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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.00160
Data decisione, Autorità: 22.09.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00160
Lugano 22 settembre 1999 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 8 settembre 1999
contro l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti __________
in tema di applicazione della OTLEF;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 1° aprile 1999 __________ ha chiesto all’UEF di __________ informazioni su __________,dalla quale la richiedente aveva ricevuto un’ordinazione per fornitura di merce;
che il 7 aprile 1999 l’UEF ha rilasciato alla richiedente un estratto di cinque pagine (tre pagine relative alle esecuzioni in corso, una pagina relativa agli attestati di carenza di beni a carico dell’interessata, e un’ultima pagina contenete soltanto informazioni di carattere generale) dal registro delle esecuzioni e dei fallimenti relativo a __________;
che per l’estratto l’UEF ha esposto una fattura di Fr. 41.--;
che con scritto 3 settembre 1999, a seguito di un sollecito di pagamento della fattura, __________ ha comunicato all’UEF di __________ di riconoscere soltanto l’importo base di Fr. 17.-- , chiedendo di giustificare per scritto l’importo superiore fatturato;
che con scritto 6 settembre 1999 l’UEF ha specificato di aver fatturato Fr. 17.-- quale “tassa base”, e Fr. 8.-- quale “tassa per ogni pagina supplementare”, rinviando all’art.9 OTLEF;
che con atto 8 settembre 1999 __________ si è rivolto direttamente a questa Camera, rilevando in sostanza che Fr. 8.-- per ogni pagina supplementare, in aggiunta all’importo base di Fr. 17.--, sarebbe eccessivo atteso:
che in un negozio specializzato per una fotocopia compreso il tempo d’esecuzione si pagano circa 10 centesimi,
che un impiegato con uno stipendio orario di Fr. 30.-- per cinque fotocopie impiega circa 10 minuti per un costo quindi di Fr. 5.--;
che nei Fr. 17.-- forfetari sarebbero già inclusi il tempo d’esecuzione e il costo della carta per una pagina, per cui non si giustificherebbero Fr. 24.-- per ulteriori tre pagine;
che l’Autorità cantonale di vigilanza sorveglia l’applicazione dell’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) del 23 settembre 1996 (art. 2 OTLEF);
che per l’art. 12 cpv. 1 primo periodo OTLEF la tassa per la consultazione di atti o per le informazioni concernenti il loro contenuto è di 9 franchi;
che se le informazioni sono date per scritto la tassa è aumentata della tassa prevista nell’art. 9 OTLEF (art. 12 cpv. 3 OTLEF);
che l’art. 9 cpv. 1 OTLEF stabilisce per la stesura di un atto una tassa di Fr. 8.-- per pagina, fino a 20 esemplari (lett. a) e di Fr. 4.-- per ogni ulteriore esemplare;
che in concreto l’UEF ha correttamente applicato l’OTLEF, fatturando in aggiunta alla tassa base per informazioni di Fr. 9.-- l’importo di Fr. 32.-- pari a Fr. 8.-- x 4, tante quante sono le pagine effettive di dati specifici relativi alla persona interessata (ossia dalla prima alla quarta pagina), non computando invece l’ultima pagina in quanto di carattere generale;
che in particolare non trova applicazione l’art. 9 cpv. 3 OTLEF, non trattandosi infatti di semplice fotocopia di atti già esistenti, bensì di estratto cartaceo da banca dati elettronica costantemente aggiornata con il conseguente carico di costi;
che pertanto il gravame - che si esaurisce in sostanza nel contestare l’applicazione della OTLEF - va d’acchito respinto, senza necessità di ulteriore istruttoria (art. 9 cpv. 2 LPR; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.2.2.2.1. ad art. 9 LPR);
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale;
Richiamati gli art. 2, 9, 12 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 8 settembre 1999 __________ (__________), è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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