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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1999.173
Data decisione, Autorità:
21.12.1999, CEF
Incarto n.
15.1999.00173
Lugano
21 dicembre
1999 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso
12 ottobre 1999 di
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio
contro il verbale di pignoramento 22 settembre 1999 nelle diverse esecuzioni
promosse nei confronti della ricorrente da
rappr. dall'__________
rapp.
dal __________
rapp.
dal __________
rappr.
da __________
viste le osservazioni
- 3 novembre 1999 dell'UE
di Lugano
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei
propri crediti;
che con ricorso 12 ottobre 1999 __________ si è aggravata contro il
verbale di pignoramento 22 settembre 1999, postulando l'inizio del pignoramento
a partire dal 1° aprile 2000;
che
con le rispettive osservazioni lo __________ e l'UE di Lugano chiedono che il
gravame venga dichiarato irricevibile per tardività;
che
per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni
da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;
che
nel caso di specie il ricorso di __________ è stato direttamente trasmesso a
questa Camera il 12 ottobre 1999;
che
il provvedimento impugnato è stato notificato alla ricorrente in data 22
settembre 1999;
che
il gravame deve quindi essere dichiarato irricevibile, in quanto manifestamente
tardivo;
che
non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è
disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati l'art. 17
LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 12 ottobre 1999 di __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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