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Numero d'incarto:
15.1999.157
Data decisione, Autorità:
13.12.1999, CEF
Incarto n.
15.1999.00157
Lugano
13 dicembre
1999 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella procedura ex art. 173 cpv. 2 LEF
avviata da
Pretura di Mendrisio-Nord
relativa alle esecuzioni n. __________, __________ dell'UEF
di Mendrisio promosse, rispettivamente, da
rappr. da __________
rappr. da __________
contro
patr dall'avv. __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________, __________ e __________
hanno promosso, in tempi diversi, un'esecuzione nei confronti di __________.
Dopo l'emanazione delle rispettive comminatorie di fallimento hanno postulato
alla Pretura di Mendrisio-Nord la pronuncia del fallimento dell'escusso. Il
Pretore, esaminando le istanze, ha ravvisato gli estremi per l'applicazione dell'art.
173 cpv. 2 LEF: vi erano seri dubbi circa la validità delle comminatorie di
fallimento, con riferimento all'indicato domicilio dell'escusso. Il primo
giudice ha quindi sottoposto il caso a questa Camera per la verifica
dell'eventuale nullità di atti esecutivi.
B. Con scritto 29 settembre 1999 la
Pretura di Mendrisio-Nord ha prodotto altre tre comminatorie di fallimento nei
confronti di __________ fatte spiccare dal __________ e dalla __________.
C. In
occasione dell'interrogatorio 28 ottobre 1999, __________ ha indicato di essere
domiciliato fiscalmente in __________. Dal 1994 vive e pernotta però di regola
a __________ con la moglie e i due figli, nella casa di proprietà del padre.
Dispone di un permesso di dimora temporaneo L, che gli permette di soggiornare
al massimo per 120 giorni all'anno in Svizzera. Lavora per la società
__________, percependo un salario mensile netto di fr. 4'000.--. E'
proprietario dell'intero capitale sociale (DM 50'000.--) di una società a
garanzia limitata tedesca che gestisce un albergo in __________, dove si reca
una volta al mese per due o tre giorni.
Considerato
in diritto: 1. A norma dell'art. 46 cpv. 1 LEF il
debitore deve essere escusso al suo domicilio. Il domicilio di una persona
corrisponde al luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi
durevolmente, nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più
luoghi (art. 23 cpv. 1 e 2 CC). Di regola il domicilio si situa nel luogo in
cui si pernotta, si trascorre il proprio tempo libero e dove si trovano i
propri effetti personali. Indizi non decisivi per la determinazione del
domicilio sono il deposito dei documenti, il pagamento delle imposte,
l'esercizio del diritto di voto. Sono più importanti i legami familiari e
sociali che il luogo di lavoro (cfr. Ernst F. Schmid, Basler Kommentar zum SchKG,
Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 33 e 36 ad art. 46 LEF).
-
I
debitori che non hanno stabile domicilio possono essere escussi nel luogo di
loro dimora (art. 48 LEF), dove è possibile pure decretarne il fallimento se
rientrano in una delle categorie elencate all'art. 39 LEF (DTF 119 III 53).
-
Un
precetto esecutivo spiccato da un ufficio incompetente ratione loci non è nullo
ma solamente annullabile. Se contro l'atto esecutivo non ci si aggrava tramite
ricorso ex art. 17, il PE mantiene la sua validità. Una comminatoria di
fallimento emanata da un ufficio incompetente è invece nulla poiché viola
prescrizioni emanate nell'interesse di persone che non sono parte nel
procedimento (cfr. art. 22 LEF; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG,
Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art. 22 LEF; Schmid, op. cit., n.
25 ss. ad art. 46 LEF e giurisprudenza ivi citata; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire
de la LP, Vol. I, Losanna 1999, n. 33 e 34 remarques introductives ad art.
46-55 LEF).
-
In
concreto __________ risulta formalmente domiciliato a __________. Il suo
domicilio effettivo, determinante ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 LEF, va però situato
a __________, in __________. Lì l'escusso ha la sua famiglia pernotta
regolarmente, e ha i suoi effetti personali. Il fatto di lavorare in Svizzera e
di potervi soggiornare per, al massimo, 120 giorni all'anno (cfr. Libretto per
stranieri relativo a __________) non giustifica assolutamente di considerare un
domicilio svizzero. Nemmeno si può ritenere l'escusso privo di stabile
domicilio ex art. 48 LEF, né vi sono le condizioni per l'applicazione dell'art.
50 cpv. 1 LEF. Gli altri fori speciali di esecuzione non possono entrare in
considerazione poiché non concernono comunque la procedura fallimentare.
-
Le
comminatorie di fallimento in esame devono quindi essere dichiarate nulle
poiché emesse da un ufficio territorialmente incompetente, essendo l'escusso
domiciliato all'estero. Analoga sorte tocca alle tre comminatorie, prodotte
dalla Pretura a questa Camera con lettera 29 settembre 1999. Ai creditori viene
comunque rammemorato l'istituto del sequestro (art. 271 ss. LEF).
Richiamati gli art. 22, 46 ss.
e 173 cpv. 1 LEF,
pronuncia: 1. Le seguenti comminatorie di fallimento
spiccate dall'UEF di Mendrisio nei confronti del debitore __________ sono
dichiarate nulle:
-
n.
__________ del 3 settembre 1998, promossa da __________;
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n.
__________4 del 14 settembre 1998, promossa __________;
-
n.
__________ del 29 ottobre 1998, promossa __________;
-
n__________
dell'11 novembre 1998, promossa da __________;
-
n.
__________ del 26 febbraio 1999, promossa __________;
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n.
__________ del 23 aprile 1999, promossa da __________.
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Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
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Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
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Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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