AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1999.00187
Data decisione, Autorità:
12.01.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00187
Lugano
12 gennaio
2000
MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 25 ottobre 1999 di
patr. dallo studio
legale __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno,
e
meglio contro l'esecuzione del sequestro n.__________ decretato il 6 ottobre
1999 dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città, su istanza di
patr. dall'avv.
nei
confronti del ricorrente;
Viste le osservazioni 8 novembre 1999 della __________ e 11
novembre 1999 dell'UEF di Locarno;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il
14 luglio 1999 su richiesta di __________) (in seguito __________) e nei
confronti di __________, convivente di , il Segretario assessore di Locarno-Città
ha ordinato a copertura di un credito di Fr. 467'040.-- oltre accessori per
spese e indennità processuali tra l'altro il sequestro di "mobili, oggetti
di arredamento, in particolare quadri e soprammobili, gioielli appartenenti alla
debitrice __________ " presso l'appartamento n. in via
__________, __________ a __________
B. Lo
stesso giorno l'UEF di Locarno ha dato seguito all'ordine (sequestro n.
__________), allestendo per quanto qui di rilievo un inventario dei beni mobili
trovati nell'appartamento di __________ e posti sotto sequestro, per un valore
complessivo stimato in Fr. 116'029.-- . Sul verbale di sequestro 14 luglio
1999, nella finca "Osservazioni" è indicato in particolare che
"i beni descritti ai nri. 11 ("un mobile in metallo grigio"
della sala, n.d.r.) , 23 ("diverso materiale d'ufficio + libri + 10
quadretti acquarelli" contenuti in un armadio della sala), 24 ("una
tenda colore beige" della sala), 29 ("2 tende colore beige" del
tinello), 34 ("2 sedie con sedile in pelle nera" in cucina), 39
("una caffettiera marca Philips"), 40 ("servizi piatti completo
fantasia, in porcellana - servizio tè - servizio bicchieri - 5 vasi diverse
forme e colori"), 41 ("nell'armadio a muro, diverso materiale di
pulizia e 1 aspirapolvere"), 47 ("2 tende fini + 2 tende colore
beige", nella "Camera 1"), 51 ("un letto matrimoniale in
stoffa marrone; 2 tavolini bassi, un divano onda e 2 lampade rosse con
abat-jour, 20° sec." nella "Camera 2"), 58 ("2 lampade a
stelo"), 61 (un tavolino in plastica, colore bianco") e 68 ("2
armadi a muro a 7 ante + 7 ante piccolecontenenti capi di abbigliamento x uomo
e donna") sono esclusi dal sequestro a norma dell'art. 92 LEF".
Tutti
i beni inventariati sono stati lasciati nell'appartamento. Tuttavia si è
proceduto alla sostituzione dei cilindri della serratura della porta d'entrata
e le nuove chiavi sono state prese in custodia dall'UEF.
A
seguito delle richieste dei patrocinatori della __________ di
"ripristinare l'accesso all'appartamento" il 21 luglio 1999 l'UEF ha
consegnato le chiavi a una rappresentante della sequestrata, subordinando la
restituzione in un primo tempo alla prestazione di una garanzia di Fr.
115'000.-- da parte della debitrice e successivamente - con il consenso della
creditrice - alla sottoscrizione da parte della sua rappresentante di una
dichiarazione 21 luglio 1999, in cui confermava di aver preso atto della
diffida a non disporre dei beni sequestrati senza autorizzazione dell'Ufficio e
di essere stata edotta sulle conseguenze penali e civili di una disposizione
non autorizzata.
Il
verbale di sequestro 14 luglio 1999, al quale è allegata la dichiarazione 21
luglio 1999 e sul quale sono riportati i beni inventariati, è stato spedito
alle parti il 28 luglio 1999.
C. Il 6 ottobre 1999, sempre su istanza di __________, ma questa volta
contro __________, il Pretore di Locarno-Città - sulla base dell’art. 271 cpv.1
n. 2, 3 e 4 LEF e per un credito di Fr. 50'000'000.-- oltre accessori - ha
ordinato il seguente sequestro:
"1. Presso
__________ in Locarno:
-
ogni avere
patrimoniale di qualsiasi natura su relazioni o in cassette di sicurezza
intestate a __________;
-
ogni avere
patrimoniale di qualsiasi natura appartenente direttamente o indirettamente a
__________, in particolare ogni avere patrimoniale
a) di cui
__________ risulti presso la Banca avente diritto economico in base agli
accertamenti condotti conformemente all'art. 305ter CP e agli art. 5 e 6 LRD;
b) esistente su
relazioni e in cassette di sicurezza su cui __________ abbia diritto di firma
per qualsiasi altro titolo, in particolare come procuratore, e ciò con
riferimento alla circolare 4.2.1999 n.1421 D della ASB;
c) esistente su
relazioni intestate a __________, a __________, a __________ ed a __________;
d) che la Banca
sa, pur essendo intestati a terzi, essere di pertinenza di __________;
e) crediti di
ogni natura, anche se risultanti da affari fiduciari.
- Presso
l'appartamento n.__________ in via __________:
- l'intero
arredamento nonché gioielli appartenenti a __________
D. Contemporaneamente, la creditrice
sequestrante, con scritto 6 ottobre 1999 all'indirizzo dell'UEF, e "allo
scopo di facilitare l'esecuzione del decreto di sequestro", si è
dichiarata d'accordo a che i beni sequestrati fossero lasciati
nell'appartamento a disposizione del debitore, a condizione tuttavia che le
chiavi venissero prese in custodia dall'UEF e che venisse prestata una garanzia
per il valore corrispondente. Inoltre __________ ha comunicato di "rinunciare
all'allestimento di un inventario, dal momento che, a questo scopo, ci si potrà
riferire all'inventario già allestito in esecuzione del sequestro contro
__________ promosso su istanza della __________
E. Lo
stesso giorno l’UEF di Locarno ha proceduto al sequestro (n.__________ Sul
verbale di sequestro 6 ottobre 1999 - spedito alle parti il 12 ottobre 1999 -
figurano iscritti i medesimi beni (tutti, tranne un paio di poca entità) già
inventariati in occasione del sequestro ordinato nei confronti di __________,
per una stima di complessivi Fr. 116'017.--; per quanto riguarda il sequestro
in banca è invece riportata testualmente la formulazione del decreto di
sequestro (di cui al punto 1), con a lato l'indicazione che "l'Istituto
Bancario è stato diffidato a non disporre di detti beni, in conformità dell'art.
99 LEF". Anche questa volta i beni sono stati lasciati nell'appartamento,
le cui chiavi - dopo sostituzione dei cilindri - sono state prese in custodia dall'UEF.
F. Alla richiesta della patrocinatrice del debitore di poter ritirare
le chiavi dell'appartamento, con atto 21 ottobre 1999, l'UEF ne ha subordinato
la restituzione alla prestazione di una garanzia di Fr. 116'017.--
"corrispondente al valore di stima dei beni sequestrati (art. 277 LEF)".
G. Il
22 ottobre 1999 l'UEF ha interpellato telefonicamente la creditrice che si è
dichiarata "d'accordo con la consegna delle chiavi dell'appartamento di
Via __________ in __________ alla Sig.ra __________ unicamente sotto
responsabilità del debitore", chiedendo contestualmente la prestazione di
una "garanzia nella misura che verrà stabilita da parte del Vostro
Ufficio". Lo stesso giorno con provvedimento formale l'UEF ha quindi
confermato il pregresso atto 21 ottobre 1999.
H. Con atto unico di "ricorso 17 LEF (LPR) e segnalazione
disciplinare (art.11 cpv.2 LALEF/LPR)" 25 ottobre __________ postula
l'annullamento dell'esecuzione del sequestro 6 ottobre 1999 nella misura in cui
ha per oggetto "beni impignorabili ex art. 92 LEF", beni "di cui
__________ risulti presso la Banca avente diritto economico in base agli
accertamenti condotti conformemente all'art. 305ter CP e agli art. 5 e 6 LRD
(di cui al punto 1a del decreto)" rispettivamente "ogni avere
patrimoniale esistente su relazioni ed in cassette di sicurezza su cui
__________ abbia diritto di firma come procuratore (di cui al punto 1b del
decreto)"; con lo stesso atto chiede inoltre l'annullamento della
decisione 21 ottobre 1999 dell'UEF di subordinare la restituzione delle chiavi
dell'appartamento alla prestazione di una garanzia di Fr. 116'017.--,
protestando tasse, spese e ripetibili; infine è chiesto che nei confronti dei
funzionari dell'UEF venga preso un provvedimento disciplinare. In particolare
l'esecuzione del sequestro 6 ottobre 1999 sarebbe "manifestamente
contraria alla legge", atteso che l'UEF avrebbe sequestrato l'intero
arredamento senza escludere quegli oggetti impignorabili ex art. 92 LEF, come
avrebbe già dovuto essere noto all'Ufficio dall'esecuzione del precedente
analogo sequestro nei confronti della __________; inoltre il sequestro sarebbe
nullo nella misura in cui si estenderebbe anche su averi (bancari)
manifestamente appartenenti a terzi. Quanto alla decisione 21 ottobre 1999 di
subordinare la consegna delle chiavi alla prestazione di una garanzia, essa
sarebbe illegale, da un lato le spese della presa in custodia degli oggetti
sequestrati dovendo essere anticipate dal creditore che ha chiesto siffatta
misura, e dall'altro lato la cauzione ex art. 277 LEF essendo un privilegio del
debitore e non un diritto del creditore. La decisione impugnata sarebbe infine
inopportuna, non essendovi in concreto alcun rischio che i beni sequestrati
vengano rimossi dall'appartamento, come infatti non sarebbe avvenuto a seguito
del precedente sequestro.
I. Delle
osservazioni delle altre parti si dirà se del caso in seguito.
Considerando
in diritto: 1.
1.1. Per l’art. 272 cpv.1 LEF il sequestro viene concesso dal giudice del
luogo in cui si trovano i beni se il creditore rende verosimile l’esistenza di
un credito non garantito da pegno, di una causa di sequestro ex art. 271 cpv.1
n.1-5 LEF nonché di beni appartenenti al debitore. Il giudice incarica
dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o impiegato a cui
comunica il decreto di sequestro (art. 274 LEF), il quale procederà in
applicazione analogica delle norme da 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento
(art. 275 LEF). Contro l’errata esecuzione del decreto di sequestro ad
opera dell’organo esecutivo - in violazione cioè delle norme sul pignoramento -
è data la facoltà di ricorso ex art. 17 LEF all’autorità cantonale di vigilanza (cfr.
Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
4. ed., Vol. II, Zurigo 1997/1999, n.5, 8 ad art. 275 LEF; Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.76, p.421).
1.2. Se
l’autorità di sequestro concede per errore un sequestro benché ne manchino gli
elementi essenziali, l’Ufficio esecuzione è tenuto, in linea di principio, ad
eseguire comunque il decreto. Il potere d’esame dell’organo esecutivo è infatti
assai limitato se raffrontato a quello del giudice del sequestro, atteso che al
primo non è possibile la verifica delle condizioni di merito da cui dipende la
concessione del sequestro, salvo casi limite dove la nullità del decreto di
sequestro è manifesta: in tal caso l’organo d’esecuzione deve rifiutare
l’esecuzione del sequestro con provvedimento suscettibile di ricorso ex art.17
LEF all’autorità di vigilanza (DTF 114 III 89 cons.2a Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.III, n.11ss. ad art. 275 LEF; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, op.cit.,
n.2ss. ad art. 275 LEF; Amonn/ Gasser,
§51 n.49 e 50, p.416; Betrand Reeb,
Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II,
p.487). Egli deve invece verificare sempre la regolarità formale del decreto di
sequestro nel senso che vi siano tutte le indicazioni previste dalla LEF,
ritenuto che carenze o formulazioni insufficienti avranno come conseguenza la
non esecuzione del sequestro (cfr. DTF 107 III 37; Amonn/ Gasser, op.cit., §51 n.76, p.421; Reiser, op.cit., n.12 ad art. 275 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.384 s.).
1.3. In
relazione ai beni da sequestrare il Tribunale federale - anche per supplire
alla carenza di efficaci mezzi di difesa contro il decreto di sequestro - ha in
particolare ammesso il rifiuto dell’esecuzione di un decreto - rispettivamente
il ricorso ex art. 17 LEF contro la sua eventuale esecuzione - quando i beni ivi
indicati non esistono (DTF 107 III 37, 105 III 141 e 80 III 87), sono
impignorabili (DTF 107 III 37, 106 III 106, 76 III 35), si trovano fuori della
giurisdizione del circondario di esecuzione (DTF 107 III 37, 80 III 126 e 75
III 26 cons.1), per ammissione stessa del creditore o per evidenza manifesta
appartengono a un terzo (DTF 109 III 124 cons. 6,106 III 88,105 III 114 cons.4,
104 III 58-59 cons.3), per ammissione stessa del creditore o per evidenza
manifesta appartengono a uno Stato estero e si riferiscono a fatti ex iure imperii
(DTF 108 III 109) oppure quando il sequestro è stato ottenuto in violazione del
principio della buona fede (DTF 112 III 51, 108 III 104s. e 120 s., 107 III
38105 III 18).
1.4. Dal
1° gennaio 1997, con l’entrata in vigore della revisione parziale della LEF del
16 dicembre 1994, contro il decreto di sequestro è data a chi è toccato nei
suoi diritti la via dell’opposizione ex art. 278 cpv.1 LEF: in tal caso il
giudice (del sequestro) sottopone il decreto di sequestro a un nuovo esame,
dando agli interessati la possibilità di esprimersi e di addurre fatti nuovi (art.
278 cpv.2 LEF). Con l’opposizione si possono contestare sia l’esistenza dei
presupposti (materiali) della concessione del sequestro (verosimiglianza del
credito non garantito da pegno, della causa di sequestro invocata,
dell’esistenza dei beni indicati rispettivamente della loro appartenenza al
debitore) che la regolarità della procedura di concessione del sequestro
(carenza di presupposti processuali, violazione di trattati internazionali) che
altri motivi di nullità del sequestro (cfr. Amonn/
Gasser, op.cit., §51 n.68 p.419s.;
Reiser, op.cit. n.8s. ad art. 278 LEF; Reeb,
op.cit., p.477). La decisione sull’opposizione può essere a sua volta impugnata
entro dieci giorni all’autorità giudiziaria superiore (art.278 cpv.3 primo
periodo LEF) - nel Cantone Ticino alla Camera di esecuzione e fallimenti con il
rimedio dell’appello (art. 22 LALEF e art. 14 e 22 lett.c LOG),
rispettivamente, in caso di valore inferiore agli 8’000.-- franchi , alla
Camera di cassazione civile con ricorso per cassazione (art. 22 LALEF e art.5,
13 e 22 lett.b LOG). L’introduzione dell’istituto dell’opposizione - con
possibilità di ricorso - contro il decreto di sequestro permette di ridefinire
il campo di applicazione del ricorso ex art.17 LEF, riservandolo in sostanza -
salvi i casi di manifesta nullità - alla verifica formale del decreto di
sequestro e alle censure propriamente connesse all’esecuzione del
provvedimento da parte dell’organo esecutivo (Reeb,
op.cit., p.477; Reiser, op.cit.
n.14s. ad art. 275 LEF).
-
Innanzitutto
con il gravame il ricorrente solleva censure che riguardano la formulazione
stessa del decreto di sequestro, in particolare laddove fa riferimento ad averi
bancari "di cui __________ risulti presso la Banca avente diritto
economico in base agli accertamenti condotti conformemente all'art. 305ter CP e
agli art. 5 e 6 LRD (di cui al punto 1a del decreto)" rispettivamente
esistenti "su relazioni ed in cassette di sicurezza su cui __________
abbia diritto di firma come procuratore (di cui al punto 1b del decreto)".
Ora come questa Camera ha già avuto modo di statuire nella sentenza 3 agosto
1999 citata dalle parti (CEF 3.8.1999 su ricorso Banca C.; confermata in CEF
13.8.1999 su ricorso Banca X.) proprio in relazione ai beni da sequestrare, e
in particolare alla questione della loro appartenenza al debitore, il potere di
cognizione dell'organo esecutivo, rispettivamente dell'autorità di vigilanza, è
limitato ai casi di manifesta nullità, atteso che da un lato il sequestro di
beni formalmente intestati a terzi non è a priori escluso e che dall'altro lato
l'esame della verosimiglianza dell'appartenenza (giuridica) dei beni al
debitore compete esclusivamente all'autorità del sequestro. In concreto le
formulazioni contestate, per quanto ambigue, non consentono all'Ufficio di
considerare nullo il sequestro in quanto chiesto su beni manifestamente appartenenti
a terzi. Su questo punto il ricorso va pertanto senz'altro respinto, l'esame
dell'ammissibilità e dell'estensione del sequestro così come formulato essendo
riservato alla procedura di opposizione ex art. 278 LEF.
-
Con
il gravame il ricorrente contesta anche l'esecuzione del sequestro
relativamente ai beni nell'appartamento di __________ In particolare il
ricorrente rimprovera all'Ufficio di non aver tenuto conto dell'art. 92 LEF,
senza tuttavia specificare quali dei beni sequestrati e inventariati sarebbero
impignorabili secondo tale norma.
3.1. Per
l'art. 275 LEF all'esecuzione del sequestro si applicano per analogia gli art.
da 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento. Possono dunque essere sequestrati
soltanto beni pignorabili (Amonn/ Gasser,
op.cit., §51 n.7 p.407s.; Reiser,
op.cit., n.65 ad art. 275 LEF), in generale dunque beni del debitore che
abbiano un valore commerciale attuale e per i quali non vi sia una norma di
diritto federale che ne escluda o ne limiti la pignorabilità (cfr. Amonn/ Gasser, op.cit., §23 n.2ss.
p.166s.). In particolare anche per i beni da sequestrare vale la limitazione dell'art.
92 LEF, ciò che l'organo esecutivo deve esaminare d'ufficio e decidere nel caso
concreto, tenendo conto delle circostanze fattuali esistenti al momento
dell'esecuzione del sequestro (DTF 98 III 31, 112 III 80; Amonn/ Gasser, op.cit., §23 n.14,
p.167). L'impignorabilità ex art. 92 LEF dev'essere fatta valere mediante
ricorso ex art. 17 LEF, ritenuto che la mancata tempestiva formulazione del
gravame vale quale rinuncia al beneficium competentiae (Georg Vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.I, n.64 ad art. 92 LEF; Amonn/ Gasser, op.cit., §23 n.10
p.167). Restano riservati i casi di nullità, in particolare quando si tratta di
beni assolutamente impignorabili (art. 92 cpv. 1 n. 6-11 LEF) oppure quando con
il pignoramento si intacca il minimo vitale del debitore o lo si espone a
condizioni di vita assolutamente insopportabili, in violazione dei suoi diritti
della personalità (Georg Vonder Mühll, op.cit.,
n. 65 ss. ad art. 92 LEF; Amonn/ Gasser,
op.cit., §23 n.10 p.167).
3.2. In
concreto, benché il ricorrente non abbia specificato quali dei beni sequestrati
sarebbero impignorabili ex art. 92 LEF, limitandosi in sostanza a invocare la
norma di legge e rinviare all'esecuzione del precedente sequestro contro
__________, dal verbale 6 ottobre 1999 risulta con evidenza che sono stati
sequestrati anche beni di regola suscettibili di rientrare tra quelli impignorabili
in quanto indispensabili per poter abitare nell'appartamento (come il letto,
l'armadio, le tende, ecc.). Ora il semplice rinvio all'avvenuto riconoscimento
da parte del medesimo ufficio dell'impignorabilità di taluni beni in altra,
precedente procedura, non è atto da solo - in assenza di più precisa e motivata
indicazione - a giustificare il beneficium competentiae invocato.
Tuttavia nelle circostanze di specie si impone il rinvio degli atti
all'organo esecutivo perché assegni al debitore un termine di dieci giorni per
indicare quali dei beni iscritti nel verbale di sequestro 6 ottobre 1999 siano
da dichiarare impignorabili ex art. 92 LEF e per quali motivi, atteso che il
silenzio varrà quale rinuncia al beneficio. L'ufficio dovrà successivamente determinarsi
con provvedimento separato suscettibile di ricorso sulla sequestrabilità degli
oggetti che il debitore avesse indicato come impignorabili.
4.1. Con
riferimento ai beni posti sotto sequestro al debitore sequestrato è fatto
divieto, sotto minaccia di pena ex art. 169 CP, di disporre senza
autorizzazione, atteso che atti di disposizione compiuti senza autorizzazione
sui beni sequestrati sono privi di validità nei confronti del creditore
sequestrante (cfr. art. 96 LEF). In questo senso gli effetti del sequestro sul
diritto di disporre del debitore sequestrato corrispondono a quelli del
pignoramento (DTF 113 III 36; Reiser,
op.cit., n.84 ad art. 275 LEF; Amonn/ Gasser,
op.cit., §51 n.53 p.417).
4.2. Allo
scopo di assicurare i beni sequestrati entrano inoltre in considerazione per
analogia le misure cautelari ex art. 98ss. LEF. In particolare per l'art. 98
cpv. 1 LEF il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali
e i titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di
valore sono presi in custodia dall'ufficio. Gli altri beni mobili sono invece
di regola lasciati provvisoriamente nelle mani del debitore, con l'obbligo di
tenerle pronte ad ogni richiesta (art. 98 cpv. 2 LEF), a meno che l'ufficio non
reputi opportuno prendere in custodia anche questi beni, atteso che su questo
punto l'ufficio dispone di un largo potere di apprezzamento, da esercitare
tenendo conto delle particolarità della fattispecie, in particolare anche
dell'affidabilità del debitore (Jaeger/ Walder/
Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed.,
Vol. I, Zurigo 1997, n.10s. ad art. 98 LEF). I beni sequestrati devono invece
essere sempre presi in custodia qualora il creditore ne faccia esplicita
domanda, giustificandone la necessità per garantire i diritti costituiti in suo
favore dal provvedimento esecutivo (art. 98 cpv.3 LEF) e anticipandone le spese
(art. 68 LEF; André E. Lebrecht, op.cit.,
n.12 ad art. 98 LEF; Jaeger/ Walder/ Kull/
Kottmann, op.cit., Vol. I, n.12 ad art. 98 LEF).
4.3. L'art.
277 LEF dà tuttavia la possibilità al sequestrato di conservare intatto il
proprio potere di disposizione sugli oggetti sequestrati, dietro prestazione di
garanzia che in caso di pignoramento o di fallimento presenterà gli identici
oggetti o ne sostituirà altri di egual valore. (cfr. Amonn/ Gasser, op.cit., §51 n.48 p.415s.). In questa ipotesi
la garanzia prestata sostituisce i beni sequestrati - anche quelli che
altrimenti sarebbero da prendere in custodia ex art. 98 LEF - i quali vengono
pertanto rimessi a libera disposizione del debitore. Si tratta tuttavia
di una facoltà concessa dalla legge al sequestrato, dall'uso della quale non
dipende né può dipendere l'esecuzione del sequestro. La mancata prestazione
della garanzia ex art. 277 LEF comporta unicamente che sugli oggetti
sequestrati il diritto di disporre del debitore sequestrato è e resta limitato
ex art. 96 LEF, indipendentemente dalla questione della presa in custodia degli
stessi.
4.4. In
concreto l'Ufficio contestualmente all'esecuzione del sequestro ha lasciato i
beni inventariati presso l'appartamento del debitore, sostituendo tuttavia le
chiavi della porta d'entrata, e in questo modo bloccando l'accesso del debitore
e della sua convivente all'appartamento. Ora se è vero che, essendo una delle
cause del sequestro il rischio di trafugamento di beni (art. 271 cpv.1 n.2
LEF), si impone una certa cautela, in concreto la misura adottata dall'ufficio
- pur se comprensibile per la sua per lo meno apparente praticità ed economicità
- si rivela tuttavia eccessivamente limitativa e inutilmente lesiva anche di
interessi di terze persone (la convivente ). Occorre del resto
ricordare che per l'effetto stesso del sequestro il debitore sequestrato in
relazione ai beni iscritti nel verbale 6 ottobre 1999 è limitato nel suo potere
di disposizione ex art. 96 LEF, e ciò sotto minaccia di sanzione penale ex art.
169 CP (cfr. cons. 4.1.). Va inoltre rilevato che parte dei beni sequestrati,
per le loro dimensioni, per la loro natura o per il loro esiguo valore, non
sembrano prestarsi rispettivamente non sembrano essere esposti ad alcun rischio
concreto di trafugamento. In tali circostanze si giustifica il rinvio degli
atti all'ufficio perché si determini indilatamente sui beni di valore da
prendere in custodia nonché sulle spese necessarie per il trasloco, per
l'assicurazione e per il deposito in luogo sicuro di detti beni per la durata
presumibile della procedura. L'ufficio li prenderà successivamente in custodia
previa richiesta alla creditrice sequestrante dell'anticipazione delle spese,
con la comminatoria che in caso di mancata tempestiva anticipazione delle spese
tutti i beni sequestrati resteranno in possesso del debitore. Le chiavi
dell'appartamento n. in via ____________________ saranno
retrocesse al debitore non appena i beni da prendere in custodia saranno stati
asportati dall'appartamento, rispettivamente sarà scaduto infruttuosamente il
termine assegnato alla creditrice sequestrante per l'anticipazione delle spese.
Va
annullato inoltre il provvedimento 21 ottobre 1999 di subordinazione della
restituzione delle chiavi alla prestazione di una garanzia ex art. 277 LEF.
Richiamati per le spese
l’art. 61 cpv.2 lett.a e l’art. 62 cpv.2 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 25 ottobre 1999 __________ è
evaso nel senso dei considerandi.
1.1. E'
fatto ordine all'UEF di Locarno di assegnare a __________ un termine di dieci
giorni per indicare quali dei beni iscritti nel verbale di sequestro 6 ottobre
1999 siano da dichiarare impignorabili ex art. 92 LEF e per quali motivi,
atteso che il silenzio varrà quale rinuncia al beneficio. Ove __________
procedesse a tale elencazione, l'UEF di Locarno si determinerà con
provvedimento impugnabile.
1.2. E'
fatto ordine all'UEF di Locarno di determinarsi indilatamente sui beni di
valore da prendere in custodia nonché sulle spese necessarie per il trasloco,
per l'assicurazione e per il deposito in luogo sicuro di detti beni per la
durata presumibile della procedura. L'ufficio li prenderà successivamente in
custodia previa richiesta alla creditrice sequestrante dell'anticipazione entro
un termine, non superiore ai dieci giorni, delle spese necessarie, con la
comminatoria che in caso di mancata tempestiva anticipazione delle spese tutti
i beni sequestrati resteranno in possesso del debitore.
1.3. All'UEF
di Locarno è fatto ordine di retrocedere a __________ le chiavi
dell'appartamento n.__________ in via __________, non appena i beni da
prendere in custodia saranno stati asportati dall'appartamento,
rispettivamente sarà scaduto infruttuosamente il termine assegnato dall'UEF
alla creditrice sequestrante per l'anticipazione delle spese necessarie.
1.4. È
annullato l'atto 21 ottobre 1999 con cui l'UEF di Locarno ha subordinato la
restituzione delle chiavi dell'appartamento n. __________ in via __________,
alla prestazione di una garanzia ex art. 277 LEF di Fr. 116'017.--.
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Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
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Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
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Intimazione
a:
Comunicazione
a UEF di Locarno
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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