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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.00149
Data decisione, Autorità: 20.09.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00149
Lugano 20 settembre 1999 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 agosto 1999
contro l’operato dell’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano, e meglio contro il processo verbale 25 agosto 1999 per la formazione di un inventario a tutela del diritto di ritenzione (n.__________) ante esecuzione per pigioni e fitti di cui alla domanda presentata contro il ricorrente da
viste le osservazioni 14 settembre 1999 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con domanda 9 agosto 1999 __________ __________ ha chiesto all’Ufficio di esecuzione di Lugano l’erezione di un inventario dei beni siti nell’esercizio pubblico “__________ __________ __________ ” in Via __________ a __________ a garanzia di un diritto di ritenzione per pigioni scadute nei confronti di __________ dal 1° gennaio 1999 al 31 luglio 1999 per complessivi Fr. 22’050.--;
che il 10 agosto 1999 l’UE ha proceduto all’allestimento dell’inventario redigendone relativo verbale (n. __________) spedito alle parti il 13 agosto 1999;
che con reclamo (recte: ricorso) 27 agosto 1999 e contestuale domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria__________ postula l’annullamento del verbale di ritenzione, contestando in sostanza di essere conduttore e in quanto tale debitore delle pigioni nei confronti di __________, in particolare affermando di “non essere parte al contratto che ha per oggetto l’esercizio pubblico nel quale si trovano gli oggetti inventariati”, indicando in tale __________ di __________ il probabile conduttore;
che per l’art. 268 cpv. 1 CO il locatore di locali commerciali beneficia di un diritto di ritenzione sulle cose mobili che vi si trovano e servono al loro uso e godimento e che siffatto diritto si estende in termini temporali alla pigione annuale scaduta e a quella del semestre in corso;
che in materia di esecuzione per pigioni e affitti l’art. 283 cpv. 1 LEF stabilisce che il locatore di locali commerciali può, anche prima di iniziare l’esecuzione, domandare l’assistenza dell’ufficio esecuzione per la tutela provvisoria del suo diritto di ritenzione, il quale allestirà un inventario di ritenzione;
che nell’ambito della formazione di un inventario a tutela del diritto di ritenzione del locatore l’Ufficio non può rifiutarsi di erigere l’inventario dei beni sottoposti al diritto di ritenzione se non quando l’inesistenza dei suoi presupposti - in particolare l’inesistenza di un contratto di locazione o l’inesistenza di un credito derivante da tale contratto - sia manifesta e inequivocabile (DTF 103 III 41 s.; 97 III 45; Ernest Brand, Dispositions particulières sur les loyers et fermages I, in: FJS/SJK n. 1092, p.4; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zürich, § 63, p. 520);
che infatti l’ufficio esecuzione, e su ricorso l’autorità di vigilanza, può procedere a un esame solo sommario, in via pregiudiziale, dei suoi presupposti (DTF 109 III 43), mentre l’esame di merito sull’esistenza ed estensione del diritto di ritenzione, così come sull’esistenza e ammontare del credito preteso garantito, è demandato al giudice nell’ambito di un’eventuale procedura di rigetto dell’opposizione, rispettivamente, in assenza di titolo idoneo di rigetto, nell’ambito della necessaria causa ordinaria (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., § 34 n.18 s., p.275 s.);
che in concreto agli atti risulta un “contratto di locazione per esercizio pubblico” sottoscritto il 4 novembre 1999 da __________ in qualità di “conduttore” e da __________ in qualità di “coniuge”, avente per oggetto lo _______ in via __________ a __________, per una pigione annua di Fr. 38’400.-- pagabile in rate mensili anticipate di Fr. 3’200.--, e per una durata indeterminata con inizio il 1° gennaio 1999 e possibilità di disdetta con preavviso di sei mesi la prima volta per il 31 dicembre 2003;
che inoltre vi è uno scritto 11 giugno 1999 con cui lo stesso patrocinatore del ricorrente comunicava al locatore la disponibilità di __________ a “pagare degli acconti di un’entità modesta già nel corso dei prossimi giorni” prospettando che “comunque, entro e non oltre il 25 giugno prossimi (__________) salderà le pigioni scoperte, Fr. 15’650.--”;
che pertanto in siffatte circostanze l’ufficio non poteva rifiutarsi di erigere l’inventario, che anzi alla luce della documentazione in suo possesso costituiva atto dovuto;
che pertanto il gravame che si limita alla semplice contestazione della titolarità del credito da pigione, senza tuttavia fornire alcun elemento concreto, si rivela al limite del temerario e va senz’altro respinto;
che visto l’esito del gravame, che d’acchito non aveva alcuna probabilità di successo, va senz’altro respinta anche la domanda di ammissione del beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 283 LEF, 268 ss.CO
pronuncia: 1. Il ricorso 27 agosto 1999 __________, è respinto.
La domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria 27 agosto 1999__________ è respinta.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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