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Numero d'incarto:
15.1999.120
Data decisione, Autorità:
19.01.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00120
Lugano
19 gennaio
2000
FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso
30 giugno 1999 di
contro
l’operato dell’UE di Lugano, in
particolare contro l'avviso di pignoramento 22 giugno 1999, di cui viene
chiesto l'annullamento; la ricorrente chiede pure la cancellazione dei PE n.
__________ e __________ fatti spiccare contro di lei da
viste
le osservazioni 12 luglio 1999 di __________;
13
luglio 1999 dell'UE di Lugano;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ del 12 giugno 1997 __________ (in seguito __________) ha
escusso __________ per una somma di fr. 540.90. L'escussa ha interposto
opposizione. __________ ha poi fatto spiccare il PE n. __________ del 1° marzo
1999 per fr. 1'002.25, contro il quale l'escussa ha pure interposto
opposizione.
B. Con
scritto 1° giugno 1999 __________ ha postulato il proseguimento dell'esecuzione
n. __________, allegando la propria decisione di rigetto dell'opposizione 16
aprile 1999 munita dell'attestazione che "nessuna opposizione è stata
interposta a tutt'oggi contro la presente decisione presso la nostra
cassa". L'ufficio ha dato seguito alla domanda di __________ inviando alle
parti l'avviso di pignoramento 22 giugno 1999.
C. Con
ricorso 30 giugno 1999 __________ si è aggravata contro l'avviso di
pignoramento. Sostiene di aver interposto tempestiva opposizione contro la
decisione 16 aprile 1999 della __________, producendo copia della ricevuta
dell'invio raccomandato. Siccome le due decisioni dell'escutente di rigetto
delle opposizione ai due PE indicati sono state da lei contestate ormai da
lungo tempo, ritenuto che, a suo dire, a stregua dell'art. 86 LAMal la
decisione su opposizione dell'assicurato dovrebbe essere emanata entro 30
giorni, __________ postula la cancellazione dei PE n. __________ e __________.
La ricorrente sarebbe in attesa della decisione della cassa relativa al primo
PE addirittura dal 26 novembre 1997 (cfr. lettera di pari data Tribunale
cantonale delle assicurazioni, doc. 4).
D. Con osservazioni 12 luglio 1999 __________, preso atto
dell'opposizione ancora pendente, ha ritirato la domanda di proseguire
l'esecuzione n. __________. I due PE non potrebbero comunque essere cancellati,
essi non sarebbero scaduti ritenuto che la procedura ex art. 85 ss. LAMal
sarebbe ancora pendente.
Considerato
in diritto: 1. Il ritiro della domanda di proseguimento nell'esecuzione n.
__________ da parte di __________ impone l'annullamento dell'avviso di
pignoramento 22 giugno 1999.
- Per
l'art. 8a cpv. 3 LEF gli uffici d'esecuzione non possono dar notizia a terzi
circa procedimenti esecutivi:
a) nulli o annullati in
seguito a impugnazione o a decisione giudiziale;
b) per i quali il
debitore ha esercitato con successo l'azione di ripetizione dell'indebito;
c) per
i quali il creditore ha ritirato l'esecuzione.
Per
i terzi, il diritto di consultazione si estingue cinque anni dopo la chiusura
del procedimento (art. 8a cpv. 4 primo periodo LEF), ritenuto che - decorso
tale periodo - estratti sono rilasciati soltanto ad autorità giudiziarie o
amministrative per procedimenti pendenti presso di loro (art. 8a cpv. 4 secondo
periodo LEF), cfr. sul tema Flavio Cometta, Nouveautés législatives fédérales
et cantonales en matière de poursuite pour dettes et faillite significatives pour
l'activité bancaire -Thèmes choisis, in: Les banques et la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite - Les effets sur le marché suisse de la nouvelle législation
fédérale, Séminaire tessinois de droit bancaire vol. 3, Vezia/Bellinzona 1998,
p. 39-41.
Al
registro delle esecuzioni vanno iscritte tutte le esecuzioni di qualunque
specie, con l'indicazione del loro evolvere cronologico e con l'iscrizione del
loro risultato per mezzo di iniziali, ritenuto che la lettera E significa
estinzione dell'esecuzione (art. 10 del Regolamento sui formulari e i registri
da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla contabilità, del 5
giugno 1996 [Rform, in: RS 281.31]);
-
Benché
gli uffici d'esecuzione non possano dare notizia a terzi di procedimenti
esecutivi che rientrano nella previsione legislativa ex art. 8a cpv. 3 LEF e
avuto riguardo ai limiti temporali dell'art. 8a cpv. 4 LEF, le iscrizioni nel
registro delle esecuzioni non possono essere tolte nella loro interezza ("einfach
vernichtet", cfr. Kurt Amonn / Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 6. ediz., Berna 1997, § 4 n. 24, p. 18) ma vanno completate
con le note indicazioni letterali e i giustificativi corrispondenti devono essere
conservati secondo le modalità previste dal Regolamento sulla conservazione dei
documenti relativi alle esecuzioni ed ai fallimenti, del 5 giugno 1996 (RCDoc,
in: RS 281.33). Resta esclusa ogni ipotesi di radiazione dell'esecuzione dal
registro delle esecuzioni, la nullità avendo quale effetto diretto solo che non
si potrà comunicare a terzi l'informazione sull'esecuzione nulla (DTF 115 III
26 cons. 1; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, vol. I (Art. 1-158), 4. ed., Zurigo 1997, n. 8 ad art. 22 LEF, p.105);
-
Nel
caso di specie la ricorrente reputa che le due esecuzioni siano da radiare
poiché perente per il decorso infruttuoso del termine di un anno di validità
dei precetti esecutivi in conformità dell'art. 88 cpv. 2 LEF.
Ora,
a prescindere dalla questione di sapere se il termine è effettivamente scaduto,
va comunque rilevato che la perenzione ex art. 88 cpv. 2 LEF del diritto di
chiedere la prosecuzione dell'esecuzione non rientra nelle ipotesi previste dall'art.
8a cpv. 3 e 4 LEF. Non si può pertanto accedere alla domanda di cancellazione
dei PE n. __________ e __________, così come richiesto dall'escussa.
- Il
ricorso, per quanto ricevibile, deve essere parzialmente accolto. Non si
prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli
art. 8a cpv. 3 e 4, 17, 88 LEF, 85 ss. LAMal,
pronuncia 1. Il ricorso 30 giugno 1999 __________,
nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza è annullato l'avviso di pignoramento 22 giugno 1999.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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