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Numero d'incarto:
15.1999.167
Data decisione, Autorità:
10.05.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00167
Lugano
10 maggio
2000 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso
30 settembre 1999 di
patr.
dallo Studio legale __________
contro
l’operato dell’UEF di Locarno e meglio
contro il provvedimento 29 settembre 1999 di chiusura del __________ gestito
dal fallito;
viste
le osservazioni 1° ottobre 1999 e 14 gennaio 2000 dell'UEF di Locarno,
esaminati
atti e documenti;
richiamato il decreto presidenziale 4 ottobre 1999 con cui non è
stato concesso effetto sospensivo al ricorso;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
-
che
con decreto 28 settembre 1999 il Pretore di Locarno-Campagna ha pronunciato il
fallimento di __________. Ricevuto il decreto il giorno successivo, l’UEF di
Locarno ha proceduto all’allestimento dell’inventario del __________, gestito
da __________, e alla chiusura dell’esercizio pubblico.
-
che
con ricorso 30 settembre 1999 __________ si è aggravato contro la chiusura del
__________. A suo dire, la misura non sarebbe stata necessaria, visto che sarebbe
stato possibile amministrare il bar con sufficiente vigilanza ex art. 223 LEF.
Il
ricorrente ha pure chiesto di ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria
che __________ si è pure aggravato, con appello 7 ottobre 1999, contro il
decreto di fallimento 28 settembre 1999, che questa Camera ha annullato con
decisione 12 ottobre 1999, cresciuta in giudicato.
che, visto l’annullamento della dichiarazione di fallimento, il ricorrente ha
potuto disporre di tutti i suoi beni; era quindi sua facoltà riaprire
l’esercizio pubblico;
-
che
il gravame è quindi divenuto privo d’oggetto;
-
che
a norma dell'art. 15a cpv. 1 LPR nelle procedure di ricorso ex art. 17 LEF il
gratuito patrocinio è concesso nei limiti dell'art. 29 cpv. 3 della Costituzione
federale, con effetto dal momento della domanda, a chi giustifichi di non poter
sopperire alle spese di patrocinio, a condizione che la vertenza presenti
probabilità di esito favorevole e che il richiedente non sia in grado di
procedere con atti propri. La necessità oggettiva di patrocinio è data quando
il ricorrente, privo di nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo
rilevante dal provvedimento impugnato e le questioni di diritto da risolvere
sono complesse;
-
che
in concreto, vista anche la massima ufficiale ex art. 19 LPR, il ricorrente non
abbisognava di un patrocinatore per far valere le proprie ragioni. Nemmeno lo
stato di indigenza del ricorrente al momento della presentazione del ricorso
(cfr. DTF 121 I 63 cons. 2b; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998,
n. 2.4.3 b) ad art. 15a LPR, p. 231), è stato provato: alla fine di ottobre
sono stati riversati al patrocinatore di __________ poco meno di fr. 39'000.—di
spettanza di quest’ultimo (cfr. doc. 19 incarto fallimento UEF). Era quindi
dovere dell’avvocato disciplinare dal profilo finanziario la questione con il
suo patrocinato. Da ultimo nemmeno la probabilità di esito favorevole del
gravame è data: il provvedimento impugnato appare giustificato e commisurato
alle circostanze, non vi erano infatti le necessarie garanzie per una regolare
continuazione dell’attività, i successivi avvenimenti lo confermano in maniera
evidente;
-
che
in concreto non sono date le condizioni che giustificano la concessione del
gratuito patrocinio. L’istanza di assistenza giudiziaria deve quindi essere
respinta.
Richiamati gli art. 17
e 223 LEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 30 settembre 1999 di __________, è stralciato dai
ruoli.
-
L’istanza
di ammissione all’assistenza giudiziaria 30 settembre 1999 di __________ è
respinta.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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