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Numero d'incarto:
15.1999.119
Data decisione, Autorità:
20.04.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00119
Lugano
20 aprile
2000/FP/fc/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 24 giugno 1999 di
patr. dall'avv. __________
contro l’operato dell’UEF di Locarno
nell’ambito della procedura di ritenzione n. __________ promossa nei confronti
della ricorrente da
patr. dall'avv. __________
richiamata l’ordinanza
presidenziale 13 luglio 1999, con la quale al ricorso non è stato
concesso l’effetto
sospensivo;
viste
le osservazioni 16 agosto 1999 dell’UEF di Locarno
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________
è una società operante nel settore della vendita di abbigliamento e calzature.
Essa svolge la propria attività ad __________ nei locali di proprietà di
__________.
B. In
data 18 maggio 1999 __________ ha fatto spiccare nei
confronti della __________ il precetto esecutivo n.
__________ di fr.45'780.- esercitando nel contempo il diritto di ritenzione ex
art. 268 CO per le pigioni scadute relative al periodo febbraio-maggio 1999.
L’UEF di Locarno ha allestito il 18 maggio 1999 un primo inventario degli
oggetti vincolati dal diritto di ritenzione.
C. A seguito di contestazioni da parte della debitrice
l’UEFdi Locarno, dopo averlo più volte modificato, procedeva
in data 15 giugno 1999 alla notifica del verbale d’inventario degli oggetti
vincolati dal diritto di ritenzione nell’esecuzione n. __________.
D. Con ricorso 24 giugno la __________ si aggrava contro tale atto
formulando il seguente petitum:
“Il ricorso è accolto.
Di conseguenza, la procedura d’inventario di cui alla ritenzione
__________ 1999 dell’UEF di Locarno, ed in particolare il verbale di tale
Ufficio intimato alla __________ in data 15.06.1999 (nonché ogni altro) è
riformato tenendo conto di quanto segue:
vanno inventariati unicamente gli oggetti
facenti parte dell’arredamento mobiliare del negozio, ad esclusione delle
posizioni di arredamento figuranti ai n. 11, 24, 26, 27 e 28 del verbale in
oggetto e ad esclusione delle calzature di cui alle posizioni dal n. 29 al n.
36 del verbale in oggetto;
il totale esposto va rivalutato in almeno fr.
70'000.--;
va tenuto conto dell’ulteriore acconto pagato,
pari a fr. 890.--, per cui il relativo credito si riduce a fr. 22'890.—e gli
oggetti inventariati (arredamento mobiliare) vanno ulteriormente limitati sino
a concorrenza di fr. 22'890.--;
solo in via subordinata e rimanendo
contestata la pignorabilità delle calzature le stesse andrebbero, se del caso,
valutate in almeno fr. 90.— il paio.”
E.
Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà,
se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto:
1.Giusta l’art. 283 cpv. 1 LEF anche prima di iniziare l’esecuzione,
il locatore di locali commerciali può domandare l’assistenza dell’ufficio di
esecuzione per la provvisoria tutela del suo diritto di ritenzione. L’ufficio
fa l’inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa al
locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di realizzazione del
pegno (art. 283 cpv. 3 LEF). Sono esenti dal diritto di ritenzione gli oggetti
che non potrebbero essere pignorati dai creditori del conduttore (cfr. art. 268
cpv. 3 CO; Anton K. Schnyder/M. Andreas Wiede, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.26 ad art. 283 LEF). La dottrina e la
giurisprudenza hanno negato la qualifica di strumenti di lavoro di un
commerciante ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 n.3 LEF alle merci destinate alla
vendita e agli oggetti offerti in locazione (DTF 113 III 77; Georges Vonder
Mühll; Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.13 ad art. 92
LEF).
Di
conseguenza la richiesta della ricorrente d’inventariare unicamente gli oggetti
facenti parte dell’arredamento del negozio, tralasciando le calzature destinate
alla vendita, non può essere accolta, poiché non si tratta di beni
impignorabili ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF.
-
sostiene che l’UEF di Locarno avrebbe dovuto limitare l’inventario agli oggetti
dell’arredamento meno necessari.
L’art. 95
cpv. 1 LEF stabilisce che, si devono pignorare in primo luogo i beni mobili,
compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili ex art. 93 LEF. Sono
pignorati anzitutto gli oggetti di commercio quotidiano, ma i meno necessari
prima degli indispensabili. I beni immobili possono essere pignorati soltanto
in quanto quelli mobili non bastino a coprire il credito (art. 95 cpv. 2
LEF).Tali indicazioni non sono in alcun modo vincolanti. L’ufficiale può
scostarsi da quest’ordine qualora le circostanze lo giustifichino o se il
creditore o il debitore di comune accordo lo richiedono (art. 95 cpv. 4bis LEF;
Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997,,§
22 n. 41, p. 157). L’Ufficio può inoltre derogare a tale regola nel caso in cui
la richiesta di una parte appaia giustificata ( cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
SchKG, Zurigo 1997, n. 23 ad art. 95). La soluzione prospettata dall’ufficio di
esecuzione deve permettere di tutelare sufficientemente gli interessi dei
creditori (cfr. art. 95 cpv. 5 LEF). Infatti nel caso in cui gli interessi del
debitore e del creditore collidano, prevalgono questi ultimi (cfr.
Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 24 ad art. 95).
Orbene,
l’UEF di Locarno ha agito correttamente inventariando tutti gli oggetti facenti
parte dell’arredamento del negozio locato, in quanto solo in tal modo è
possibile garantire la copertura del credito, così come sancito dall’art. 97
cpv. 2 LEF e quindi tutelare gli interessi del creditore.
-
Secondo la
ricorrente l’Ufficio sarebbe incorso in un errore di apprezzamento nell’ambito
della valutazione dell’arredamento, il quale andrebbe stimato almeno in fr.
70'000.—. La debitrice chiede quindi una nuova valutazione ai sensi dell’art.97
cpv. 1 LEF. La dottrina ritiene applicabile per analogia anche agli oggetti
mobili l’art. 9 cpv. 2 RFF secondo cui ogni parte interessata può entro il
termine di ricorso contro il pignoramento e previo deposito delle spese
occorrenti, chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di
periti (Bénédict Foex, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998,
n.16-19 ad art. 97 LEF; Amonn/Gasser, op. cit. § 22 n.50, p. 158). Di
conseguenza l’UEF di Locarno dovrà procedere ad una nuova stima dei beni
pignorati con l’ausilio di un perito, previo versamento delle spese da parte
della __________. Si ricorda tuttavia che l’assenza della stima peritale non
inficia il pignoramento che resta operante.
-
Per quanto
concerne l’acconto di fr. 890.-- pagato dalla __________, con lettera 10 agosto
1999 il legale di __________ ha confermato che la procedura esecutiva resta in
vigore per l’importo di fr. 22'900.--. Il ricorso si rivela quindi, su tale
punto, superato
-
Ne consegue il
parziale accoglimento del gravame.
Sulle
tasse e le ripetibili, protestate dalle ricorrente, occorre ricordare a futura
memoria che - benché la
gratuità
della procedura sia contraria al sistema di diritto
amministrativo
in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF
(Jean -
François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,
Commentaire
de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II,
Berna
1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato
codificato
per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1
primo
periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons. 2a)
. Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.
62 cpv. 2
OTLEF).
Richiamati gli art. 92,
95 e 97 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 24 giugno 1999 di __________, è
parzialmente accolto.
-
E’ fatto ordine all’UEF di Locarno di determinarsi come al
considerando 3 di questa sentenza.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all'UEF di Locarno
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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