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Numero d'incarto:
15.1999.144
Data decisione, Autorità:
27.09.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00144
Lugano
27 settembre 1999 /FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 18 agosto 1999 di
contro
l'operato
dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona nelle otto esecuzioni
promosse contro la ricorrente dagli 8 creditori indicati nell'estratto 16
agosto 1999 dell'UEF di Bellinzona
in materia di
annullamento o estinzione dell'esecuzione;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto
che
tra l'11 marzo 1994 e il 6 luglio 1998 sono stati notificati a __________ otto
precetti esecutivi, cui l'escussa ha interposto opposizione;
che
il 16 agosto 1999 __________ ha chiesto all'UEF di Bellinzona la cancellazione
delle esecuzioni;
che
con provvedimento 16 agosto 1999 l'UEF di Bellinzona ha respinto la domanda di
cancellazione, mancando le corrispondenti dichiarazioni di ritiro da parte dei
creditori procedenti o il giudizio di merito sull'azione di accertamento
negativo riferita alle otto esecuzioni;
che
con tempestivo ricorso 18 agosto 1999 l'escussa ha chiesto che venga ordinato all'UEF
di Bellinzona di procedere alla cancellazione delle otto esecuzioni promosse
contro __________, atteso che:
-
quattro esecuzioni (n) sono "scadute da anni" e sono peraltro
già state pagate, anche se i precettanti non hanno dichiarato all'UEF di Bellinzona
il ritiro delle esecuzioni;
-
quattro esecuzioni (n. __________) "sono state emesse senza
giustificazione" e "non proseguono malgrado i nostri richiami";
-
il diritto di consultazione ex art. 8a LEF a favore dei terzi è di pregiudizio
per la ricorrente, nel senso che può essere data ai terzi un'immagine negativa
della sua forza finanziaria, non corrispondente alla realtà dei fatti;
che
dal profilo procedurale si può prescindere, visto l'esito, dal previo invio del
gravame ex art. 4 cpv. 1 LPR all'UEF di Bellinzona quale organo d'esecuzione
forzata competente per la fase istruttoria;
che
non occorre richiedere osservazioni agli otto precettanti e all'organo
d'esecuzione, atteso che - nell'ipotesi di un giudizio di reiezione d'acchito
del gravame - non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato
sentito, mentre il ricorrente ha già avuto modo di far valere compiutamente i
suoi diritti processuali con l'atto di ricorso (CEF 3 agosto 1999 in re R. H.,
29 gennaio 1999 in re F. O. c. U. SA; Flavio Cometta, Commentario alla LPR,
Lugano 1998, n. 2.2.2 all'art. 9 LPR, p. 183 s.);
che
per l'art. 8a cpv. 3 LEF gli uffici d'esecuzione non possono dar notizia a
terzi circa procedimenti esecutivi:
a) nulli o annullati in seguito a impugnazione o a decisione giudiziale;
b) per i quali il debitore ha esercitato con successo l'azione di
ripetizione dell'indebito;
c) per i quali il creditore ha ritirato l'esecuzione;
che
per i terzi, il diritto di consultazione si estingue cinque anni dopo la
chiusura del procedimento (art. 8a cpv. 4 primo periodo LEF), ritenuto che -
decorso tale periodo - estratti sono rilasciati soltanto ad autorità
giudiziarie o amministrative per procedimenti pendenti presso di loro (art. 8a
cpv. 4 secondo periodo LEF), cfr. sul tema Flavio Cometta, Nouveautés
législatives fédérales et cantonales en matière de poursuite pour dettes et faillite
significatives pour l'activité bancaire -Thèmes choisis, in: Les banques et la loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite - Les effets sur le marché suisse
de la nouvelle législation fédérale, Séminaire tessinois de droit bancaire
vol. 3, Vezia/Bellinzona 1998, p. 39-41;
che
al registro delle esecuzioni vanno iscritte tutte le esecuzioni di qualunque
specie, con l'indicazione del loro evolvere cronologico e con l'iscrizione del
loro risultato per mezzo di iniziali, ritenuto che la lettera E significa
estinzione dell'esecuzione (art. 10 del Regolamento sui formulari e i registri
da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla contabilità, del 5
giugno 1996 [Rform, in: RS 281.31]);
che,
benché gli uffici d'esecuzione non possano dare notizia a terzi di procedimenti
esecutivi che rientrano nella previsione legislativa ex art. 8a cpv. 3 LEF e
avuto riguardo ai limiti temporali dell'art. 8a cpv. 4 LEF, le iscrizioni nel
registro delle esecuzioni non possono essere tolte nella loro interezza ("einfach
vernichtet", cfr. Kurt Amonn / Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 6. ediz., Berna 1997, § 4 n. 24, p. 18) ma vanno completate
con le note indicazioni letterali e i giustificativi corrispondenti devono
essere conservati secondo le modalità previste dal Regolamento sulla
conservazione dei documenti relativi alle esecuzioni ed ai fallimenti, del 5
giugno 1996 (RCDoc, in: RS 281.33);
che
resta esclusa ogni ipotesi di radiazione dell'esecuzione dal registro delle
esecuzioni, la nullità avendo quale effetto diretto solo che non si potrà
comunicare a terzi l'informazione sull'esecuzione nulla (DTF 115 III 26 cons.
1; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
vol. I (Art. 1-158), 4. ed., Zurigo 1997, n. 8 ad art. 22 LEF, p.105);
che
nel caso di specie la ricorrente reputa che le otto esecuzioni siano da radiare
perché quattro sono state pagate - e comunque sarebbero già perente - e quattro
sono pure perente per il decorso infruttuoso del termine di un anno di validità
dei precetti esecutivi in conformità dell'art. 88 cpv. 2 LEF;
che
la perenzione ex art. 88 cpv. 2 LEF del diritto di chiedere la prosecuzione
dell'esecuzione non rientra nelle ipotesi previste dall'art. 8a cpv. 3 e 4 LEF;
che
non si può pertanto accedere alla domanda di cancellazione delle otto
esecuzioni così come richiesto dall'escusso;
che
la disciplina dell'istituto dell'annullamento dell'esecuzione per intervenuta
estinzione del debito con i relativi interessi e le spese è retta dagli art. 85
e 85a LEF, riservata la possibilità di richiedere al giudice del merito
l'accertamento dell'inesistenza del credito fatto valere con l'esecuzione
(azione di accertamento negativo, valida anche nel nuovo diritto in vigore dal
- gennaio 1997, cfr. DTF 125 III 153 cons. 2d con riferimento a DTF 120 II
20);
che
in siffatta evenienza l'estinzione dell'esecuzione avrebbe determinato
l'apposizione della lettera E nel registro delle esecuzioni in corrispondenza
delle procedure topiche, atteso che in tale registro vanno iscritte tutte le
esecuzioni di qualunque specie, con l'indicazione del loro evolvere cronologico
e con l'iscrizione del loro risultato per mezzo di iniziali e che la lettera E
significa estinzione dell'esecuzione (art. 10 del Regolamento sui formulari e i
registri da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla contabilità,
del 5 giugno 1996 [Rform, in: RS 281.31]);
che
non si sarebbe pertanto potuto accedere all'annullamento delle otto esecuzioni
così come richiesto dalla ricorrente (recte: all'apposizione della lettera E a
valere quale estinzione delle esecuzioni, con la conseguenza che l'organo
d'esecuzione non può più dare notizia a terzi delle procedure estinte [art. 8a
cpv. 3 LEF], salvo l'eccezione prevista all'art. 8 cpv. 4 secondo periodo LEF);
che
il ricorso deve essere respinto;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art.
8a cpv. 3 e 4, 17, 85, 85a e 88 LEF; 4 cpv. 1 e 9 LPR,
PRONUNCIA
-
Il
ricorso 18 agosto 1999 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: __________.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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