AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.140
Data decisione, Autorità: 23.08.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00140
Lugano 23 agosto 1999 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 luglio 1999 di
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il pignoramento di salario 24 giugno 1999 nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente
viste le osservazioni
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.
B. Il 24 giugno 1999 l’UE di Lugano procedeva al pignoramento presso il __________ della quota del salario percepito dall’escusso eccedente il minimo vitale, determinato sulla base del seguente calcolo:
Minimo di esistenza
importo base fr. 1’025.--
figli minorenni fr. 200.--
locazione fr. 690.--
riscaldamento fr. 50.--
totale fr. 1’965.--
C. Con ricorso 15 luglio 1999 __________ si aggrava contro il pignoramento di salario sostenendo che il calcolo eseguito dall’UE di Lugano sarebbe errato e postula quindi il riconoscimento del seguente minimo di esistenza:
locazione fr. 1’000.--
elettricità fr. 28.40
acqua fr. 16.70
telefono fr. 80.--
cassa malati fr. 270.--
pasti a domicilio fr. 290.--
pasti fuori domicilio fr. 360.--
spese per la casa fr. 100.--
spese per i figli fr. 200.--
totale fr. 2’345.10
D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto:
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
Secondo il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera (in seguito: Tabella) l’importo base per persona singola che vive sola ammonta fr. 1’025.-- al mese.
Il ricorrente pretende il riconoscimento di fr.290.- per i pasti a domicilio, fr. 80.-- per spese telefoniche, Fr. 28.40 per spese di elettricità, nonché fr. 16.70. Queste spese non possono però dar luogo a nessun supplemento, essendo le stesse già comprese nell’importo base mensile di fr. 1’025.--.
Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).
Nel caso in esame l’escusso ha preteso il riconoscimento di fr. 1’000.-- a titolo di canone locatizio per l’appartamento di 1 ½ locali che occupa da sola a __________. Orbene dagli atti risulta che l’affitto pagato dall’escusso ammonta a fr. 690.-- mensili, così come riconosciuto dall’UE di Lugano. Di conseguenza non è possibile accordare ulteriori deduzioni
Nel caso di specie il ricorrente non paga il premio della cassa malati, essendo la __________ tra i creditori che hanno promosso l’esecuzione nei confronti di __________. Orbene, ritenuto che dal verbale di pignoramento risulta che fra i creditori vi è la cassa malati __________, avendo il debitore richiesto il riconoscimento dell’importo di fr. 270.-- relativo al premio della cassa malati, tale voce di spesa non può essere inserita nel calcolo del minimo di esistenza. Per quanto attiene alle spese per le figlie l’UE di Lugano ha già riconosciuto alla voce “figli minorenni” l’importo di fr. 200.-- richiesto dal ricorrente e ciò malgrado le figlie vivano con la madre. Ne consegue che non è possibile operare ulteriori deduzioni.
Il punto 2.4.3 della Tabella prevede per chi è costretto a prendere pasti fuori dell’economia domestica un importo da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale. Dagli atti risulta che Il debitore esercita l’attività di impiegato presso il __________ a __________. Egli può quindi rientrare tutti i giorni al proprio domicilio, situato anch’esso a __________, per prendere i pasti. L’UE di Lugano ha quindi agito correttamente non avendo riconosciuto alcun importo per pasti fuori domicilio.
Ne consegue la reiezione del gravame.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
pronuncia:
Il ricorso 15 luglio 1999 __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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