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Numero d'incarto:
15.1999.00018
Data decisione, Autorità:
02.12.1999, CEF
Incarto n.
15.1999.00018
Lugano
2 dicembre
1999 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 18 gennaio 1999
e
meglio contro la circolare 7 gennaio 1999;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 1 febbraio 1999, con la quale al ricorso è stato concesso
l’effetto sospensivo;
viste
le osservazioni 28 gennaio 1999 della _________;
vista l’allegato di replica 5 febbraio 1999 dell’avv. __________ e
quello di duplica 15 febbraio 1999 della __________.;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in
diritto:
che
l’8 aprile 1993 è stato pronunciato il fallimento di __________;
che
il 22 novembre 1993 ha avuto luogo presso l’Ufficio dei fallimenti di Lugano, Viganello,
la Prima assemblea dei creditori, in occasione della quale è stata designata la
__________ __________ / __________, quale Amministrazione fallimentare speciale
(in seguito Amministrazione speciale);
che
la graduatoria fallimentare, unitamente agli elenchi degli oneri relativi ai
fondi di pertinenza della massa, è stata depositata la prima volta il 5 luglio
1996 ed è passata in giudicato nell’aprile 1998;
che
con decisione 8 gennaio 1998 sui ricorsi (inc. __________ e n.__________) di
due creditori contro la vendita a trattative private, rispettivamente la sua
ratifica per via circolare del pacchetto azionario della __________ di
__________ detenuto dal fallito, questa Camera aveva fatto ordine
all’Amministrazione speciale di convocare la Seconda assemblea dei creditori
per procedere anche alla delibera sul modo di realizzazione di quello specifico
bene;
che
il 29 giugno 1998 l’Amministrazione speciale invece di convocare la Seconda
assemblea così come esplicitamente ordinatole ha nuovamente sottoposto ai
creditori per via circolare la ratifica della vendita a trattative private del
pacchetto azionario della __________ provocando un nuovo ricorso ad opera
dell’avv. __________ (inc. n. __________);
che
in sede ricorsuale l’Amministrazione speciale auspicava l’evasione del gravame
prima del 18 settembre 1998, data per la quale annunciava che si sarebbe tenuta
la Seconda assemblea dei creditori;
che
con decisione 28 agosto 1998 questa Camera ha accolto il ricorso dell’avv.
__________, annullato la circolare 29 giugno 1998 e ordinato nuovamente
all’Amministrazione speciale di includere nell’ordine del giorno dell’
annunciata Seconda assemblea dei creditori una trattanda relativa alla
realizzazione del pacchetto azionario della __________ __________ presentando
contestualmente una relazione sulla situazione patrimoniale della società,
“corredata se del caso dalla necessaria documentazione (bilanci, conti perdite
e profitti, ecc.) debitamente aggiornata" (cfr. dispositivi n.1.2 e 1.3.
della sentenza CEF 28 agosto 1998 su ricorso avv. __________ __________ - inc.n.
__________);
che
con parallela decisione 28 agosto 1998 su istanza di revoca
dell’amministrazione fallimentare speciale presentata dall’avv. __________
__________, questa Camera - prendendo atto dell’intenzione dell’Amministrazione
speciale di convocare la Seconda assemblea, annunciata come imminente - ha
ordinato in particolare alla __________ __________ di “mettere all’ordine del
giorno della Seconda assemblea dei creditori del 18 settembre 1998 anche la trattanda
della revoca dell’Amministrazione fallimentare speciale (...)” (cfr.
dispositivo n.2 della sentenza CEF 28 agosto 1998 su istanza di revoca
dell’avv. __________ - inc.n. __________);
che
con nuova circolare 7 gennaio 1999 - in lingua tedesca - l’Amministrazione
speciale ha chiesto ai creditori fallimentari di essere autorizzata a procedere
alla vendita a trattative private dei fondi siti in Svizzera di pertinenza
della massa. A giustificazione della richiesta __________ adduce in particolare
che:
-
a seguito della
decisone 28 agosto 1998 di questa Camera (su ricorso avv. __________
__________ - inc.n. __________) sarebbe stata obbligata a presentare alla
Seconda assemblea dei creditori una relazione aggiornata sulla situazione
patrimoniale, con bilanci e conti economici della __________ __________
relativi agli ultimi anni;
-
l’attuale Consiglio
di amministrazione della __________ si rifiuterebbe di mettere a disposizione
la necessaria documentazione,
-
l’Amministrazione
speciale sarebbe pertanto costretta a procedere processualmente per ottenere un
ordine di rendiconto, ciò che richiederebbe mesi di tempo (“was sicherlich Monate
dauern würde”),
-
per evitare siffatto
procedere l’Amministrazione speciale avrebbe incaricato un perito indipendente
di prendere visione della documentazione e di allestire una relazione sulla
società,
-
per questo motivo
non avrebbe potuto avere luogo il 18 settembre 1998 la prevista Seconda
assemblea dei creditori;
-
diversi creditori
ipotecari solleciterebbero inoltre la vendita dei fondi in Svizzera,
-
pertanto “gemäss
Art.128 Abs. 2 VZG” (ossia l’art. 128 cpv.2 RFF) si chiede di acconsentire in
via circolare alla vendita degli stessi a trattative private,
-
in particolare se
entro il 29 gennaio 1999 la maggioranza dei creditori non si oppone in forma
scritta, l’Amministrazione speciale si ritiene autorizzata a procedere così
come proposto;
che
contro la circolare 7 gennaio 1999 l’avv. __________ __________ ha interposto
nuovo ricorso, postulandone l’annullamento atteso in particolare che:
-
non vi sarebbe
alcuna oggettiva ragione per non seguire la normale procedura di realizzazione
dei fondi,
-
le trattative
private rischierebbero soltanto di condurre a un ricavo minore a quello
ottenibile mediante incanto, che dietro prestanomi potrebbero intervenire lo
stesso fallito con sua moglie,
-
infine gli atti
finora compiuti dall’Amministrazione speciale in carica mancherebbero della
necessaria trasparenza, per cui non si giustificherebbe la concessione di
alcuna facilitazione procedurale per la realizzazione dei cespiti restanti;
che
nella procedura fallimentare ordinaria la realizzazione di attivi della massa
in genere, e in particolare la loro vendita a trattative private, quale forma
di realizzazione alternativa ai pubblici incanti, è ammessa in principio quando
lo decide la Seconda assemblea dei creditori, in questo funzione "ordentliches
Verwertungsorgan" (art. 243 cpv. 3 e 256 cpv. 1 LEF; Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §45 n.27 p.361 e §47 n.3 p.376; Urs Bürgi, Basler Kommentar zum SchKG,
Vol. III, Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, n.13 ad art. 252 LEF e n.8 ad art.
253 LEF);
che
sono riservati casi di urgenza ex art. 238 cpv. 1 e 243 cpv. 2 LEF, norma
quest'ultima applicabile in linea di principio anche in caso di fondi (DTF 75
III 102; Marc Russenberger , Basler
Kommentar zum SchKG, Vol. III, Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, n.11 ad art. 243
LEF);
che
nella realizzazione di beni costituiti in pegno è tuttavia sempre necessario il
consenso dei creditori pignoratizi, e meglio in caso di fondi il consenso di tutti
i creditori pignoratizi ammessi nel relativo elenco degli oneri (art. 256 cpv.
2 LEF; Bürgi, op.cit. n.24 ad art.
256 LEF; cfr. tuttavia DTF 72 III 27) cresciuto in giudicato (art. 128 cpv. 1
RFF), atteso che soltanto in casi di particolare urgenza (“überdringlichkeit”) e in assenza di
pregiudizio di interessi legittimi può essere autorizzata dall’Autorità di
vigilanza la realizzazione di fondi prima della crescita in giudicato
dell’elenco oneri (art. 128 cpv. 2 RFF; cfr. Amonn/
Gasser, op.cit., §47 n.4 p.376);
che
in ogni caso i fondi possono essere realizzati a trattative private soltanto se
è data la possibilità ai creditori di formulare offerte superiori (art. 256 cpv.
3 LEF);
che
in concreto gli elenchi oneri relativi ai fondi di spettanza della massa sono
divenuti definitivi nell’aprile 1998 (cfr. osservazioni __________);
che
tuttavia nelle more della presente procedura ricorsuale con decisione 31 agosto
1999 (inc.n.__________) questa Camera ha dichiarato decaduta, con effetto
immediato, dalla funzione di Amministrazione fallimentare speciale la
__________ _., rappresentata dal, __________ / __________,
nella procedura di liquidazione fallimentare in via sommaria riferita a
__________ __________, __________, ordinandone la continuazione a cura
dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano;
che
nella liquidazione fallimentare in via sommaria - a differenza di quella in via
ordinaria - non hanno luogo di regola assemblee dei creditori (riservate
"circostanze particolari", art. 231 cpv.3 n.1 secondo periodo LEF) ed
è compito proprio dell'Amministrazione fallimentare ordinaria determinarsi
secondo apprezzamento delle specifiche circostanze sul modo di realizzazione
dei beni della massa, in linea di principio senza il concorso dei creditori
(cfr. Urs Lustenberger , Basler Kommentar
zum SchKG, Vol. III, Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, n.35 ad art. 231 LEF);
che
ciò vale anche in caso di vendita a trattative private, per la quale non è di
per sé necessaria una delibera dei creditori (cfr. art. 231 cpv. 3 n.2 LEF che non
rinvia all'art. 256 cpv. 1 LEF);
che
tuttavia anche nella liquidazione in via sommaria in caso di vendita a
trattative private di fondi costituiti in pegno è necessario il consenso dei
creditori pignoratizi (art. 231 cpv. 3 n.2 e 256 cpv. 2 LEF) e dev'essere
garantita la possibilità ai creditori di formulare offerte superiori (cfr. art.
231 cpv. 3 n.2 e art. 256 cpv. 3 LEF; cfr. Amonn/
Gasser, op.cit., §49 n.10, p.401;
Lustenberger , op.cit., n.35 ad art. 231 LEF);
che
viste le peculiarità della fattispecie, in particolare l'iter singolarmente
travagliato della presente procedura fallimentare, che ha visto il
moltiplicarsi di vari procedimenti contro gli atti più recenti
dell'Amministrazione fallimentare speciale nel frattempo decaduta e ora
sostituita dall'UF di Lugano, ragioni di chiarezza e di opportunità impongono
di annullare la circolare 7 gennaio 1999 della decaduta Amministrazione
fallimentare speciale, in modo da lasciare all' UF di Lugano la possibilità di
determinarsi - secondo il proprio apprezzamento, in considerazione degli
interessi delle parti e nel rispetto dei principi sopra esposti - sul modo di
realizzare i beni appartenenti alla massa, rispettivamente sull'eventuale
ratifica di quegli atti di realizzazione conformi al diritto che la precedente
Amministrazione avesse nel frattempo già compiuto;
che
in questo senso è evaso il gravame;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di
diritto federale.
Richiamati
gli art. 17, 231, 256 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso
18 gennaio 1999 presentato dall’Avv. __________ __________, __________, è evaso
nel senso dei considerandi.
1.1. E'
annullata la circolare 7 gennaio 1999 - in lingua tedesca - con cui
l’Amministrazione fallimentare speciale __________, __________ / __________, ha
chiesto ai creditori fallimentari di essere autorizzata a procedere alla
vendita a trattative private dei fondi siti in Svizzera di pertinenza della
massa.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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