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Numero d'incarto:
15.1999.161
Data decisione, Autorità:
10.08.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00161
Lugano
10 agosto
2000
/FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 26 agosto 1999 di
patr.
dall’ avv. __________
contro
l’operato
dell’UEF di Locarno e meglio contro le condizioni
d’incanto 23 agosto 1999 relative alla part. __________, __________,
- e __________ RFD di __________ nel fallimento di
procedura
concernente anche
viste le
osservazioni
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto:
A. L’8 aprile
1993 è stato decretato il fallimento __________. In data 22 novembre 1993 è
stata nominata un’amministrazione fallimentare speciale nella persona di
__________.
B. In data 24 giugno 1999 l’amministratore del fallimento conferiva
all’UEF di Locarno l’incarico rogatoriale di procedere alla vendita delle part.
__________, __________, __________, ,, __________,
__________, __________ e __________ RFD di __________ di proprietà del fallito.
C. Il 23 agosto 1999 l’UEF di Locarno depositava le condizioni
d’incanto relative agli immobili in oggetto. Nelle condizioni d’incanto si
legge in particolare al punto 7 (n.d.r. viene preso a titolo di esempio quello
della part. __________):
“7. L’aggiudicatario
paga a contanti gli importi seguenti da computarsi sul prezzo di
aggiudicazione:
a) (omissis)
b) le
spese di amministrazione del fondo di fr. 22'125.95, in quanto non siano
coperte dal suo reddito e le spese di realizzazione .”
D. Con ricorso 26 agosto 1999 __________ insorge contro le
condizioni d’incanto contestando l’obbligo dell’aggiudicatario di assumere le
spese di amministrazione del fondo, nonché il loro ammontare.
E. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno e dell’amministratore fallimentare
speciale si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto:
-
Per l’art. 46 cpv. 1 RFF nelle condizioni d’incanto sarà richiesto
il pagamento a contanti da computarsi sul prezzo di aggiudicazione del capitale
dei crediti ipotecari esigibili, degli interessi scaduti, compresi gli
interessi moratori e le spese di esecuzione, delle spese di amministrazione del
fondo, in quanto non siano coperte dal suo reddito, delle spese di
realizzazione ed eventualmente della parte eccedente l’importo totale dei
crediti garantiti da pegno.
-
Nel caso di
specie le condizioni d’incanto prevedono al punto 7 che l’aggiudicatario debba
pagare a contanti, computandole sul prezzo di aggiudicazione, le spese di amministrazione
del fondo, in quanto non siano coperte dal suo reddito e le spese di
realizzazione. Orbene, con le proprie osservazioni l’UEF di Locarno e
l’amministratore fallimentare hanno affermato che gli immobili in questione non
hanno prodotto alcun reddito durante il fallimento, non essendo stati locati.
Inoltre l’amministratore fallimentare speciale ha confermato che le spese di
cui alle condizioni d’incanto non comprendono in alcun modo le spese di
amministrazione del fallimento, ma si riferiscono unicamente a quelle condominiali.
Tale tesi risulta suffragata dal fatto che il fallimento e la conseguente
amministrazione degli immobili si è protratta per ben sette anni, contribuendo
ad aumentare i costi, nonché dal quantum delle spese condominiali. Infatti, si
prenda a titolo di esempio la part. __________ RFD di __________ per la quale a
fronte di un valore di stima peritale di fr. 487'065.-- sono esposti fr.
22'125.95 a titolo di spese di amministrazione, pari a fr. 3'160.85 annui. Si ricorda
tuttavia alla ricorrente che se ritiene eccessive le spese esposte dall’amministrazione
fallimentare speciale potrà impugnare il conto finale e lo stato di riparto di
cui all’art. 263 LEF. Di conseguenza l’UEF di Locarno ha agito correttamente,
avendo in sostanza unicamente applicato quanto sancito dall’art. 46 cpv. 1 RFF.
-
Ne consegue la reiezione del gravame.
Sulle spese e le
ripetibili occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean -
François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) -
siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art.
20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons. 2a) . Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art.
17 e 46 cpv. 1RFF
pronuncia:
-
Il ricorso 26 agosto 1999 di __________, è respinto.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all’UEF di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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