AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.00171
Data decisione, Autorità: 08.11.1999, CEF
Incarto n. 15.1999.00171
Lugano 8 novembre 1999 /FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 23 settembre 1999 di
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il calcolo dell'eccedenza pignorabile 20 settembre 1999 nell'ambito del gruppo n. __________ composto dalle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da
e
viste le osservazioni 30 settembre 1999 di __________,
11 ottobre dell'UE di Lugano,
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ e __________ procedono nei confronti di __________ per l'incasso dei loro crediti. Il 15 settembre 1999 l'UE di Lugano ha inviato al debitore e ai creditori il verbale di pignoramento 2 agosto 1999, con il quale veniva pignorata l'eccedenza di fr. 1'824.-- al mese. Con scritto 18 settembre, ricevuto il 20 settembre, l'escusso ha indicato di essersi trasferito a __________, in un appartamento con una pigione di fr. 1'130.--, e di non vivere più con la moglie. L'ufficio ha provveduto il 20 agosto 1999 a modificare il calcolo per la determinazione dell'eccedenza pignorabile:
Introiti debitore fr. 3'799.--
Minimo di esistenza
minimo base fr. 1’025.--
locazione fr. 1'130.--
cassa malati fr. 245.60
trasferte fr. 100.--
Totale deduzioni fr. 2'500.60
Pignoramento dell'importo eccedente fr. 2'500.--
C. Contro il pignoramento si è aggravato, con ricorso spedito all'UEF di Mendrisio il 23 settembre 1999, __________ facendo rilevare l'esistenza di debiti a suo carico per fr. 40'000.--. Il calcolo effettuato dall'ufficio sarebbe approssimativo. Egli ha poi fatto riferimento allo scritto 20 settembre del suo patrocinatore, nel quale si comunicava il cambiamento di domicilio e la separazione dalla moglie. Con la somma che gli rimane a disposizione gli sarebbe impossibile far fronte alle spese di locazione, alimentazione, cassa malati e leasing.
D. Con osservazioni 30 settembre 1999 __________ ha indicato di ritenere corretto l'agire dell'UE di Lugano.
Considerando
in diritto: 1. A norma dell'art. 53 LEF se il debitore cambia domicilio dopo la notificazione del pignoramento, l'esecuzione si prosegue al domicilio precedente. Quale notificazione va inteso l'avviso di pignoramento ex art. 90 LEF (Ankündigung nella versione tedesca, avis de saisie in quella francese).
In concreto l'avviso di pignoramento è stato spedito nell'aprile 1999 e il ricorrente si è trasferito a __________ solo all'inizio di settembre. Nonostante il pignoramento sia avvenuto dopo il cambiamento di domicilio, l'UE di Lugano rimane competente fino alla conclusione della procedura esecutiva in esame.
L'art. 22 LPR sancisce il divieto della reformatio in peius che concerne unicamente l'esito finale del gravame. Le singole poste di reddito o di minimo esistenziale non sono toccate dal divieto e possono quindi essere modificate dall'autorità di vigilanza anche a sfavore del ricorrente.
Con il provvedimento impugnato, l'ufficio ha tenuto convenientemente conto delle modifiche intervenute. E' stata infatti considerata la pigione dell'appartamento di __________ e non si sono più considerati i dati relativi alla moglie del ricorrente. Dal contratto di locazione si evince però che l'ente è stato preso in locazione dal ricorrente unitamente a __________. Indipendentemente dai rapporti tra i coinquilini (che non sono noti), si imponeva una suddivisione dell'onere locativo tra gli stessi. All'escusso andava quindi riconosciuta solo una quota della pigione complessiva.
Nell'esecuzione del pignoramento di salario risulta ininfluente l'esistenza di altri debiti. Considerarli in qualche modo equivarrebbe a privilegiare dei creditori che non hanno promosso un'esecuzione a scapito dei creditori pignoranti (cfr. Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 33 ad art. 82 LEF).
Il canone di leasing per una vettura deve essere computato nel minimo vitale solo se l'auto costituisce uno strumento necessario al conseguimento del reddito( cfr. Vonder Mühll, op. cit., n. 28 ad art. 93 LEF)ito
In concreto i debiti preesistenti dell'escusso non vanno considerati. Nemmeno il canone di leasing per una vettura può costituire una posta del minimo esistenziale: __________, che percepisce un'indennità di disoccupazione dal 30 marzo 1998 (cfr. conteggi Cassa disoccupazione __________), non abbisogna dell'auto per conseguire il reddito. In questo senso ha agito correttamente l'UE.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamato l'art. 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 23 settembre 1999 __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster