AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1999.00098
Data decisione, Autorità:
23.08.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00098
Lugano
23 agosto 1999 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 7 giugno 1999
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona
nell’esecuzione
n.__________ a convalida del sequestro n. __________ promossa dal ricorrente
nei confronti di
e
meglio contro la decisione 21 maggio 1999 dell’UEF di non dare seguito alla
domanda 28 aprile 1999 del ricorrente di proseguire l’esecuzione n. __________;
viste le osservazioni 17
giugno 1999 dell’UEF;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto A. Con decisione 29
ottobre 1998 su istanza 27 ottobre 1998 , il __________ di __________
ha ordinato nei confronti della __________ __________ , indicata nel
decreto come “senza domicilio in Svizzera” - sulla base degli art. 271 cpv. 1
n.2 e 4 LEF e per un credito derivante da “contratto fiduciario 18 novembre
1997” di Fr.198’195.65 (controvalore di USD 146’486.08 al tasso di cambio di
Fr. 1.3530/USD) - il sequestro tra l’altro anche dei conti __________ e
N. presso la __________ __________ di __________ intestati alla
debitrice. Il 30 ottobre 1998 l’Ufficio esecuzione di __________ ha dato
seguito al decreto di sequestro. Il verbale di sequestro n. è stato
spedito alle parti il 4 novembre 1998.
B. Quasi
contemporaneamente, su istanza 30 ottobre 1998 di __________ nei confronti
della __________ __________ , , anche il Pretore del
Distretto di Bellinzona, con decisione 2 novembre 1998, ha ordinato - sulla
base dell’art.271 cpv.1 n.2 LEF e per un credito derivante da “contratto
fiduciario 18 novembre 1997” di Fr. 205’080.50 - il sequestro presso la
__________ __________ di __________ dei conti N. e __________
intestati alla debitrice. Il 7 novembre 1998 l’UEF di Bellinzona ha proceduto
all’esecuzione del sequestro n..
C. A convalida del
sequestro n.__________ il creditore ha fatto quindi spiccare dall’Ufficio
esecuzione di __________ il PE n.__________ del 17 novembre 1998, al quale la
debitrice ha interposto opposizione.
D. A convalida del
sequestro n.__________ l’UEF di Bellinzona, su domanda 11 novembre 1998 di
__________, ha spiccato il 26 novembre 1998 nei confronti della __________
__________ , , il PE n. . Copia del precetto,
unitamente al verbale di sequestro n., sono stati trasmessi nelle vie
rogatoriali all’avv. __________ __________ di __________ (), indicato
dal creditore come rappresentante della debitrice per la notifica. Con scritto
18 dicembre 1998 l’avv. __________ __________ di __________ __________ ha
interposto opposizione per la debitrice anche al PE n..
E. Il 10 marzo 1999 il
Vicepresidente del Tribunale distrettuale di __________ ha rigettato in via
provvisoria l’opposizione al PE n.__________ del 17 novembre 1998 emesso
dall’Ufficio esecuzione di __________.
F. Sulla base di quella
decisione, nel frattempo passata in giudicato, __________ -__________
__________ con domanda 28 aprile 1998 ha chiesto all’UEF di Bellinzona di
proseguire l’esecuzione n.__________ a convalida del sequestro n.__________.
G. Con decisione 21
maggio 1999 l’UEF di Bellinzona ha respinto la domanda, rilevando che
l’opposizione interposta al precetto n.__________ non era stata rigettata e che
la decisione di rigetto dell’opposizione interposta al PE n.__________ emesso
dall’Ufficio esecuzione di __________ non consentiva il proseguimento della
procedura esecutiva n.__________ pendente a Bellinzona.
H. Con atto 7 giugno
1999 __________ -__________ __________ chiede, con protesta di spese e
ripetibili, l’annullamento della decisione dell’UEF di Bellinzona nonché il
proseguimento dell’esecuzione “in via di pignoramento del bene sequestrato”,
atteso in sostanza:
-
che
la procedura esecutiva promossa a Bellinzona “si è fermata allo stadio
dell’opposizione”, il creditore non avendo “in effetti richiesto il rigetto
dell’opposizione innanzi all’on. Pretore di Bellinzona”;
-
che
tuttavia i conti N.__________ e __________ intestati alla debitrice sono stati
posti sotto sequestro presso la __________ __________ di __________ sia dal
Pretore di Bellinzona - con decisione 2 novembre 1998 - che dalla “competente
autorità di __________, e meglio l’Arrestbehörde Bezirksgerichtspresidium
, il 28 ottobre 1998, (sequestro N
-
che
“per la convalida di un sequestro il creditore può avvalersi, a sua scelta, del
luogo del sequestro oppure del luogo del domicilio, rispettivamente della sede
dell’escusso”;
-
che
nella domanda di esecuzione, rispettivamente nel precetto esecutivo, non
sarebbe necessario - benché consigliabile -indicare dove ha avuto
effettivamente luogo il sequestro;
-
che
nel caso concreto la procedura avviata in Ticino sarebbe “di per sé superflua,
dal momento che analogo passo era già stato eseguito presso le autorità turgoviesi”;
-
che
in particolare l’UEF di Bellinzona - quale luogo del sequestro dei conti -
sarebbe competente per la continuazione dell’esecuzione (a convalida) avviata a
___________, in alternativa all’UEF di __________;
-
che
pertanto l’UEF di Bellinzona avrebbe dovuto dar seguito alla domanda di
proseguimento, e ciò indipendentemente dal riferimento esplicito all’esecuzione
n.__________ di Bellinzona, dagli atti allegati alla domanda dovendosi
senz’altro intendere che si trattava in realtà della continuazione
dell’esecuzione promossa a __________
I. Nelle sue
osservazioni 17 giugno 1999 l’UEF di Bellinzona si rimette al giudizio di
questa Camera, rilevando di aver rinunciato “per economia di procedura” e
“considerato che la decisione impugnata è in ogni caso favorevole alla
debitrice” a trasmettere il gravame per osservazioni alla __________ __________
__________, __________, il cui rappresentante sarebbe attualmente in stato di
detenzione in . Dagli atti risulta tuttavia che l’avv. __________
__________ di __________ __________ abbia interposto opposizione al PE
n. per conto della debitrice.
Considerando
in diritto:
1.1. Per l’art. 272 cpv.1
LEF il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni
se il creditore rende verosimile l’esistenza di un credito non garantito da
pegno, di una causa di sequestro ex art. 271 cpv.1 n.1-5 nonché di beni appartenenti
al debitore. Il giudice incarica poi dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale
o altro funzionario o impiegato a cui comunica il decreto di sequestro (art.274
LEF), il quale procederà in applicazione analogica delle norme da 91 a 109 LEF
concernenti il pignoramento (art. 275 LEF). Contro l’errata esecuzione
del decreto di sequestro ad opera dell’organo esecutivo - in violazione cioè
delle norme sul pignoramento - è data la facoltà di ricorso ex art. 17 LEF
all’autorità cantonale di vigilanza (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. II, Zurigo 1997/1999, n.5, 8 ad
art. 275 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.76, p.421).
1.2. Se l’autorità di
sequestro concede per errore un sequestro benché ne manchino gli elementi
essenziali, l’Ufficio esecuzione è tenuto, in linea di principio, ad eseguire
comunque il decreto. Il potere d’esame dell’organo esecutivo è infatti assai
limitato se raffrontato a quello del giudice del sequestro, atteso che al primo
non è possibile la verifica delle condizioni di merito da cui dipende la
concessione del sequestro, salvo casi limite dove la nullità del decreto di
sequestro è manifesta. In tal caso l’organo d’esecuzione deve rifiutare
l’esecuzione del sequestro con provvedimento suscettibile di ricorso ex art.17
LEF all’autorità di vigilanza (DTF 114 III 89 cons.2a; Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.III, n.11ss. ad art. 275 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit.,
n.2ss. ad art. 275 LEF; Amonn/Gasser,
§51 n.49 e 50, p.416; Betrand Reeb,
Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II,
p.487). In particolare l’ufficio di esecuzione non può sequestrare beni che si
trovano fuori della giurisdizione del suo circondario (DTF 107 III 116, 80 III
126, 75 III 25).
-
In concreto oggetto
specifico del sequestro ordinato il 2 novembre 1998 dal Pretore del Distretto
di Bellinzona è il saldo (attivo) riferito ai conti correnti postali
N.__________ e __________ intestati alla __________ __________ __________,
saldo che rappresenta in sostanza un credito della debitrice sequestrata nei
confronti della . Si tratta all’evidenza di crediti non incorporati
in cartevalori. Ora per costante giurisprudenza federale crediti ordinari non
garantiti da pegno e non incorporati in cartevalori si ritengono posti al
domicilio o alla sede del loro creditore (e debitore nel sequestro), se questi
ha domicilio o sede in Svizzera (DTF 56 III 230, 64 III 130), rispettivamente
al domicilio o alla sede del terzo debitore se il creditore escusso dimora
invece all’estero oppure quando il suo domicilio non può essere determinato con
certezza (DTF 63 III 44, 76 III 18, cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
op.cit., n.3 ad art. 272 LEF;
Walter Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998,
Vol.III, n.40 ad art. 272 LEF; Reiser,
op.cit. n.55 ad art. 275 LEF). Dagli atti risulta che la debitrice sequestrata
D __________ar __________ __________ ha la sede in Svizzera, e meglio
a __________ (cfr. in particolare l’estratto 23 novembre 1998 dal registro di
commercio del Canton; del resto è lo stesso creditore ad indicare __________
quale luogo della sede della debitrice sequestrata nella sua domanda di
sequestro 30 ottobre 1998, rispettivamente nell’atto di ricorso 7 giugno 1999).
Ne consegue che competente per ordinare il sequestro dei crediti della
debitrice nei confronti della __________ è il giudice del sequestro del luogo
della sede della , rispettivamente competente per eseguirlo è
l’organo di esecuzione nella cui giurisdizione si trova la sede della
__________ e dove per finzione si trovano anche i crediti da sequestrare.
L'esecuzione del sequestro n. ad opera dell’UEF di Bellinzona è
quindi nulla e non esplica pertanto alcun effetto giuridico, in quanto eseguito
da un organo esecutivo territorialmente incompetente (DTF 103 III 88 cons.1 e
rif.; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit.,
n.9 in fine ad art. 22 LEF e n.3 in fine ad art. 272 LEF con rif.). La
nullità del sequestro - rilevabile d’ufficio dall’Autorità di vigilanza anche
quando il provvedimento non sia stato impugnato (cfr. art. 22 LEF; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.I, n.15 art. 22 LEF; Amonn/Gasser, op. cit., § 11 n. 44 e 45, p. 76) - comporta la
nullità del verbale di sequestro 7 novembre 1998, nonché - per assenza di foro
esecutivo a Bellinzona - di tutta la successiva procedura di convalida. In
questo senso risulta privo d’oggetto il presente gravame in quanto diretto
contro un atto riferito a procedura nulla ab initio.
-
Visto l’esito del
gravame, si prescinde dal raccogliere le osservazioni di __________ __________
__________, __________, per il tramite dell’avv. __________ __________
__________, __________ __________, al quale viene notificata copia della
presente decisione.
Non si prelevano spese (art.
61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF),
perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 22 e 271 ss. LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 7 giugno 1999
_________ è evaso nel senso dei considerandi.
1.1. E’ dichiarata la
nullità del verbale di sequestro 7 novembre 1998 (sequestro n. __________)
allestito dall’UEF di Bellinzona in esecuzione del decreto di sequestro emanato
il 2 novembre 1998 dal Pretore del Distretto di Bellinzona su istanza di
_____________, nei confronti della __________ H__________g __________
__________ __________, a convalida del sequestro n. __________.
.
1.2. E’ dichiarata la
nullità dell’esecuzione n.__________ dell’UEF di Bellinzona promossa da
__________ -__________ __________, __________, nei confronti della __________
__________ __________, __________.
-
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster