AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1999.00166
Data decisione, Autorità:
02.05.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00166
Lugano
2 maggio 2000 CJ/fc/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 17 settembre 1999
contro
l’operato dell’UE
di Lugano,
e meglio contro
l’esecuzione del sequestro n. __________ decretato il 6 settembre 1999 dal Pretore
di Lugano, Sezione 5, su istanza di
nei confronti di
visto l'incarto completo relativo alla procedura ricorsuale
(inc. __________),
ritenuto
in fatto: A. In base al decreto di sequestro n. __________ emanato dal Pretore
del Distretto di Lugano il 6 settembre 1999, l’UE di Lugano ha proceduto lo
stesso giorno, alle ore 17.00 (cfr. verbale), al sequestro presso la filiale di
__________ dell’__________ del “credito e la somma in contanti di fr. 537'000.—
di proprietà della __________ ____________________ __________ __________
__________ depositata sul conto cliente no. __________ dell’avv. __________
__________ o in qualche modo deviata su un altro conto, sia esso dell’avv.
__________ __________, del suo studio legale o di terzi” nonché “presso la
filiale di __________ della __________ __________, nelle sue immediate
vicinanze fino allo studio legale dell’avv. __________ __________ in via
__________ /via __________ a __________ la somma in contanti di fr.
537'000.— di proprietà della __________ prelevata da tali conti ed in mano
dello Studio legale dell’avv. __________ ”. All’ __________ filiale
di __________ sono state contemporaneamente intimate brevi manu le diffide:
“1. ad
accertare l’esistenza o meno presso il vostro istituto di quanto sopra
espressamente indicato ed a rispondere di conseguenza alla domanda posta in
calce alla presente diffida [domanda di prendere nota della diffida e
d’informare l’ufficio sull’esistenza dei beni sequestrati];
- A non
disporre comechessia di quanto forma oggetto del presente sequestro senza
l’esplicito consenso di questo ufficio”.
Si è
soprasseduto alla presa in consegna dei valori oggetto del sequestro, i quali
sono stati lasciati in custodia alla banca a nome e per conto dell’ufficio di
esecuzione.
L’__________
ha sottoscritto in data 6 settembre 1999, alle ore 16.50, di aver preso nota
del contenuto della diffida e risposto alla domanda n. 1: “info seguiranno”).
B. Lo
stesso 6 settembre 1999, l’avv. __________ __________, dello studio __________,
che patrocina , ha versato fr. 537'000.— sul conto __________ dell’
di Lugano, indicando quale titolo di pagamento “pagamento __________ alla
__________ ” (doc. 4 prodotto dal ricorrente).
C. Con
il ricorso in esame, l’avv. __________ __________ chiede la revoca delle
diffide intimate all’__________ di Lugano. Egli sostiene che non si poteva
sequestrare il conto __________ di cui si ritiene titolare e avente diritto
economico (salvo, a quel che pare, quanto ad una garanzia prestata da un suo
cliente che fa oggetto del formulario “R” di cui al doc. 4), dato che assume il
ruolo di terzo nella controversia che oppone __________ __________ e la
__________ (in seguito __________). Il ricorrente sembra sostenere che la somma
di fr. 537'000.— affluita sul proprio conto sia divenuta di sua proprietà in
virtù del principio della “confusio”. Egli argomenta inoltre che la somma di
fr. 537'000.— non è mai appartenuta a __________, visto che l’avv. __________
non aveva l’intenzione di pagare __________, ma di fare sequestrare la suddetta
somma a favore di __________, dopo avere ottenuto un titolo che permettesse la
revoca dei sequestri diretti contro __________. Il ricorrente critica l’agire
dell’ufficio di esecuzione che secondo lui si sarebbe prestato al sequestro
della somma in questione sapendo che questa somma non era ancora stata versata
sul conto dell’avv. __________ e che lo sarebbe stato soltanto successivamente,
dopo la chiusura degli sportelli, presumibilmente allo scopo di impedire al
titolare del conto di prelevare la somma prima che fosse sequestrata. Infine,
il ricorrente eccepisce a titolo sussidiario di essere creditore della
__________ per il pagamento di onorari.
D. Nelle
sue osservazioni 1. ottobre 1999, il resistente contesta la legittimazione a
ricorrere dell’avv. __________, che non sarebbe toccato nei propri interessi,
il sequestro avendo per oggetto la somma di fr. 537'000.— proprietà di
__________ e non il conto __________ del ricorrente. Eventuali averi di altri
clienti depositati su questo conto non sarebbero quindi contemplati. Il
resistente osserva inoltre che non spetta all’ufficio di esecuzione esaminare
la questione dell’appartenenza dei beni sequestrati, ma al giudice del sequestro
nell’ambito dell’opposizione al decreto di sequestro ex art. 278 LEF o al
giudice civile nel quadro della procedura di rivendicazione ex art. 106 ss.
LEF, queste due procedure essendo peraltro effettivamente state avviate dal
ricorrente. Del resto, __________ sostiene che la somma sequestrata appartiene
a __________, essendo la stessa versata sul conto dell’avv. __________ in
conformità proprio alle istruzioni di quest’ultimo. Il resistente ritiene
infine ininfluente ai fini del giudizio il fatto che il ricorrente sia
creditore di __________, essendo questa circostanza “res inter alios acta”.
E. L’UE
di Lugano, nelle sue osservazioni 4 ottobre 1999, chiede che il ricorso sia
respinto.
F. Con
scritto 7 ottobre 1999 da intendersi quale allegato di replica (cfr. ordinanza
presidenziale 15 ottobre 1999), il ricorrente ha contestato la validità delle
proprie istruzioni relative al versamento a favore del conto __________ fornite
nel 1998, anche perché sarebbero state vincolate ad un accordo transattivo mai
concluso. L’avv. __________ ha inoltre prodotto un “libro bianco”, con annessi,
“riguardante la condotta dell’avv. __________ e dell’avv. __________ ”.
G. In
duplica, datata 29 ottobre 1999,__________ ha ribadito che il versamento della
somma di fr. 537'000.— sul conto dell’avv. __________ ha estinto il debito di
__________ e che questa somma appartiene ora a __________. Egli ha inoltre dato
la sua versione dei fatti contenuti nel “libro bianco”.
H. Lo
scritto 3 dicembre 1999 del resistente, essendo giunto dopo la conclusione
dello scambio degli allegati, non va preso in considerazione. Lo stesso vale
per lo scritto 10 aprile 2000 del ricorrente.
Considerato
in diritto: 1. Di principio, l’ufficio di esecuzione deve eseguire il decreto di
sequestro senza stare ad esaminarne la validità materiale. In particolare, non
gli compete verificare la verosimiglianza delle condizioni del sequestro ai
sensi dell’art. 272 LEF. Soltanto quando il decreto (o parte di esso) si rivela
incontestabilmente nullo l’ufficio può rifiutarne l’esecuzione, che altrimenti
sarebbe pure da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 49 ad § 51 con rif.; Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. III, n. 13 ad art. 275). Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale anteriore alla revisione della LEF, è
segnatamente nullo il decreto di sequestro relativo ad un bene inesistente o
che incontestabilmente appartiene ad un terzo, oppure che designa
insufficientemente il bene da sequestrare (Amonn/Gasser,
op. cit., n. 50 ad § 51, con rif.). Con l’introduzione dell’opposizione
al sequestro (art. 278 LEF), il potere di cognizione dell’ufficio di esecuzione
dovrebbe tuttavia essere strettamente limitato al controllo formale del decreto
di sequestro. Pertanto, la questione (materiale) dell’appartenenza dei beni da
sequestrare non deve mai essere esaminata dall’ufficio (cfr. CEF 3 agosto 1999
su ricorso Banca X; Walter A. Stoffel,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. III, n. 49 ad art.
271; Reiser, op. cit., n. 16 ad art.
275; contra Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Vol. II, 4a ed., Zurigo
1997/99, n. 4 ad art. 275). Esso
non può nemmeno prendere spunto dal fatto che il decreto di sequestro designa
un terzo quale titolare o proprietario dei beni da sequestrare per rifiutarne
l’esecuzione. Il sequestro di beni di terzi è in effetti possibile a determinate
condizioni (cfr. FF 1991 III 119; Stoffel,
op. cit., n. 26-27. ad art. 272), la cui verifica spetta unicamente al giudice
del sequestro e non all’ufficio. Quest’ultimo non è di regola nemmeno in grado
di controllare se la questione è stata esaminata o meno dal giudice, visto che
in linea di massima non gli sono comunicate né l’istanza di sequestro né la
motivazione del decreto di sequestro.
- Il
ricorso ex art. 17 LEF permette solo la contestazione dei provvedimenti
dell’ufficio di esecuzione o dell’ufficio fallimenti. Il decreto di sequestro
non può pertanto essere impugnato con ricorso, bensì in via di opposizione ex art.
278 LEF o, per ciò che concerne il sequestrante, tramite appello. Soltanto
l’esecuzione del sequestro può essere oggetto di ricorso, che va pure accolto
quando il decreto eseguito si rivela incontestabilmente nullo (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., n. 76 ad § 51)
dal punto di vista formale (cfr. Stoffel,
op. cit., n. 21 ss. ad art. 274; Reiser,
op. cit., n. 13 ss. ad art. 275).
a. Ha
qualità per ricorrere contro l’esecuzione di un sequestro chiunque sia leso da
questa misura, segnatamente anche i terzi (Amonn/Gasser,
op. cit., n. 77 ad § 51).
b. In
caso, l’avv. __________ è legittimato a ricorrere, essendo formalmente titolare
del conto bancario sul quale è stata sequestrata la somma di fr. 537'000.— ed
essendo litigiosa la questione di sapere a chi appartiene questa somma. Del
resto, il decreto di sequestro è da considerare nullo per i motivi che seguono,
ciò che l’autorità di vigilanza deve constatare d’ufficio (art. 22 cpv. 1 LEF).
- Il
sequestro in oggetto colpisce il “credito e la somma in contanti di fr.
537'000.— di proprietà della B__________I ____________________ __________
depositata sul conto cliente no. __________ dell’avv. __________ __________ ”
nonché “presso la filiale di __________ della __________ __________, nelle sue
immediate vicinanze fino allo studio legale dell’avv. __________ __________ in
via __________ __________/via __________. __________ a __________ la somma in
contanti di fr. 537'000.— di proprietà della __________ prelevata da tali conti
ed in mano dello Studio legale dell’avv. __________ ”.
a. Il
ricorrente ritiene illegale il comportamento dell’UE in quanto avrebbe
sequestrato una somma di denaro non ancora depositata sul conto bancario
indicato dal sequestrante nella sua istanza. A prescindere dal fatto di sapere
se tale somma è stata depositata prima o dopo l’esecuzione del sequestro, va
detto che l’ufficio esecuzione deve sequestrare (cioè diffidare il terzo
debitore ‑ la banca – conformemente all’art. 99 LEF, per rinvio dell’art.
275 LEF) i conti bancari indicati nel decreto di sequestro senza verificarne
preventivamente l’esistenza né la consistenza, informazioni che spetta alla
banca indicare, dopo la scadenza del termine di opposizione o dopo un’eventuale
procedura di opposizione ex art. 278 LEF (DTF 125 III 391 ss., cons. 2).
Dovesse la banca negare l’esistenza del conto indicato o l’esistenza di un
saldo attivo alla data dell’esecuzione del sequestro, questo va dichiarato
infruttuoso. Sono in particolare escluse le entrate (così come del resto le
uscite) in conto non riconducibili a rapporti già esistenti con la banca terza
debitrice al momento dell’esecuzione del sequestro (cfr. CEF 27 dicembre 1999
su ricorso Banca X; Reiser, op.
cit., n. 63 ad art. 275)
Trattandosi
invece di una somma di denaro in contanti, essa può evidentemente essere
sequestrata solo se l’ufficio ne constata l’esistenza fisica al momento
dell’esecuzione del sequestro, dato che esso dovrebbe in principio prenderla in
custodia (art. 98 cpv. 1 LEF per rinvio dell’art. 275). Un’eccezione deve
tuttavia pure essere concessa a favore delle banche, che, come nel caso del
sequestro di conti, non dovrebbero essere tenute a dire se il sequestro è stato
o meno fruttuoso prima della scadenza del termine di opposizione o prima della
fine della procedura di opposizione. In effetti, il motivo invocato dal
Tribunale federale, ossia la tutela del segreto bancario, vale pure per il
sequestro di importi in contanti.
b. Ci
si potrebbe invece già chiedere se il decreto non sia nullo quanto al sequestro
dell’asserito credito, dato che non ne è stato indicato il debitore (cfr. Stoffel, op. cit., n. 24 ad art. 272).
Va comunque constatato che il debitore non può essere __________ __________ (il
resistente allega del resto che il debito di quest’ultima è stato estinto con
il deposito della somma in questione sul conto del ricorrente) né l’avv.
__________: il sequestro e le diffide sarebbero in tali ipotesi valide solo se
fossero stati notificati a __________ __________, risp. all’avv. __________ (art.
99 LEF per rinvio dell’art. 275). Il debitore sembra quindi dovere essere
necessariamente __________. Essa ha tuttavia un debito, fondato su un contratto
di deposito (irregolare), solo nei confronti del titolare del conto __________,
ossia nei confronti del ricorrente (che è l’unica persona avente diritto di
firma, cfr. doc. 3 “Firme autorizzate” prodotto dal ricorrente), e certamente
non nei confronti di __________. Il sequestrante non avendo richiesto il
sequestro del credito dell’avv. __________ contro __________, la diffida
relativa al “credito di __________ ” indirizzata alla banca va pertanto
considerata nulla.
c. Quanto
al sequestro sulla “somma in contanti di fr. 537'000.— di proprietà della
__________ depositata sul conto cliente no. __________ 6 dell’avv. __________
__________ ”, non può neppure essere eseguito, non esistendo più una somma in
contanti quale oggetto indipendente di un diritto di proprietà a partire dal
momento in cui la stessa è stata depositata sul conto __________. In effetti,
tranne nei casi di deposito (regolare) di una somma di denaro individualizzata
(p. es. contenuta in una busta sigillata), ciò che, in materia bancaria, sembra
concepibile solo per il deposito in una cassetta di sicurezza, la persona che
deposita o investe una somma di denaro su un altro tipo di conto bancario
(deposito irregolare ai sensi dell’art. 481 CO o mutuo ai sensi dell’art. 312
CO) ne perde la proprietà nonché il possesso, che passano al depositario, risp.
al mutuario, non applicandosi l’art. 727 CC sull’unione e la mescolanza (cfr. Paul-Henri
Steinauer, Les droits réels, t.
II, Berna 1990, n. 2121; Pierre Tercier,
Les contrats spéciaux, Zurigo 1995, n. 4895, con rif.; Thomas Koller, Basler Kommentar zum OR, vol.
I, 2a ed., Basilea 1996, n. 4 ad art. 481; Ivo Schwander, Basler Kommentar zum ZGB, Basilea 1998, n. 6 ad art.
727, con rif.). In caso, la somma di fr. 537'000.— versata da __________
__________ ad __________ appartiene ora a quest’ultima. Non potendo essere
individualizzata, detta somma non può essere sequestrata. Al massimo sarebbe
stato possibile sequestrare presso __________ il credito spettante all’avv.
__________ in restituzione dei fondi depositati sul conto __________ o, presso
il ricorrente, il credito di __________ contro quest’ultimo in restituzione
dell’importo di fr. 537'000.--. Il decreto di sequestro impugnato non
menziona però tali crediti. Le diffide emanate dall’UE di Lugano vanno pertanto
anche annullate relativamente alla cosiddetta “somma in contanti”.
d. Infine,
l'esecuzione del sequestro della somma in contanti di fr. 537'000.—,
asserita di proprietà di __________, prelevata dal __________ e in mano allo
studio legale dell’avv. __________ __________, “presso la filiale di __________
di __________, nelle sue immediate vicinanze fino allo studio legale dell’avv.
__________ __________ ”, è parimenti nulla. Come appena esposto, tale somma è
diventata proprietà di __________ al momento in cui è stata depositata sul
conto __________ Pagasse __________ fr. 537'000.— all’avv. __________ o ad un
suo rappresentante, tale somma diverrebbe proprietà del ricorrente e non certo
direttamente di __________. Pure in questo caso la designazione dei beni da
sequestrare è pertanto difettosa.
-
Ne
consegue l’accoglimento del gravame. L'esecuzione del sequestro impugnato deve
essere pertanto dichiarata nulla (e non solo le diffide come richiesto dal
ricorrente), in adempimento dell’obbligo di cui all’art. 22 cpv. 1 LEF.
-
Sulle
tasse occorre ricordare che ‑ benché la gratuità della procedura sia
contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n. 2.10 all'art. 81, p.
- ‑ siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 22, 272, 274 e 275 LEF,
nonché 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 17 settembre 1999 dell’avv. __________, è accolto.
-
L'esecuzione
del sequestro, in particolare il verbale di sequestro n. _________ dell'UE di
Lugano del 6 settembre 1999, è dichiarata nulla.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione: ______________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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