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Numero d'incarto:
15.1999.121
Data decisione, Autorità:
22.10.1999, CEF
Incarto n.
15.1999.00121
Lugano
22 ottobre 1999
/FA/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nel
procedimento promosso su segnalazione/denuncia 6 luglio 1999 di
(patr. dall'avv.
__________)
contro
l'operato
di __________ e __________ quale amministrazione speciale del
fallimento __________
richiamato il
verbale 7 ottobre 1999 di audizione dei signori __________ e __________;
ritenuto
in fatto: A. Con
segnalazione 6 luglio 1999 a questa Camera, __________ ha esternato le sue
perplessità circa l'attività di __________ quale amministratore speciale del
fallimento __________. In particolare egli ritiene che sia incompatibile
l'attività di amministratore del fallimento con quella di amministratore unico
della __________.
B. All'udienza
7 ottobre 1999 __________ ha precisato che la sua nomina quale amministratore
unico della __________, di cui __________ deteneva l'intero pacchetto
azionario, era stata decisa dalla Delegazione dei creditori allo scopo di
comprimere i costi e tutelare al meglio gli interessi della massa. La rimunerazione
quale amministratore della __________ contemplava unicamente una cifra di base
ammontante a fr. 1'000.–/1'500.– all'anno. __________ revisore della
__________, ha dichiarato di aver fatturato il minimo previsto dalla Tariffa
dei fiduciari del Canton Ticino: fr. 500.– all'anno.
C. Con
missiva 8 ottobre 1999 __________ ha prodotto a questa Camera la fattura 5
settembre 1997 emessa da __________ nei confronti della __________ e relativa
al mandato di revisione per gli anni 1994, 1995 e 1996 per un importo totale di
fr. 798.75. __________ ha pure prodotto la sua fattura 31 dicembre 1997
concernente l'attività di amministratore della __________ per l'anno 1997. Vi
risulta un importo di fr. 1'500.– quale indennità amministratore unico oltre a
ulteriori fr. 1'500.– per "prestazioni diverse per l'anno 1997",
maggiorati dell'IVA per un totale di fr. 3'195.–. Il segnalato ha pure prodotto
i verbali delle riunioni della delegazione dei creditori di data 23 dicembre
1996, 24 marzo, 21 maggio e 12 giugno 1997 da cui risulta l'accordo dei
delegati alla nomina ad amministratore unico di __________ e della copertura
delle relative spese ad opera della massa fallimentare.
Considerato
in diritto: 1. La
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità
disciplinare è competente ex art. 11 LALEF a determinarsi sulle sanzioni
disciplinari – previste dall'art. 14 cpv. 2 LEF – da infliggere ai funzionari e
impiegati dell'Ufficio d'esecuzione e fallimenti nell'esercizio delle loro
funzioni istituzionali. Tale competenza si estende anche all'amministrazione
fallimentare speciale in virtù dell'art. 241 LEF. La misura disciplinare implica
criteri di adeguatezza in stretto rapporto con l'organizzazione degli uffici di
esecuzione e fallimenti, di competenza esclusiva dei Cantoni in conformità
dell'art. 2 cpv. 5 LEF. Sugli aspetti procedurali, cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5
all'art. 3 LPR, con il rilievo che il denunciante non assume qualità di parte.
-
A
norma dell'art. 240 LEF l'amministrazione del fallimento cura gli interessi
della massa e provvede alla sua liquidazione. Tra i compiti della delegazione
dei creditori rientra pure la vigilanza sulla gestione dell'amministrazione e
l'opposizione ad ogni provvedimento contrario agli interessi dei creditori
(cfr. art. 237 cpv. 3 n. 1 LEF).
-
In
concreto la nomina di uno degli amministratori del fallimento __________ quale
amministratore unico della __________ deve essere ritenuto un provvedimento preso
nell'interesse dei creditori. Va infatti rilevato che l'intero pacchetto
azionario della __________, di proprietà del fallito, è passato alla massa fallimentare
ex art. 197 LEF. Ritenuto che la società è controllata dalla massa, la nomina
di __________ risponde sicuramente ai requisiti di praticità e di economicità
imposti ai provvedimenti di un amministratore fallimentare. Quest'ultimo
conosce infatti l'intera problematica fallimentare ed è in grado di mettere in
atto al meglio quelle sinergie che potenzialmente esistono tra i beni del
fallito e quelli della società. Non vi è poi conflitto di interessi tra le due
cariche, ritenuto che lo scopo principale dell'amministratore unico è quello di
agire nell'interesse degli azionisti, organo che in casu si confonde con la
massa fallimentare. Tale modo di agire è stato poi avallato dalla delegazione
dei creditori che hanno pure concordato di far assumere alla massa fallimentare
le spese di gestione della società anonima. Questa Camera ha d'altronde già
riconosciuto, nel principio e nell'ammontare, i costi di gestione della
__________ quali spese di massa (cfr. sentenza CEF 11 novembre 1998). La
fattura di __________ che, contrariamente alla sua dichiarazione nel corso
dell'udienza non contempla unicamente l'indennità di base, deve comunque essere
considerata congrua e non contraria agli interessi dei creditori del
fallimento.
La
posizione di __________ nel ruolo di revisore della __________, nemmeno
considerata dal denunciante, deve essere valutata analogamente a quella di
__________ e quindi avallata.
- Accertata
la compatibilità delle due funzioni assunte da __________, diversa è la
questione circa l'espletamento delle stesse. Nella sua segnalazione, __________
sembra adombrare un'attività di amministratore unico non sempre in linea con
gli interessi della massa. Dall'istruttoria è emersa una certa difficoltà
oggettiva nei rapporti con il fallito __________ (cfr. verbali delle riunioni
della delegazione dei creditori) mentre non traspaiono indizi di un agire
negligente da parte di __________. Nemmeno da questo punto di vista si
giustifica quindi un intervento dell'autorità di vigilanza. È opportuno
rilevare che vi sarà maggiore chiarezza a conclusione della procedura
fallimentare che __________ e __________ hanno prospettato per febbraio/marzo
Richiamati gli
art. 14 cpv. 2, 237 e 240 LEF e 11 LALEF,
pronuncia: 1. La
segnalazione /denuncia 6 luglio 1999 di __________, è evasa nel senso che non
vi sono i presupposti per un intervento dell'autorità di vigilanza nei
confronti dello __________.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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