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Numero d'incarto:
15.1999.00020
Data decisione, Autorità:
30.04.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00020
Lugano
30 aprile 1999
/MR/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso __________
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzioni del Distretto di Lugano, e meglio contro l’atto
__________, con cui l’ufficio ha dichiarato di non dar seguito alla domanda di
esecuzione __________ presentata dalla ricorrente nei confronti di
viste le
osservazioni __________ di __________ e __________ dell’UE di Lugano;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza __________ nei confronti di (__________), e delle __________ società
., e (), ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano il
sequestro presso __________ istituti bancari a __________ di “tutti gli averi
patrimoniali, di qualsivoglia natura e sotto qualsivoglia forma, in particolare
conti correnti, conti di investimento, conti deposito nonché in cassette di
sicurezza, di cui i qui condebitori solidali siano titolari, contitolari,
procuratori, aventi diritto economico (secondo la definizione dell’art. 305 ter
CPS e dell’art. 4 LRD)” fino a concorrenza di un credito di Fr. 4’161’720 oltre
accessori. Il sequestro è stato chiesto sulla base dell’art. 271 cpv. 1 n.4 LEF
e a garanzia di un credito per “risarcimento del danno dovuto ad atto illecito
ex art. 41 CO e segg. nonché per inadempienza contrattuale (...)”.
B. Con
decreto __________ la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 4, ha accolto l’istanza ordinando il sequestro di quanto ivi indicato
nei confronti di __________ e delle __________ società quali condebitori
solidali, dando loro facoltà “di chiedere la prestazione di una garanzia di
primaria banca svizzera o altro titolo equivalente entro dieci giorni
dall’intimazione del verbale di sequestro ad opera dell’Ufficio esecuzione,
documentandone le ragioni, segnatamente avuto riguardo all’importo
effettivamente sequestrato”.
C. Lo
stesso giorno l’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano ha dato seguito all’ordine di
sequestro nei confronti di __________ __________ (sequestro n. ________), della
__________ (sequestro n. ________), della __________ (sequestro n.
___________), della __________ S.__________. (sequestro n. __________) e della
__________. (sequestro n. __________). Copia di relativi verbali di sequestro
sono stati spediti alle parti il __________.
D. Con
atto (), ha presentato all’UE di Lugano domanda di esecuzione nei
confronti di () – indicata “c/o avv. __________ ” – per un credito di
Fr. 3’657’500.–– (controvalore di US$ 2’750’000.–– al cambio del 14.12.1998) oltre
interessi del 5% dal 31 luglio 1998. Quale titolo del credito è indicato
“Risarcimento danni per atti illeciti, abuso di diritto, sequestro
ingiustificato (art. 273 LEF)”. In uno scritto accompagnatorio di medesima data
la creditrice specifica che “l’esecuzione costituisce azione di risarcimento
per danni causati dalla debitrice (______) con un sequestro da essa chiesto
ed ottenuto con decisione della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4,
tuttora in vigore”, che sono stati sequestrati beni di sua pertinenza malgrado
non sia debitrice di __________, né figuri come tale nell’istanza di sequestro,
e che l’esecuzione viene presentata “al foro del sequestro, conformemente all’art.
273 cpv.2 LEF”.
E. Con
scritto __________ l’UE di Lugano ha comunicato a It__________li__________n
__________. di non poter dar seguito alla sua domanda di esecuzione __________
per assenza di foro esecutivo.
F. Con
ricorso __________. chiede che sia fatto ordine all’UE di Lugano di intimare il
precetto esecutivo oggetto della sua domanda di esecuzione __________
__________ a __________ “presso i suoi patrocinatori, Studio legale __________
”, con protesta di spese e ripetibili, affermando in sostanza:
– che
nella domanda di esecuzione __________ sarebbe stata indicata “quale debitrice
con domicilio eletto presso lo Studio legale dell’avv. __________ ”;
– che
al contrario di quanto ritenuto dall’UE di Lugano, il foro esecutivo di Lugano
sarebbe dato, e meglio ex art. 50 cpv.2 LEF presso lo studio legale indicato nella
domanda di esecuzione;
– che
in effetti presso quello studio __________ avrebbe eletto domicilio ciò risulterebbe
dall’estratto (doc. E) della sua dichiarazione rilasciata nell’ambito del
procedimento penale inc. N. ______________ a carico di __________, in cui
__________ __________ si è costituita parte civile;
– che
anche nell’ambito della procedura di sequestro __________ __________ avrebbe
eletto domicilio a __________ presso lo Studio legale __________, dove infatti
le sono stati notificati tutti gli atti giudiziari concernenti quella pratica;
– che
se ciò non fosse stato il caso, gli atti giudiziari avrebbero dovuto invece
esserle notificati presso l’UE;
– che
sarebbe pertanto un palese abuso di diritto sostenere di non aver eletto il
proprio domicilio presso i propri patrocinatori limitatamente alla presente procedura
di esecuzione;
– che
inoltre l’art. 273 cpv.2 LEF, secondo cui l’azione di risarcimento può essere
proposta anche davanti al giudice del luogo del sequestro, creerebbe anche un
foro esecutivo per le pretese connesse all’azione di risarcimento ex art. 273
LEF;
– che
“infatti è facoltà del creditore decidere se procedere prima dell’inoltro
dell’azione alla notifica della domanda di esecuzione oppure attendere la decisione
della competente autorità per poi dare avvio alle pratiche esecutive”.
G. Delle
osservazioni di __________ si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Giusta
l’art. 46 cpv.1 LEF il debitore dev’essere escusso al suo domicilio svizzero.
In caso di domicilio all’estero – così come in assenza di un domicilio stabile
(DTF 119 III 56; 89 III 3) – il debitore che per l’adempimento di
un’obbligazione abbia eletto in Svizzera un domicilio speciale può essere
escusso per la medesima al domicilio da lui eletto (art. 50 cpv.2 LEF). Il foro
esecutivo speciale dell’art. 50 cpv.2 LEF non può dunque valere che per
l’esecuzione dei debiti ai quali si riferisce l‘elezione di domicilio, a
beneficio dunque di un determinato creditore (cfr. DTF 107 III 56). Per decidere
se in un caso concreto sia stato effettivamente costituito il foro speciale dell’art.
50 cpv.2 LEF occorre esaminare la volontà delle parti, sia essa esplicita o
risultante dalle circostanze, in particolare la volontà del debitore di sottomettersi
per l’esecuzione della specifica obbligazione a una procedura esecutiva in
Svizzera (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 10 n.28 p.73; Ernst F. Schmid, Basler Kommentar zum SchKG,
Vol.I, Basilea/Monaco/Ginevra 1998, n.33 ad art. 50 LEF). Va qui rilevato che
per la costituzione del foro (esecutivo) speciale dell’art. 50 cpv.2 LEF non
basta l’indicazione di un domicilio in Svizzera per la sola notificazione degli
atti (Schmid, op.cit., n.38 ad art.
50 LEF); né la convenzione di una proroga di foro giudiziario comporta
implicitamente l’elezione di un domicilio (cfr. Pierre–Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, Vol.I, Losanna 1999, n.44 ad art. 50
LEF; Schmid, op.cit., n.37 ad art.
50 LEF).
In
concreto la ricorrente ritiene che la creditrice sequestrante – residente
all’estero – abbia eletto domicilio a __________, presso lo studio legale dei
suoi patrocinatori, di modo che sarebbe dato il foro esecutivo speciale ex art.
50 cpv. 2 LEF. La ricorrente fonda la propria tesi su una dichiarazione della
creditrice sequestrante contenuta nell’atto di denuncia penale presentata dalla
stessa __________ contro il debitore sequestrato __________, dichiarazione del
tenore seguente (doc. E):
“7.
Per ogni necessità relativa al presente procedimento penale, la sottoscritta
dichiara di eleggere domicilio presso i suoi patrocinatori dello Studio legale
__________, chiedendo cortesemente che ogni atto giudiziario, convocazione e
comunicazione di qualsiasi genere venga notificata presso lo Studio legale
suddetto.”
Ora
è di tutta evidenza che siffatta dichiarazione di elezione di domicilio per la
notificazione degli atti rilasciata dalla creditrice nell’ambito di un
procedimento penale contro una determinata persona non è atta a priori a
creare un foro esecutivo speciale per l’esecuzione di obbligazioni a favore di
una terza persona, sia pure derivanti dall’agire della dichiarante
(mediante un sequestro esecutivo) contro la stessa persona nei confronti della
quale è diretto quel procedimento penale. Non si può infatti ragionevolmente
assumere che con la citata dichiarazione, rilasciata nell’ambito di una
procedura ben definita, la dichiarante __________ __________ abbia voluto in
astratto anche sottoporsi all’esecuzione forzata in Svizzera, oltretutto
per pretese di persona differente dal denunciato.
- La
ricorrente sostiene pure che in concreto il foro esecutivo di Lugano sarebbe comunque
dato dall’art. 273 cpv. 2 LEF: per pretese derivanti da un sequestro ingiustificato
il danneggiato avrebbe infatti nel luogo del sequestro la facoltà “di decidere
se procedere prima dell’inoltro dell’azione alla notifica della domanda di
esecuzione oppure attendere la decisione della competente autorità per poi dare
avvio alle pratiche esecutive”.
A
torto. L’art. 273 cpv. 2 LEF crea infatti soltanto un foro giudiziario
(facoltativo) di diritto federale dove far valere in giudizio pretese di
risarcimento fondate sull’art. 273 cpv.1 LEF (cfr. Walter Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, Vol.III, Basilea/Monaco/Ginevra,
n.28 ad art. 273 LEF), mentre nulla dice in merito al foro (esecutivo), per la
determinazione del quale valgono le norme generali di cui agli art. 46 ss. LEF,
atteso che per l’art. 52 LEF il luogo del sequestro può essere foro esecutivo
esclusivamente per l’esecuzione a convalida del sequestro (Schmid, op.cit., n.4s. ad art. 52 LEF; Gilliéron, op.cit., n.15 ad art. 52
LEF).
- Ne
consegue la reiezione del gravame. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett.
a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è
disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art.
46 ss., 50, 273 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso __________ di ____________è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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