AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1999.116
Data decisione, Autorità:
02.05.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00116
Lugano
2 maggio 2000/FP/fc/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 giugno 1999 di
contro
l’operato
dell’UF di Lugano e meglio
contro lo stato di ripartizione provvisorio depositato il 18 giugno 1999 nel
fallimento a carico di
procedura
concernente anche
rappr. da __________
rappr. da __________
e
rappr. da __________
richiamata l’ordinanza presidenziale 6 luglio
1999, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
-
13 luglio 1999 della __________
-
15 luglio 1999 dello __________
-
16 luglio 1999 del __________
-
6 settembre 1999 dell’__________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
decreto 7 ottobre 1992 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha
pronunciato il fallimento della società Immobiliare __________ in liquidazione.
Dopo una sospensione per mancanza di attivi ex art. 230 LEF, la procedura
veniva continuata in via ordinaria, avendo un creditore anticipato l’importo
richiesto a copertura delle spese.
B. La
graduatoria e l’elenco oneri della part. __________ RFD di __________, di
proprietà della fallita sono stati depositati il 17 luglio 1996. A seguito di
un’azione di contestazione ex art. 250 LEF i crediti fiscali notificati dal
__________ venivano stralciati dall’elenco oneri della part. __________ RFD di
__________. Con decisione 28 aprile della II CCA i crediti fiscali dello
__________ per gli anni 1989/1992 sono stati collocati ad elenco oneri per
l’importo di fr. 27'330.15, mentre il credito fiscale per l’anno 1993 è stato
stralciato dall’elenco oneri della part. __________ RFD di __________, in
quanto debito di massa. Il fondo è stato aggiudicato durante l’asta pubblica
svoltasi il 5 novembre 1998 per l’importo di fr. 2’500’000.--. In data 18
giugno 1998 l’UF di Lugano ha depositato lo stato di riparto provvisorio
relativo al ricavo della realizzazione della part. __________ RFD di
__________. L’Ufficio ha esposto alla voce “ Spese di massa a carico del prezzo
di aggiudicazione” i seguenti importi:
C. Con
ricorso 25 giugno 1999 la creditrice __________ insorge contro lo stato di
riparto provvisorio postulando lo stralcio dalla voce “ spese di massa” degli
importi relativi all’imposta cantonale e comunale per l’anno 1993. La
ricorrente contesta inoltre l’ammontare degli interessi dovuti per imposte
cantonali arretrate per gli anni 1989/1992. Da ultimo la __________ contesta il
riconoscimento definitivo dell’ipoteca legale a favore della __________
inserita al punto 6 dello stato di riparto, in quanto tale ipoteca risulta
essere stata iscritta unicamente in via supercautelare il 14 gennaio 1992.
D. Con
osservazioni 15 luglio 1999 lo __________, pur chiedendo la reiezione del
gravame, riconosce che l’ammontare degli interessi fatti valere dall’ente
pubblico risulta essere il seguente:
E. Delle
osservazioni dell’UF di Lugano e delle altre parti interessate al procedimento
si dirà se necessario in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 261 LEF, incassata la somma ricavata da tutta la
massa e divenuta definitiva la graduatoria, l’amministrazione compila lo stato
di ripartizione ed il conto finale. In sostanza lo stato di ripartizione darà
atto della misura in cui ogni singolo credito fallimentare partecipa al ricavo
netto degli attivi - dopo deduzione dei costi e dei debiti di massa - in
conformità alla collocazione ricevuta nella graduatoria. Esso sarà allestito in
base agli art. 261 ss. LEF e 82 ss. RUF. L’art. 262 cpv. 1 LEF prevede in
particolare che dal ricavo lordo degli attivi si prelevano in primo luogo tutte
le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento,
nonché dalla formazione dell’inventario. In caso di attivi gravati da diritti
di pegno, si dovrà tuttavia tenere conto dell’’art. 262 cpv. 2 LEF, secondo cui
sulla somma ricavata dai singoli pegni si prelevano soltanto le spese
d’inventario, di amministrazione e di realizzazione ad essi relative. Quanto al
conto finale, esso indicherà da un lato tutti gli introiti (pagamenti dei
debitori, somme ricavate dalla realizzazione degli attivi, ecc.) e dall’altro
tutte le uscite (in particolare i costi e i debiti di massa e dividendi
fallimentari risultanti dalla ripartizione) (cfr. Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §48 n.12 p.392). Per poter procedere
all’allestimento dello stato di ripartizione definitivo si dovranno quindi
conoscere sia gli attivi che i passivi della procedura fallimentare. In
particolare dovranno essere liquidati in linea di principio tutti i processi
inerenti alla determinazione dell’attivo (eventuali rivendicazioni di terzi o
della massa) e del passivo (in particolare eventuali contestazioni della
graduatoria) (cfr. art. 83 RUF); occorre inoltre che siano almeno noti i costi
e i debiti di massa (“Massekosten- und -schulden”; cfr. Matthias Staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.5 ad art. 261 LEF). Per l'art. 266
cpv. 1 LEF si possono fare delle ripartizioni provvisorio tostoché sia
trascorso il termine per impugnare la graduatoria. La ripartizione provvisoria
non deve tuttavia intaccare la ripartizione definitiva, di conseguenza anche
dopo la liquidazione di cui all'art. 266 LEF devono essere coperti i costi e i
debiti della massa. (cfr. Staehelin, op. cit., n. 1 ad art. 266 LEF)
-
Iscritti
nella graduatoria possono essere soltanto crediti nei confronti del fallito
esistenti al momento della declaratoria di fallimento (cosiddette “Konkursforderungen”).
Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione
fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti o
costi di massa e quindi pagati integralmente attingendo dalla somma lorda
ricavata dalla liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai
creditori (cfr. Amonn/ Gasser, op.cit.,
§48 n.2 ss., p.291 s.; Fritzsche/
Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol.
II, Zurigo 1993, §52 n.19ss. p.368ss). Momento determinante per la distinzione
tra debiti del fallito e debiti della massa è quindi in linea di principio la
dichiarazione di fallimento (cfr. anche Pierre-Robert
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna
1993, p.300; sull’applicazione del principio in caso di pretese fiscali a carattere
periodico, cfr. anche Staehelin,
op.cit. n.15 ad art. 262 LEF; DTF 122 II 221 e rif. ivi). La qualificazione di
una pretesa come debito di massa o come debito del fallito è tuttavia una
questione che dev’essere decisa dal giudice del merito competente e che sfugge
al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza (DTF 113 III 148 ss.106 III
121s.; Amonn/ Gasser, op.cit.,
§42 n.8 p.233; Staehelin, op.cit.
n.33 ad art. 262 LEF). L’amministrazione del fallimento deve, dal canto suo,
comunque esaminare d’ufficio - in via pregiudiziale e con riserva di diverso
parere del giudice del merito - se i crediti insinuati vanno iscritti in
graduatoria oppure se sono da ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3
in fine), atteso che l’iscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente
riconosciuta come debito di massa è da considerarsi nulla con effetto
retroattivo (DTF 106 III 123s. e rif. ivi). Rientra invece nel potere di
cognizione dell’autorità di vigilanza l’esame della corretta applicazione da
parte dell’amministrazione delle norme di ripartizione, in particolare degli
art. 261 ss. LEF e art. 82 ss. RUF.
-
In
concreto l’UF sulla scorta della sentenza 28 aprile 1997 della II CCA ha
stralciato dall'elenco oneri della part. __________ RFD di __________ le
pretese fiscali notificate dallo __________ e dal __________, qualificandole
come “Spese di massa a carico del prezzo di aggiudicazione”.
L’esame
definitivo della qualifica delle pretese fatte valere dallo __________ è
demandato al giudice del merito - in concreto alla II CCA - che si è espressa
oltre che sull’esistenza e sul quantum della pretesa fiscale, anche sulla
natura di debito di massa. Di conseguenza il ricorso si rivela, su tale punto,
infondato.
- La ricorrente contesta inoltre l’ammontare degli interessi dovuti
per imposte cantonali arretrate per gli anni 1989/1992. Orbene con le proprie
osservazioni 15 luglio 1999 lo __________, accogliendo le richieste della
__________, riconosce che l’ammontare degli interessi fatti valere dall’ente
pubblico risulta essere il seguente:
Di
conseguenza il ricorso, limitatamente a tale questione, risulta superato dagli
eventi.
-
contesta il riconoscimento definitivo dell’ipoteca legale a favore della
__________ inserita al punto 6 dello stato di riparto, in quanto tale ipoteca
risulta essere stata iscritta ad elenco oneri unicamente in via supercautelare
il 14 gennaio 1992.
Secondo
l’art. 125 RFF per ogni fondo deve essere compilato un elenco oneri, il quale
forma parte integrante della graduatoria del fallimento (cfr. art. 125 cpv. 2
RFF). Se un creditore intende contestare il credito e il grado di un altro
creditore deve promuovere, contro l’interessato, l’azione di contestazione
della graduatoria davanti al giudice del fallimento entro venti giorni dalla
pubblicazione del deposito della graduatoria ( art. 250 LEF).
Incassata
la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria,
l’amministrazione compila lo stato di ripartizione e il conto finale (art. 261
LEF). Il Tribunale federale ha stabilito che qualora l’iscrizione definitiva di
un’ipoteca degli artigiani e degli imprenditori non sia, al momento dell’apertura
del fallimento, oggetto di un processo ai sensi dell’art. 63 RUF, occorre
decidere su tale iscrizione nella procedura di graduazione. Il diritto di pegno
non può più essere fatto valere nel fallimento, se l’artigiano, rispettivamente
l’imprenditore, non ha interposto un’azione di contestazione della graduatoria
contro il rifiuto d’inserire il diritto di pegno nell’elenco degli oneri e la
graduatoria è cresciuta in giudicato. (DTF 119 III 124 ss.).
-
Nel caso in esame la pretesa della __________, garantita da
ipoteca legale ex art. 837 CC, iscritta in via supercautelare il 14 gennaio
1992, è stata inserita ad elenco oneri della part. __________ RFD di
__________, depositato in 17 luglio 1996 senza provocare alcuna contestazione.
La ricorrente, allo scopo di contestare la pretesa in oggetto, avrebbe dovuto
introdurre un’azione di contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF nei
confronti della __________. Di conseguenza non essendo stato impugnato l’elenco
oneri della part. __________ RFD di __________, il credito di fr. 189'669.90
garantito da ipoteca legale degli artigiani a favore della __________, iscritto
al punto 6, dello stato di riparto impugnato, è divenuto definitivo. La censura
sollevata dalla __________ si rivela quindi manifestamente tardiva.
-
Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame.
Sulle
spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati gli art. 250 e 261 LEF, 125 RFF
pronuncia: 1. Il ricorso 19 giugno 1999 di __________, è parzialmente accolto.
1.1. Gli
importi riconosciuti allo __________ a titolo di interessi ammontano a:
1.2. Di
conseguenza è fatto ordine all’UF di Lugano di procedere alla rettifica dello
“stato di riparto provvisorio” della part. __________ RFD di __________,
conseguente alla pregressa modifica.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UF di Lugano, Viganello
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster