AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.168
Data decisione, Autorità: 12.10.1999, CEF
Incarto n. 15.1999.00168
Lugano 12 ottobre 1999 /FA/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 settembre 1999 di
(rappr. dal __________)
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento 7 settembre 1999 nella procedura esecutiva n. __________ promossa contro la ricorrente da
(patr. __________)
viste le osservazioni: - 5 ottobre 1999 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 31'085.20 oltre accessori. L’escussa ha prima interposto opposizione per poi ritirarla il 15 giugno 1999 (cfr. verbale di udienza 15 giugno 1999).
B. In seguito alla richiesta di proseguire l’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata all’escussa il 9 settembre 1999.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente __________ con ricorso 20 settembre 1999, sostenendo che la somma in esecuzione sarebbe nel frattempo diminuita e che vi sarebbe un accordo tra le parti circa il pagamento rateale del debito, vi sarebbero poi trattative in corso.
D. Con osservazioni 5 ottobre 1999 l'UE di Lugano si è limitato a ribadire la correttezza del proprio agire.
Considerato
in diritto 1. a) Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Rudolf Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 6 ad art. 160 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol.II, Zurigo 1997/99 n. 3 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
– l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
– l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
– l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
b) Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
c) La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza. In casu va osservato che, se effettivamente vi sono trattative in corso tra le parti, la creditrice può eventualmente soprassedere all'inoltro dell'istanza di fallimento.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 20 settembre 1999 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione:
–
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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