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Numero d'incarto:
15.1999.00126
Data decisione, Autorità:
09.08.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00126
Lugano
9 agosto 1999/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla segnalazione/denuncia 20
luglio 1999 di
(rappr.
dal __________)
contro l’operato dell’UEF di Mendrisio
nell'esecuzione n. __________ promossa
contro
in materia disciplinare;
ritenuto
in fatto:
A. Con
atto 20 luglio 1999 __________ ha censurato il modus operandi dell'UEF di Mendrisio
sfociato nei pubblici incanti di data 21 gennaio 1998, con deposito delle
condizioni d'incanto il 28 novembre 1997, per il fatto che l'organo
d'esecuzione - o meglio lo __________ quale persona ausiliaria dell'UEF di Mendrisio
con la funzione di amministratrice del fondo di proprietà dell'escusso
__________ - avrebbe omesso di indicare ai partecipanti ai pubblici incanti che
il Comune di __________ aveva notificato il 29 dicembre 1997 a __________ la
pubblicazione del prospetto dei contributi di costruzione, che prevedeva a
carico di __________ un contributo di fr. 30'251.18 riferito alle opere di
canalizzazione e di depurazione.
B. __________
è dell'avviso che "l'informazione, nelle condizioni d'incanto o perlomeno
in occasione dell'incanto stesso, sui debiti di diritto pubblico, già sorti, a
carico del precedente proprietario, che conferiscono all'ente pubblico il diritto
di far iscrivere un'ipoteca legale e in cui l'UEF abbia ricevuto formale
notifica (come è avvenuto nel caso specifico, tramite l'ufficio a cui era stata
demandata l'amministrazione dei fondi) rientra nei minimi doveri di informazione
e diligenza a carico di tale ufficio".
C. __________
ravvisa una grave negligenza dell'UEF di Mendrisio - "che ha cagionato un
danno all'aggiudicatario, il quale non ha chiaramente tenuto conto di tale
debito d'imposta né in sede di delibera ai pubblici incanti, né in sede di
vendita successiva" - e chiede in sostanza l'intervento in via
disciplinare dell'Autorità cantonale di vigilanza "anche allo scopo di
evitare che in futuro si possano verificare altri casi".
D. L'UEF
di Mendrisio per parte sua assevera che nulla gli è imputabile, essendosi
determinato in conformità del diritto esecutivo federale.
Considerando
in diritto:
-
L'Autorità
cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi
d'esecuzione forzata in conformità dell'art. 14 LEF (art. 11 LALEF).
-
Il
procedimento disciplinare - per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU (cfr.
Joëlle Pralus-Dupuy, Discipline: Application de l'article 6 de la Convention
EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II, 10102, ad A
n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso di carattere penale o
civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3
LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla
LORD (art. 7 LALEF) - è retto dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF) e può essere
promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza o su
segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto
esecutivo federale (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.
2.5.a-b ad art. 3, p. 86).
-
La
segnalazione/denuncia deve essere formulata in forma scritta e firmata dal
denunciante o dal suo rappresentante (in questo caso va unita la procura, in
conformità dell'art. 7 cpv. 2 LPR). Il denunciante non assume qualità di parte
nella procedura disciplinare (art. 11 cpv. 4 LALEF). La segnalazione/denuncia
anonima, tanto verbale che scritta ma priva di firma, non sarà presa in
considerazione: in siffatta evenienza non vi sarà pertanto alcun atto
istruttorio e nemmeno sarà aperto un incarto. Lo stesso vale per segnalazioni
del tutto generiche, oppure d'acchito inconsistenti o espressione di spirito querulomane
(Cometta, op. cit., n. 2.5.c-d ad art. 3, p. 87): in tal caso non occorre in
linea di principio aprire un incarto per ogni segnalazione, bastando la
trattazione in via di corrispondenza o anche semplicemente per telefono (cfr.
mutatis mutandis Rapporto delle Commissioni della gestione sulla loro attività
nel 1997/98, dell'8 e 26 maggio 1998, in: FF 1999, p. 2199, n. 53).
-
Ove
la segnalazione/denuncia sia ricevibile, il primo atto istruttorio sarà in
linea di principio la citazione del denunciante all'udienza per l'esame
preliminare dell'atto introduttivo. Nel caso in cui occorra procedere oltre,
l'organo d'esecuzione forzata - il cui operato è oggetto di censura - sarà
chiamato a esprimersi di regola in forma scritta (sul diritto, ovvio, di consultare
gli atti, si veda l'art. 11 cpv. 3 LALEF). Per necessità di natura istruttoria,
il presidente dell'Autorità cantonale di vigilanza potrà ordinare, sul modello
della disciplina dell'art. 12 LPR, un ulteriore scambio di allegati o citare il
denunciante e/o l'organo d'esecuzione e fallimento a un'udienza. Anche il
denunciante, sebbene non sia formalmente parte, potrà essere richiesto di
fornire delucidazioni suppletorie (Cometta, op. cit., n. 2.5.e-f ad art. 3, p.
87).
-
Nel
caso di specie, la segnalazione rientra nella categoria di quelle d'acchito
inconsistenti nel senso del considerando 3, atteso che con riferimento alla
"notifica pubblicazione prospetto contributi di costruzione" del 29
dicembre 1997 (doc. A) risulta che l'atto topico non è stato inviato all'UEF di
Mendrisio o a persona ausiliaria () - per i cui atti od omissioni
risponde, nei rapporti esterni, l'organo d'esecuzione statale - bensì al
debitore personalmente ("", peraltro in luogo del corretto,
dal profilo anagrafico, "__________"), all'indirizzo "c/o
__________, Via __________ ". Detto altrimenti, destinatario dell'atto da
cui __________ pretende di derivare diritti - su cui non compete all'Autorità
cantonale di vigilanza di determinarsi - non è un organo d'esecuzione forzata o
un suo ausiliario bensì il debitore stesso (doc. A, p. 1 e "distinta raccomandate
PGS" allegata al doc. A). __________ ammette dapprima, correttamente (cfr.
lettera 5 maggio 1999 __________ a UEF di Mendrisio, doc. E, p. 2), che
"la notifica era stata effettuata al signor __________, poiché debitore di
tale genere di contributo è il proprietario del fondo al momento della
pubblicazione del prospetto (RDAT 1994 II, n. 26)", traendone poi conclusioni
arbitrarie, quando aggiunge: "e per esso allo studio __________, in quanto
lo stesso curava per conto del vostro ufficio l'amministrazione dei fondi
oggetto di realizzazione forzata" (doc. E, p. 2).
-
Alla
segnalante __________ cui difetta la qualità di parte nella procedura
disciplinare, viene comunicata copia di questa sentenza per conoscenza.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
Richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF e 11
LALEF
PRONUNCIA
-
La
segnalazione/denuncia 20 luglio 1999 __________ è evasa nel senso che non vi
sono i presupposti per qualsivoglia sanzione disciplinare nei confronti dell'UEF
di Mendrisio.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Comunicazione: __________.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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