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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.159
Data decisione, Autorità: 21.12.1999, CEF
Incarto n. 15.1999.00159
Lugano 21 dicembre 1999 /FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull'istanza 2 agosto 1999 di restituzione del termine per fare opposizione presentata da
nell'esecuzione n. __________ dell'UEF di Bellinzona promossa contro l'istante da
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE __________ del 28 maggio/2 giugno 1999 __________ ha escusso __________ per un presunto credito relativo alle spese di recupero di un'autovettura. L'escusso non ha interposto opposizione. Su domanda di proseguimento 30 giugno 1999 dell'escutente, l'UEF di Bellinzona ha intimato alle parti, il 13 luglio 1999, l'avviso di pignoramento.
B. Con scritto 21 luglio 1999 che afferma di aver inviato all'UEF di Bellinzona, __________ ha interposto opposizione al PE n. __________. Di questo documento, la cui copia è stata prodotta in sede di interrogatorio dall'escusso, non vi è traccia nell'incarto dell'UEF. __________ ha poi postulato la restituzione del termine con lettera 2 agosto inviata all'UEF di Bellinzona (e regolarmente ricevuta) "all'attenzione __________ esecuzioni e fallimenti di Lugano". L'ufficio ha però omesso di far proseguire la richiesta all'autorità competente. Analoga istanza è stata poi formulata dall'escusso l'8 settembre 1999 all'indirizzo della Pretura di Bellinzona che l'ha girata a questa Camera. A mente di __________, un grave incidente della circolazione gli avrebbe procurato importanti disturbi, sia fisici che psichici, che gli avrebbero impedito di comprendere la portata del PE notificatogli e di riconoscere la necessità di interporre opposizione.
Considerato
in diritto: 1. A norma dell'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione al PE deve dichiararlo entro 10 giorni dalla notificazione.
Un ostacolo non imputabile a colpa dell'escusso può essere costituito da una grave malattia che gli impedisca, entro il termine stabilito, di compiere l'atto o di incaricare dell'esecuzione dello stesso un terzo (cfr. Francis Nordmann, , Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 11 ad art. 33 LEF).
Un termine non può iniziare a decorrere durante le ferie, esso può farlo solo a partire dal primo giorno successivo alle stesse (cfr. Bauer, op. cit., n. 54 ad art. 56 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 27 s. ad art. n. 63 LEF).
Si deve quindi ritenere che già prima del secondo ricovero e quindi almeno a partire dal 12 giugno 1999 (ultimo giorno utile per interporre opposizione), l'escusso non fosse in grado di comprendere la portata di un PE. Va quindi ammessa l'esistenza di un impedimento scusabile che è perdurato fino a qualche giorno prima del 21 luglio 1999. In quella data l'escusso sembra aver infatti sollevato opposizione al PE dopo aver chiesto consiglio al suo legale (cfr. interrogatorio 6 ottobre 1999 e copia scritto 21 luglio 1999, prodotto in occasione dell'interrogatorio) ed essere stato interrogato dal Procuratore pubblico il giorno precedente. L'intervento dell'autorità inquirente riguardava dei fatti che vedevano coinvolto pure il titolare della ditta escutente e che stanno alla base delle richieste pecuniarie formalizzate nel PE in esame.
Non è chiaro se la decade di cui all'art. 33 cpv. 4 LEF abbia avuto inizio prima o durante le ferie esecutive(15-30 luglio, art. 56 n. 2 LEF): non è possibile determinare con precisione il giorno in cui è cessato l'impedimento. In applicazione degli art. 56 e/o 63 LEF il termine, a seguito delle ferie esecutive, è comunque scaduto dopo il 2 agosto 1999, giorno nel quale l'escusso ha inoltrato l'istanza di restituzione del termine, che l'UEF di Bellinzona avrebbe dovuto far proseguire a questa Camera ex art. 32 cpv. 2 LEF. Quella stessa comunicazione deve essere considerata pure quale esecuzione dell'atto omesso (opposizione al PE), parimenti tempestiva. Si rivela quindi superfluo l'esame degli effetti giuridici dello scritto 21 luglio 1999, apparentemente mai giunto all'UEF.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 33 cpv. 4 e 74 LEF,
pronuncia: 1. L'istanza di restituzione del termine 2 agosto 1999 __________, è accolta.
Di conseguenza l'opposizione al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona è dichiarata tempestiva.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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