AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.145
Data decisione, Autorità: 25.08.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00145
Lugano 25 agosto 1999 FP/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 maggio 1999 di
chiedente
l’autorizzazione alla distribuzione del ricavo della vendita dell’immobile part. __________ RFD di __________, nell’ambito del concordato con abbandono dell’attivo __________
procedura concernente anche
rappr. da __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 7 gennaio 1992 il Pretore supplente della Giurisdizione di Mendrisio Nord ha omologato il concordato con abbandono dell’attivo a favore della __________, nominando quale liquidatore l’avv. __________
che con istanza 25 maggio 1999 l’avv. __________ ha richiesto all’Autorità di vigilanza l’autorizzazione alla distribuzione del ricavo della vendita dell’immobile part. __________ RFD di __________ di pertinenza della __________, a favore di __________ e della __________;
che per l’art. 326 LEF prima di ogni ripartizione , anche provvisoria, i liquidatori sono tenuti a compilare un estratto dello stato di riparto e a tenerlo a disposizione dei creditori per dieci giorni;
che entro tale termine è ammesso il ricorso contro lo stato di riparto all’autorità di vigilanza (art. 326 LEF);
che già in data 7 giugno 1999 questa Camera aveva invitato il liquidatore a voler allestire lo stato di riparto nel concordato con abbandono dell’attivo __________;
che constatato come a tutt’oggi tale atto non sia ancora stato compiuto;
che l’allestimento dello stato di riparto ex art. 326 LEF non necessita dell’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza;
che l’istanza tendente alla concessione dell’autorizzazione alla distribuzione del ricavo della vendita dell’immobile in oggetto si rivela quindi inutile ed inammissibile;
che in via abbondanziale si rileva che la liquidazione concordataria dal 1992 si protrae in termini di tempo inusuali e suscettibili di essere incompatibili con il principio di celerità che connota il diritto esecutivo;
che il liquidatore è invitato a far pervenire entro 30 giorni lo stato del patrimonio e le relazioni ex art. 330 cpv. 2 LEF riferito al 31 dicembre 1998, come pure tutti quelli precedenti per ogni anno a partire dal 31 dicembre 1993;
che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamato l’art. 326 LEF
pronuncia: 1. L’istanza 25 maggio 1999 __________, è irricevibile.
Il liquidatore avv. __________ trasmetterà al Pretore di Mendrisio-Nord quale Autorità giudiziaria inferiore dei concordati, entro 30 giorni quanto richiesto ex art. 330 cpv. 2 LEF.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il Presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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