AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1999.170
Data decisione, Autorità:
03.08.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00170
15.2000.00034
Lugano
3 agosto 2000
/LG/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 20 settembre 1999 di
rappr.
dallo studio legale __________
e sul
ricorso 11 febbraio 2000 e sulla domanda di restituzione di termine 11 febbraio
2000 di
rappr.
dall’avv. __________
contro
l’operato dell’UEF
di Mendrisio e meglio contro il pignoramento 10 settembre 1999 rispettivamente
contro l'intimazione del PE __________ e i successivi atti esecutivi
procedura concernente
anche
rappr.
dal __________
richiamata
l’ordinanza presidenziale 15 febbraio 2000, con la quale al ricorso 11 febbraio
di __________ è stato concesso l’effetto sospensivo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con decreto
di sequestro 10 maggio 1999 il Pretore di Mendrisio-Sud ha ordinato il
sequestro presso il __________ di __________ di tutti i valori patrimoniali pertoccanti
economicamente a __________, ed in particolare tutti gli attivi relativi alla
relazione bancaria n. __________, fino a concorrenza di un credito della
__________ (di seguito: __________) di fr. 578'879.20 oltre interessi del 6% a
partire dal 2 aprile 1999.
B. L'UEF di Mendrisio
ha eseguito il sequestro nel pomeriggio del 10 maggio 1999, verbalizzando la
dichiarazione del __________ di aver preso atto e conoscenza del decreto e
verbale di sequestro, nonché delle diffide ivi contenute.
C. Il 18 maggio 1999 la __________ ha inoltrato una domanda di
esecuzione per il proprio credito, segnalando che la stessa avveniva a
convalida del sequestro 10 maggio 1999.
D. L'UEF di Mendrisio ha allestito il 19 maggio 1999 il precetto
esecutivo n. __________ e ha provveduto ad inviarlo, assieme al decreto e
verbale di sequestro, alla Pretura di Como per intimazione.
E.
In data 28 maggio 1999, l'Ufficio Unico
Notifiche presso il Tribunale di __________ ha provveduto a notificare a mezzo
del servizio postale il decreto e il verbale di sequestro, nonché il PE
__________. L'invio raccomandato è giunto il 31 maggio 1999 a __________; esso
è tuttavia rimasto in giacenza presso l'Ufficio postale ed è stato retrocesso
al mittente. Il 21 giugno 1999 gli atti (compreso l'esemplare per il debitore
del PE) sono ritornati all'UEF di Mendrisio.
F. In data 23 giugno 1999 la __________ ha domandato il proseguimento
dell'esecuzione n. __________; il pignoramento è poi avvenuto il 10 settembre
1999 presso il __________ di __________. In quest'occasione è stato pignorato
il conto n. __________, già precedentemente sequestrato. In base agli estratti
conto prodotti dal __________ seduta stante si è potuto immediatamente appurare
che il saldo di tale conto al momento del sequestro era di fr. 3'401.--, mentre
al momento del pignoramento prevedeva un saldo negativo di fr. 1'638.--. Nella
medesima occasione la __________ ha chiesto al __________ di produrre tutta la
documentazione inerente alle transazioni operate sul conto pignorato negli
ultimi 5 anni.
G. Il 14 settembre 1999 il __________ si è rifiutato di produrre la
documentazione richiesta e ha giustificato le operazioni avvenute sul conto dal
sequestro al pignoramento con un difetto del sistema interno informatico,
riconoscendosi responsabile del danno.
H. Con ricorso 20 settembre 1999 la __________ ha chiesto che il __________
sia obbligato a produrre tutta la documentazione degli ultimi 5 anni relativa
al conto pignorato.
I. Con osservazioni 1° ottobre 1999, il __________ ha chiesto la
reiezione del gravame, sostenendo che il ricorso della __________ tenderebbe ad
eludere l'istituto procedurale dell'edizione di documenti da parte di terzi.
J. Non essendo giunte osservazioni da parte __________, l'UEF ha
presentato le osservazioni 7 ottobre 1999 confermando il proprio operato.
K. In data 17 gennaio 2000, l'avv. __________ ha comunicato al
rappresentate in Ticino della __________ di rappresentare __________ in un
procedimento giudiziario avviato dalla __________ nei confronti di __________;
in questo scritto ha comunicato che le richieste della creditrice sarebbero
state respinte con decisione del 5 gennaio 2000 dal Landgericht di __________;
parimenti ha ammesso di essere stata informata dal __________ che contro il suo
cliente erano pendenti delle procedure esecutive ("Vollstreckungsmassnahmen"),
di cui ha chiesto espressamente la cessazione.
L. Con telefax 2 febbraio 2000 __________ ha comunicato all'UEF di Mendrisio
di opporsi al precetto esecutivo n. __________, poiché avrebbe preso visione
del contenuto dello stesso unicamente il giorno precedente presso la propria
legale in Germania, dopo che quest'ultima l'avrebbe a sua volta ricevuto in copia
dal legale della __________ in Ticino. Con telefax 7 febbraio 2000 __________
ha precisato di non essere domiciliato a __________, bensì nel __________, dove
si sarebbe dovuto procedere alla notifica degli atti esecutivi.
M. Con ricorso 11 febbraio 2000 __________ chiede che il precetto
esecutivo n. __________ gli venga rinotificato e che gli atti successivi (in
particolare il pignoramento 10 settembre 1999) vengano annullati, a motivo che
il precetto esecutivo non gli sarebbe mai stato notificato di persona e che il
suo domicilio si trova nel __________.
Con istanza
separata 11 febbraio __________ chiede che gli venga restituito il termine per
formulare opposizione giusta l'art. 33 cpv. 4 LEF.
N. Con osservazioni 2 marzo 2000 la __________ chiede che il ricorso 11
febbraio venga respinto poiché tardivo e infondato; in particolare essa
sostiene che __________ avrebbe avuto conoscenza delle procedure esecutive già
nell'estate del 1999, e sicuramente il 17 gennaio 2000, come si rivelerebbe
dalle affermazioni in tale senso della legale in Germania del ricorrente. Essa
sostiene pure che il ricorso è infondato poiché il vero domicilio del
ricorrente sarebbe proprio __________.
Con separate
osservazioni 2 marzo 2000 la __________ chiede pure la reiezione dell'istanza
di restituzione del termine per formulare opposizione, poiché l'istante avrebbe
preso conoscenza delle procedure esecutive al più tardi il 17 gennaio 2000 e si
sarebbe opposto al più presto il 2 febbraio 2000: il termine di opposizione
sarebbe pertanto già trascorso.
O. Con osservazioni 10 marzo 2000 l'UEF di Mendrisio si è rimesso al
giudizio di questa Camera.
Considerando
in diritto:
-
Il ricorso 20 settembre 1999 di __________, nonché il ricorso
11 febbraio 2000 e l'istanza 11 febbraio 2000 __________ in restituzione del
termine di opposizione sono tutti diretti contro l'operato dell'UEF di Mendrisio
nell'ambito dell'esecuzione promossa da __________. I gravami si basano sul
medesimo complesso di fatti. Di conseguenza si giustifica la congiunzione delle
procedure di cui agli inc. 15.1999.170 e 15.2000.34. Il giudizio di
congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza,
preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura
ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano
comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e
possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio
Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5,
pag. 96 s.).
-
Giusta l'art.
64 cpv. 1 LEF, gli atti esecutivi si notificano di persona al debitore nella
sua abitazione o nel luogo dove esercita la sua professione; se egli non è
presente in uno di questi luoghi, ma sono presenti dei familiari o degli impiegati,
la notificazione può essere fatta a quest'ultimi. Se nessuna di queste persone
è presente, l'atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di
polizia (art. 64 cpv. 2 LEF). Se anche in questo modo non è possibile la notificazione
personale, essa si fa mediamente pubblicazione (art. 66 cpv. 4 LEF).
In ogni caso, l'invio postale in busta chiusa sul territorio
svizzero di un precetto esecutivo - anche se per raccomandata - non è ammesso (Paul Angst , in: Kommentar zum Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n.
10 ad art. 64).
- Quando il debitore ha il proprio domicilio all'estero, la notificazione
si fa per mezzo delle autorità competenti estere, o - in quanto un trattato
internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve
avvenire la notificazione lo ammetta - per posta (art. 66 cpv. 3 LEF).
La fonte giuridica
più importante in tema di rogatorie in materia civile sono le Convenzioni dell'Aja
del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile (RS 0.274.12) e del 15 novembre
1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti
giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131). In
particolare occorre segnalare che in virtù dell'art. 5 della Convenzione 15
novembre 1965, l’Autorità centrale dello Stato richiesto procede o fa procedere
alla notificazione o alla comunicazione dell’atto "a) o secondo le
forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notifica o la
comunicazione degli atti redatti in questo Paese e che sono destinati alle
persone che si trovano sul suo territorio, b) o secondo la forma particolare
chiesta dal richiedente, purché tale forma non sia incompatibile con la legge
dello Stato richiesto".
La notifica
qualificata di un precetto esecutivo attraverso la posta estera è esclusa, a
meno che la Svizzera abbia concluso con il paese estero una convenzione su
questo punto (Paul Angst, in: op.
cit., vol. I, n. 17 ad art. 66).
-
Per quanto riguarda la notificazione di atti esecutivi in Italia,
essa deve avvenire per il tramite del competente Tribunale italiano (DTF 94 III
35). Nonostante questa autorità non sia tenuta a notificare l'atto nelle forme
previste dall'ordinamento elvetico e che pertanto la notificazione di atti
esecutivi può anche avvenire tramite invio raccomandato, sarebbe auspicabile
che l'Ufficio inviti l'autorità competente a voler notificare l'atto esecutivo
con invio raccomandato con ricevuta di ritorno, affinché si possa stabilire con
certezza da quando cominciano a decorrere i termini connessi con l'atto
notificato e da chi esso sia stato ricevuto (Paul
Angst, in: op. cit., vol. I, n. 17 ad art. 66).
-
Nel caso in esame l'UEF di Mendrisio ha correttamente provveduto a
trasmettere il decreto e il verbale di sequestro, nonché il precetto esecutivo
n. __________ alla Pretura (recte: Tribunale) di __________, la quale - tramite
il suo Ufficio unico notificazioni ed esecuzioni - ha inviato per lettera
raccomandata questi documenti. Dal momento che la raccomandata non è stata
ritirata, l'intero plico è stato retrocesso all'UEF di Mendrisio. Nell'incarto dell'UEF
si trova ancora l'originale della copia per il debitore del PE n. __________.
Occorre pertanto
riconoscere che il PE qui in esame non è stato validamente notificato a
__________. L'UEF avrebbe pertanto dovuto procedere alla pubblicazione dello
stesso, così come impone l'art. 66 cpv. 4 LEF.
- Contrariamente a quanto sostenuto dalla __________, nessun elemento
oggettivo permette di concludere __________ sia venuto a conoscenza del sequestro
e dell'esecuzione a convalida dello stesso prima del 17 gennaio 2000, data in
cui la patrocinatrice in Germania dell'escusso ha dichiarato di essere a conoscenza
di procedure esecutive in Svizzera, così come comunicato dal __________.
In effetti, la
banca ha informato __________ unicamente dell'avviso di pignoramento 20 luglio 1999
dato che le era stato inviato in copia; la banca sapeva pertanto dell'esistenza
dell'esecuzione, ma non avendo la possibilità di ricevere una copia del PE, non
ha evidentemente potuto trasmetterla al suo cliente.
Giocoforza è
pertanto di costatare che il 17 gennaio 2000, il PE non era ancora stato
notificato all'escusso.
- Per esplicita ammissione di __________, egli ha preso conoscenza del
contenuto del PE n. __________ solo il 1° febbraio 2000, dopo che questo atto è
stato trasmesso dal patrocinatore in Svizzera della __________ al patrocinatore
dell'escusso in Germania.
Le conseguenze
giuridiche di questa presa di conoscenza decorrono pertanto da questa data.
- In virtù dell'art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire
entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può
chiedere all'autorità di vigilanza la restituzione del termine; egli deve,
entro il medesimo termine dalla cessazione dell'impedimento, inoltrare la
richiesta motivata e compiere presso l'autorità competente l'atto omesso.
L'escusso, che
chiede la restituzione di un termine, deve pertanto provare che un ostacolo
indipendente da sua colpa è all'origine del non rispetto di questo termine.
Quali motivi di restituzione si contano in particolare l'impossibilità oggettiva,
la forza maggiore, impossibilità soggettiva esente da colpa o la scusabile
inosservanza del termine. L'autorità di sorveglianza apprezza liberamente le
prove, attenendosi alla semplice verosimiglianza (Francis Nordmann, in:op. cit., vol. I, n. 10 s. ad art.
33; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire
del la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 35 ss.
ad art. 33; Jean-François Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna
1992, art. 35 n. 2.3).
- Come detto __________ è venuto a completa conoscenza del PE n.
__________ il 1° febbraio 2000; il giorno successivo si è formalmente opposto a
questo precetto e l'11 febbraio 2000 ha presentato ricorso e istanza di restituzione
del termine di opposizione. Tali atti sono pertanto tempestivi.
A titolo
abbondanziale si rileva che il termine per contestare tali atti non era quello
ordinario di 10 giorni, bensì quello di 20 giorni, così come rettamente indicato
sul PE qui in esame dall'UEF di Mendrisio in virtù dell'art. 33 cpv. 2 LEF.
- In casu occorre ammettere che __________ ha provato le circostanze
in cui è venuto a conoscenza del PE qui in esame e l'assenza di sua colpa. In
effetti, nonostante possano sorgere legittimi dubbi sul suo domicilio, nulla
prova che egli si sia intenzionalmente sottratto alla notifica degli atti
esecutivi nei suoi confronti. Inoltre, occorre ripetere che l'UEF di Mendrisio
avrebbe dovuto pubblicare sul Foglio ufficiale tali atti, subito dopo aver ricevuto
dal Tribunale di Como il plico rimasto in giacenza presso gli uffici postali di
__________.
Di conseguenza
l'istanza di restituzione del termine per formulare opposizione deve essere
accolta; pertanto l'UEF iscriverà nei propri registri l'opposizione al PE n.
__________ in data 2 febbraio 2000; il pignoramento 10 settembre 1999 viene
quindi annullato e cancellato dai registri dell'UEF.
I ricorsi 20
settembre 1999 di __________ e 11 febbraio 2000 di __________, divenuti privi
d'oggetto, vengono stralciati dai ruoli.
- Per quanto riguarda da ultimo la questione del domicilio di
__________, occorre rilevare che quest'ultimo ha certamente contribuito a
creare confusione; dagli atti non è possibile stabilire con certezza se il
domicilio sia nel __________, a __________ o a __________.
Tali indizi
permettono di concludere che __________ non ha un domicilio certo e stabile;
torna pertanto applicabile l'art. 48 LEF che supplisce a tale mancanza
istituendo un foro speciale esecutivo al luogo di dimora.
L'esecuzione n.
__________ può pertanto essere continuata presso tale foro. L'UEF di Mendrisio
- con il consenso dell'escusso - potrà iscrivere il legale ticinese quale rappresentante
abilitato a ricevere gli atti esecutivi a lui destinati.
- Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la
gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in
cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Poudret-Sandoz, Commentaire
de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art.
81, pag. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
richiamati
gli art. 5 Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 (RS 0.274.131), art. 17,
33, 35, 48, 64, 66 LEF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
-
Le procedure di cui agli inc. 15.1999.170 e 15.2000.34 sono dichiarate
congiunte.
-
L'istanza 11
febbraio di restituzione del termine per l'opposizione di __________ è accolta.
2.1. Di
conseguenza la notifica del precetto esecutivo __________, emesso il 19 maggio
1999, è dichiarata avvenuta il 1° febbraio 2000.
2.2. L'UEF
di Mendrisio iscriverà l'opposizione al PE __________, avvenuta il 2 febbraio
2000.
2.3. Il
pignoramento 10 settembre 1999 è dichiarato nullo.
-
Il ricorso 20 settembre 1999 della __________, è stralciato dai
ruoli.
-
Il ricorso
11 febbraio 2000 di __________, è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all'UEF di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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