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Numero d'incarto:
15.1999.00192
Data decisione, Autorità:
13.01.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00192
Lugano
13 gennaio
2000 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 5 ottobre 1999 di
patr. dall'avv. __________
contro l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona,
e meglio contro la
sospensione dell'esecuzione n.__________ promossa dal ricorrente nei confronti
di
patr. dall'avv. __________
a
convalida del sequestro n.__________ decretato il 13 ottobre 1997 dalla Pretura
del Distretto di Bellinzona;
Viste
le osservazioni 20 ottobre 1999 della __________ e 22 novembre 1999 dell'UEF di
Bellinzona;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Su
istanza di __________ (in seguito __________) contro __________ (in seguito
__________), il Pretore del Distretto di Bellinzona ha decretato il 13 ottobre
1997 il sequestro presso la __________ (ora __________), Succursale di
__________ del “blocco dei pagamenti a favore della __________ relativi alle
fatture già pagate dalla __________; importi depositati sui conti Nr.
__________ (Lire) e Nr. __________ (Frsv). Blocco del pagamento di Lit.
72’681’840”. Il sequestro è stato concesso sulla base degli art. 271 cpv.1 n.2
e 4 LEF e fino a concorrenza dell’importo di fr. 97’750.-- oltre spese e
accessori. Quale titolo di credito è indicato “rimborso spese e risarcimento
danni causati dalla mancata fornitura di acqua minerale prevista dal contratto
del 24.5.1996”
B. Il 14 ottobre 1997 l’UEF di Bellinzona ha proceduto come al
decreto pretorile, e meglio al sequestro “del blocco dei pagamenti a favore
della ditta __________, relativi alle fatture già pagate dalla __________
importi depositati sui conti no. __________ (lire italiane) e __________
(franchi svizzeri). Blocco del pagamento di lire italiane 72’681’840, il tutto
fino a concorrenza del credito”. Copia del verbale di sequestro è stato spedito
alle parti il 22 ottobre 1997.
C. Adita dalla debitrice sequestrata, questa Camera con sentenza 27
agosto 1997 (inc.15.97.187) ha confermato l'esecuzione del sequestro, ritenendo
che - a un esame prima facie - oggetto del sequestro risultava essere "il
credito che la __________ - debitrice sequestrata - vanta quale assegnataria
nei confronti della (assegnata) __________ - terza debitrice nel sequestro - e
meglio in forza degli impegni di pagamento dichiarati dalla stessa banca alla
__________." (…) "credito in quanto tale senz'altro
sequestrabile".
D. Con
PE n. __________ del 12 gennaio 1999 __________ ha promosso contro la debitrice
sequestrata l'esecuzione a convalida del sequestro n.__________ per un credito
di Fr. 97'750 oltre accessori. Al precetto esecutivo, notificato l'11 febbraio
1999 per rogatoria direttamente alla società escussa, non è stata interposta
opposizione.
E. A
seguito della domanda 4 marzo 1999 di __________ di proseguire l'esecuzione, il
18 marzo 1999 l'UEF di Bellinzona ha proceduto al pignoramento di quanto era
oggetto del sequestro, a copertura di un credito di Fr. 105'384.80 interessi e
spese compresi. In particolare l'UEF ha riportato sul verbale di pignoramento
la formulazione iscritta nel verbale di sequestro, ossia “ blocco dei pagamenti
a favore della ditta __________, relativi alle fatture già pagate __________,
importi depositati sui conti no. __________ (lire italiane) e __________
(franchi svizzeri). Blocco del pagamento di lire italiane 72’681’840, il tutto
fino a concorrenza del credito”.
Il
verbale di pignoramento, unitamente all'avviso di pignoramento 12 marzo 1999,
sono stati notificati, per rogatoria, direttamente alla debitrice, in data 24
maggio 1999.
F. Nel frattempo, con scritto 17 marzo 1999, __________ per conto della
__________ ha segnalato all'UEF che la società __________ con pronunciati
italiani del 21 ottobre 1998 e del 11 dicembre 1998 era stata dichiarata
insolvente e posta in amministrazione straordinaria con nomina di un
commissario, chiedendo contestualmente l'applicazione degli art. 206 e 207 LEF
oppure dell'art. 297 LEF, "considerato che lo stato di insolvenza è da
parificare al fallimento secondo il diritto svizzero" rispettivamente
equiparabile "alla concessione di una moratoria concordataria".
G. Con
scritto 8 aprile 1999 l'UEF in risposta alla richiesta dell'avv. __________ ha
dichiarato di non ritenere dati gli estremi per sospendere la procedura
esecutiva n.__________ a carico della __________, atteso che "le decisioni
straniere possono essere ammesse nella misura in cui siano state riconosciute e
dichiarate esecutive dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello in Lugano".
H. A
seguito della richiesta 14 giugno 1999 di __________ di procedere alla
ripartizione dell'importo pignorato e al versamento di quanto le spettava, il
17 giugno 1999 l'UEF ha invitato la banca terza debitrice a "voler
trasmettere il saldo dei conti citati, fino a concorrenza del credito di Fr.
107'681.15" . Il 7 luglio 1999 __________ in relazione al conto n.
__________ ha comunicato un saldo di "Fr. 5'807.60 a nostro favore",
mentre in relazione al conto n. __________ ha indicato "conto estinto il 6
febbraio 1999". Con scritto 6 agosto 1999 l'UEF rilevando che "oltre
ai conti (citati) è stato sequestrato il blocco del pagamento di lire italiane
72'681'840.00", ha richiesto alla banca "il saldo, in franchi
svizzeri, dell'importo sequestrato". Il 2 settembre 1999 l'Ufficio ha
quindi incassato da __________ l'importo di Fr. 17'782.05.
I. Intanto, con istanza 2 agosto 1999 __________ in subdelega
del commissario dell'amministrazione straordinaria, ha chiesto alla CEF a nome
e per conto della __________ il riconoscimento in Svizzera della decisione
italiana di dichiarazione dello stato di insolvenza della società (inc.
14.99.076). Nell'ambito della procedura di riconoscimento e quale provvedimento
conservativo ex art. 168 LDIP, la CEF con decisione 31 agosto 1999 ha ordinato
all'UEF di sospendere - con provvedimento formale - l'esecuzione n.__________ a
convalida del sequestro promossa da __________ nei confronti della __________
J. Con
scritto 27 settembre 1999 l'UEF ha quindi comunicato alla __________ che a
seguito della decisione 31 agosto 1999 della CEF non poteva effettuare il
pagamento dell'importo pignorato.
K. Con
ricorso 5 ottobre 1999 __________ chiede l'annullamento del provvedimento di
sospensione dell'esecuzione n.__________ con contestuale ordine all'UEF di
"provvedere al riparto della somma ricavata dal pignoramento del credito a
favore della creditrice __________ ", atteso in sostanza:
-
che
l'UEF prima di sospendere l'esecuzione avrebbe dovuto tenere conto degli atti
esecutivi già compiuti in quella procedura - non noti alla CEF nel momento
dell'emanazione della decisione 31 agosto 1999 - e in particolare dell'avvenuto
pignoramento di denaro contante e della scadenza dei termini di partecipazione;
-
che
con quella sospensione si sarebbe di fatto ottenuto un effetto che neppure la
dichiarazione di fallimento in Svizzera rispettivamente il riconoscimento in
Svizzera del fallimento estero avrebbero potuto avere;
-
che
infatti per l'art. 199 cpv. 2 LEF se al momento della dichiarazione di
fallimento i termini di partecipazione al pignoramento sono scaduti, le somme
già ricavate dal pignoramento di denaro, di crediti e di salari, nonché dalla
realizzazione di beni pignorati sono ripartite tra i creditori pignoranti a
norma degli art. 144-150 LEF, e solo l'eventuale eccedenza spetta alla massa
del fallimento;
-
che
pertanto nel caso di specie - trattandosi di pignoramento di denaro contante ed
essendo già scaduti i termini di partecipazione al pignoramento - l'esecuzione
non sarebbe comunque cessata al momento della dichiarazione di fallimento
rispettivamente del suo riconoscimento in Svizzera;
-
che
inoltre la decisione 31 agosto 1999 della CEF sarebbe comunque nulla in quanto
emanata in violazione del diritto di essere sentito di __________
L. Delle
osservazioni delle altre parti si dirà se del caso in seguito.
Considerando
in diritto: 1.
-
- Per l’art. 275 LEF all’esecuzione del sequestro
si applicano per analogia, ossia per quanto compatibili con la natura del
sequestro, le norme concernenti il pignoramento. Nell’esecuzione di un
sequestro l’Ufficio si limita in particolare ai beni indicati nel decreto del
sequestro (DTF 112 III 115; Amonn/
Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6.ed., Berna
1997, §51 n.45 p.415; Jaeger/ Walder/
Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4.ed.,
Vol. II, Zurigo 1997/1999, n.7 ad art. 275 LEF). I beni sequestrati - e solo
quelli (DTF 51 III 117) - saranno l'oggetto specifico del pignoramento
nell'esecuzione - già pendente o promossa successivamente - a convalida del
sequestro. Il sequestro non costituisce infatti già una vera e propria misura
d'esecuzione, bensì soltanto una misura conservativa e provvisoria a garanzia
del substrato nell'esecuzione del credito per il quale il sequestro è stato
concesso (Amonn/ Gasser, op.cit.,
§51 n. 54 p.417, n.94s. p.425s.). Esso non crea quindi in linea di principio
alcun privilegio di diritto sostanziale; in particolare non attribuisce al
creditore sequestrante il privilegio di essere soddisfatto in modo prioritario
sulla somma ricavata dalla vendita dei beni sequestrati, i quali possono sempre
essere nuovamente sequestrati o pignorati da altri creditori (DTF 116 III 116),
atteso che in quest'ultimo caso il creditore sequestrante partecipa di diritto
al pignoramento, seppure solo in via provvisoria, fintanto che non è in
grado a sua volta di presentare la domanda di pignoramento (art. 281 cpv. 1
LEF; DTF 119 III 93; Jaeger/ Walder/
Kull/ Kottmann, op.cit., n.16 ad art. 271 LEF e n.12 ad art. 275 LEF).
1.2. In
caso di fallimento del debitore sequestrato, anche i beni già sequestrati, così
come in linea di principio i beni già pignorati, sono comunque devoluti alla
massa (art. 199 cpv. 1 LEF), la dichiarazione di fallimento avendo per effetto
la cessazione delle esecuzioni (speciali) pendenti contro il fallito (art. 206
cpv.1 LEF; DTF 67 III 38; Amonn/ Gasser,
op.cit., §40 n. 20 p.318); ciò vale anche in caso di riconoscimento in
Svizzera del fallimento estero del debitore sequestrato, per il rinvio dell'art.
170 LDIP; Hans Reiser, Basler Kommentar
zum SchKG, Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, Vol.III, n.85 ad art. 275 LEF; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, op.cit.,
ad art. 275 LEF). A questa regola fanno eccezione tuttavia i beni pignorati che
al momento della dichiarazione di fallimento fossero già stati realizzati,
rispettivamente - se i termini di partecipazione al pignoramento ex art. 110 e
111 LEF sono già scaduti - quei beni (definitivamente) pignorati, per i quali
non è necessaria la realizzazione, ciò che si verifica nel pignoramento di
denaro in contante, così come in quello di crediti o salario, qualora al
momento della dichiarazione di fallimento fossero già stati versati
all'Ufficio. In questi casi alla massa fallimentare spetta soltanto l'eventuale
eccedenza, dopo ripartizione tra i creditori procedenti (cfr. art.199 cpv.2
LEF; DTF 107 III 117; Lukas Handschin/ Daniel
Hunkeler, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, Vol.II,
n.11 ad art. 199 LEF, per il quale la norma va interpretata in senso
restrittivo; Amonn/ Gasser, op.cit.,
§40 n. 20 p.318).
-
In concreto i beni sequestrati il 13 ottobre 1997 su istanza di
__________ e di cui al verbale di sequestro 14 ottobre 1997 n.__________ sono
stati definitivamente pignorati il 18 marzo 1999 nell'esecuzione n.__________
promossa da __________ contro la debitrice sequestrata a convalida del
sequestro. Il verbale di pignoramento, unitamente all'avviso di pignoramento 12
marzo 1999, sono stati notificati alla NAD per rogatoria il 24 maggio 1999.
Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, nel caso in esame
non si tratta di pignoramento di "denaro contante". Infatti l'oggetto
del pignoramento 18 marzo 1999 - come esposto al cons. 1.1. - è e poteva essere
soltanto l'oggetto del sequestro 14 ottobre 1997, e dunque un credito, in
particolare "il credito che la __________ - debitrice sequestrata - vanta
quale assegnataria nei confronti della (assegnata) __________ - terza debitrice
nel sequestro - e meglio in forza degli impegni di pagamento dichiarati dalla
stessa banca alla __________ " (…), credito tuttavia non ancora
monetizzato al momento del pignoramento. Tant'è vero che con scritti 17 giugno
1999 e 6 agosto 1999 l'UEF ha conseguentemente invitato la banca terza
debitrice a "voler trasmettere il saldo". E' con girata 2 settembre
1999 che __________ ha versato sul conto postale n.__________ dell'Ufficio un
importo - tuttora ivi depositato - di Fr. 17'782.05, valuta 2 settembre 1999,
con esplicito riferimento al "sequestro __________ del 14.10.97 e
richiesta 17.6.99" (cfr. copia girata 2.9.99, estratto dal conto, allegato
allo scritto 16 dicembre 1999 dell'UEF agli atti). Dagli atti risulta tuttavia
che soltanto il giorno dopo, il 3 settembre 1999, l'UEF ha ricevuto la
decisione supercautelare 31 agosto 1999 adottata nell'ambito della procedura di
riconoscimento ex art. 166 ss. LDIP della decisione 14 ottobre 1998 del
Tribunale di __________, con l'ordine di sospendere l'esecuzione n. __________.
In siffatte circostanze, essendo a quel momento il credito pignorato già stato
monetizzato, il provvedimento conservativo inteso ad assicurare in vista del
riconoscimento della decisione italiana il substrato nel fallimento secondario
svizzero, non ha più ragione di essere: infatti per i combinati art.170 cpv.1
LDIP e art. 199 cpv. 2 LEF anche in caso di esito favorevole per l'istante
della procedura di riconoscimento del fallimento estero della debitrice,
sull'importo già incassato dall'UEF da parte della terza debitrice __________
spetterebbe alla massa fallimentare svizzera soltanto l'eventuale eccedenza -
qui verosimilmente non data - che rimanesse dopo distribuzione all'unico
creditore procedente __________ Il ricorso va di conseguenza accolto, nel senso
che l'UEF dovrà accedere alla richiesta della ricorrente e creditrice
procedente __________ di versare il provento incassato da __________ a saldo
dell'esecuzione n. __________. L'UEF darà inoltre indilatamente comunicazione
alla CEF dell'esistenza di un'eventuale eccedenza.
-
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati
gli art. 199, 144 e 206 LEF e per le spese l’art. 61 cpv.2 lett. a e l’art. 62
cpv.2 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 5 ottobre 1999 __________, è
accolto.
1.1. E'
fatto ordine all'UEF di Bellinzona di dare seguito alla richiesta di __________
di versare il provento incassato da __________ a saldo dell'esecuzione n.
__________. L'UEF darà inoltre indilatamente comunicazione alla CEF
dell'esistenza di un'eventuale eccedenza.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
a UEF di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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