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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1999.138
Data decisione, Autorità:
13.08.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00138
Lugano
13 agosto 1999 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 /21 luglio 1999
di
contro
l’operato
dell’UE di Lugano nell’esecuzione n.__________ promossa nei confronti del
ricorrente da
rappr.
da__________
viste le osservazioni 11 agosto dell’UE
di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in
diritto:
che
__________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio
credito;
che
il 25 giugno 1999 l’UE di Lugano ha notificato alla debitrice l’avviso di
pignoramento, previsto per il 27 agosto 1999;
che
con ricorso 12 / 21 luglio 1999 __________ si è aggravata contro l’avviso di
pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa da __________, sostenendo
di non poter pagare l’importo richiesto, in quanto non lavora e non possiede
beni pignorabili;
che
con osservazioni 11 agosto 1999 l’UE di Lugano chiede la reiezione del gravame
per tardività;
che
nel caso di specie __________ ha inoltrato ricorso solo in data 21 luglio 1999
e ciò malgrado il gravame sia datato 12 luglio 1999;
che
il 25 giugno 1999 l’UE di Lugano ha fissato il pignoramento per il 27 agosto
1999 dandone avviso alla debitrice;
che
in concreto il ricorso inoltrato il 21 luglio 1999, come risulta dalla busta di
spedizione, si rivela manifestamente tardivo;
che
inoltre le contestazioni sollevate dal ricorrente concernono unicamente
questioni di merito sottratte al potere di cognizione di questa Autorità di
vigilanza;
che
il gravame deve quindi essere dichiarato irricevibile;
che
non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è
disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 90 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 12 / 21 luglio 1999 __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
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Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UE di Lugano
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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