolare da parte di chi non ha
formazione accademica ed é privo di nozioni specifiche in un settore che
implica notevoli esigenze di natura giuridica, economica, finanziaria e
contabile. E’ meritevole di approfondimento la questione se de lege ferenda,
considerate le notevoli ulteriori competenze che il nuovo diritto assegna loro,
siano da istituzionalizzare su piano cantonale corsi di formazione e di
abilitazione all’esercizio della funzione di commissario e di liquidatore nel
concordato con abbandono dell’attivo, tanto più che nel Cantone Ticino dove per
ragioni essenzialmente d’ordine finanziario non si è potuto attuare il
principio - opportuno benché solo facoltativo - della separazione delle
funzioni di giudice del concordato e di giudice del fallimento, ritenuto
altresì che per esigenze di specializzazione non dovrebbero esservi più di un
paio di giudici del concordato per tutto il Cantone (cfr. CEF 15 luglio 1998 in
re Stato del Cantone Ticino e Confederazione Svizzera c. G. V. cons. 5; Flavio Cometta,
La procedura concordataria nel nuovo diritto, in: La revisione della legge
federale sulla esecuzione e sul fallimento, Collana CFPG vol. 16, Lugano 1996,
p. 166; Daniel Hunkeler, Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, Friborgo
1996, p. 184, n. 692 e p. 171, n. 642);
che
ragioni di celerità hanno imposto di prescindere dall’iter normale di
designazione ordinaria del nuovo liquidatore ad opera del giudice del
concordato di primo grado e di procedere alla nomina immediata da parte di
questa Camera con decreto 13 maggio 1998 - contestualmente alla destituzione
concordata del precedente - del liquidatore straordinario avv. __________,
considerato l’inammissibile lungo tempo trascorso dall’omologazione del 16
aprile 1993 e avuto riguardo all’ipotesi di probabile conclusione sollecita
della vicenda concordataria;
che
l’avv. __________ ha evidenziato l’inaffidabilità della documentazione agli
atti, atteso che risulta impossibile comprendere tutto quanto fatto (o non
ancora fatto) dai precedenti liquidatori, mancando nell’incarto tutta la
documentazione di cui all’art. 8 LEF. Per poter procedere è indispensabile
operare un importante lavoro di ricostruzione e completazione dell’incarto e
dell’iter della procedura di liquidazione, ad iniziare dalla contabilità. La
particolarità della fattispecie impone inoltre una conoscenza immediata e
esauriente delle varie problematiche, per procedere con interventi concreti e
decisioni in tempi brevi;
che per
questi motivi il liquidatore straordinario avv. __________, con scritto 19
giugno 1998 ha comunicato di essere impossibilitato a continuare l’incarico
conferitogli il 13 maggio 1998 e di declinare quindi il mandato con effetto
immediato;
che si
impone pertanto il ripristino dell’iter procedurale normale ad opera del
giudice in linea di principio istituzionalmente competente per le designazioni
ordinarie dei liquidatori;
che
atti e documenti vanno pertanto trasmessi al Pretore di Mendrisio-Nord che
procederà alla designazione del nuovo liquidatore - con contestuale conferma o,
avuto riguardo alla sostanziale inazione, nuova designazione anche della
delegazione dei creditori - previa fissazione di un’udienza per siffatte
deliberazioni, da convocare sollecitamente in via edittale;
che la
notula del liquidatore straordinario viene tassata dalla CEF in fr. 10’065.--
per onorario e fr. 241.50 per spese (non potendosi considerare fr. 50.-- a
titolo di apertura incarto), complessivamente fr. 10’306.50;
che i
fondi a disposizione per la liquidazione concordataria ammontano a fr.
174’370.60, come risulta dalla comunicazione 3 luglio 1998 del liquidatore
straordinario alla CEF;
che il
liquidatore straordinario avv. __________ è autorizzato a prelevare fr.
10306.50 a titolo di onorario e spese dai fondi della liquidazione del
concordato con abbandono dell’attivo, trasmettendo il residuo alla Pretura di Mendrisio-Nord;
Richiamati gli art. 317 ss. LEF e 55 cpv. 1 e 3 OTLEF
decreta: 1. L’incarto pretorile 93/1992 riferito al
concordato omologato a favore dell’avv. __________, è retrocesso al Pretore di Mendrisio-Nord
perché proceda nel senso dei considerandi.
-
L’onorario del liquidatore straordinario avv.
__________ è determinato in complessivi fr. 10’306.50.
-
Il
liquidatore straordinario avv. __________ è autorizzato a prelevare fr.
10’306.50 a titolo di onorario e spese dai fondi della liquidazione del
concordato con abbandono dell’attivo, trasmettendo il residuo alla Pretura di Mendrisio-Nord.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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