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Numero d'incarto:
15.1999.127
Data decisione, Autorità:
03.08.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00127
Lugano
3 agosto 1999/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 23 luglio 1999 di
contro
l’operato
dell’amministrazione fallimentare speciale del fallimento __________ e
meglio contro la pubblicazione apparsa sul FUSC del __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando
in diritto:
che in data 31 marzo 1999
il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 , su istanza dall’amministratore
speciale dott. __________, ha decretato la sospensione del fallimento
__________ per mancanza di attivi;
che sul FUSC n. __________
del __________ è stata pubblicata la chiusura del fallimento per mancanza di
attivi nel caso in cui nessun creditore anticipi entro dieci giorni, fr.
25’000.-- per il proseguimento della procedura in via sommaria;
che con ricorso 23
luglio 1999 __________ si aggrava contro la sospensione per mancanza di attivi
del fallimento __________ e la sua continuazione in via sommaria sostenendo
l’esistenza di attivi, segnatamente una villa e un terreno in __________, atti
a coprire i costi della procedura ordinaria;
che per l’art. 9 cpv. 2
LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può determinarsi sul merito del ricorso
già in sede di decisione sull’effetto sospensivo o al momento della ricezione
della copia del ricorso per conoscenza, atteso che nel caso di reiezione del
gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito
(cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2.2. ad art. 9);
che il ricorso 23 luglio
1999 __________ è stato direttamente trasmesso a questa Camera;
che il decreto di
sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi è impugnabile
unicamente con i rimedi di diritto cantonale, essendo escluso il ricorso all’Autorità
cantonale di vigilanza (cfr. Urs Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG III,
Basilea, Ginevra, Monaco, 1998, n. 8 ad art. 230 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
SchKG, Zurigo 1997/1999, n. 8 ad art. 230 LEF);
che il ricorrente pur
impugnando formalmente la pubblicazione della continuazione del fallimento in
via sommaria, in realtà si aggrava contro la sua sospensione per mancanza di
attivi ex art. 230 LEF
che il gravame deve quindi
essere dichiarato irricevibile senza la necessità di atti istruttori,
sollevando lo stesso questioni sottratte al potere di cognizione di questa
Camera;
che non si prelevano spese
(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di
diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 230 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 23 luglio 1999
__________, è irricevibile
-
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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