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Numero d'incarto:
15.1999.175
Data decisione, Autorità:
19.11.1999, CEF
Incarto n.
15.1999.00175
Lugano
19 novembre
1999 /FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso
11 ottobre 1999 di
patr.
dall'avv. __________
contro
l’operato dell’UEF di Locarno
nelle esecuzioni in via di realizzazione del pegno n. __________,
__________ e __________ promosse da
e
in
materia di avviso d'incanto;
richiamata l'ordinanza presidenziale 13 ottobre 1999 di concessione
dell'effetto sospensivo;
viste
le osservazioni
-
2 novembre 1999 della __________
-
2
novembre 1999 della __________ e 28 giugno 1999
-
12 ottobre e 4 novembre 1999 dell'UEF di Locarno;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che
__________ procede contro __________ nell'esecuzione in via di realizzazione
del pegno n. __________;
che
__________ ha formulato la domanda di vendita il 7 ottobre 1998;
che
la __________ (in seguito: __________) procede contro __________ nelle
esecuzioni in via di realizzazione del pegno n. __________ e __________;
che
la __________ ha presentato la domanda di vendita per le due esecuzioni il 4 febbraio
1999;
che
la vicenda esecutiva ha portato in ultima analisi al giudizio 4 giugno 1999
della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale che, per
quanto è di rilievo a questo stadio di procedura, ha richiamato la disciplina
sia dei combinati art. 156 cpv. 1, 142a e 126 cpv. 1 LEF, secondo cui dopo tre
chiamate gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al migliore offerente,
purché l'offerta ecceda l'importo di eventuali crediti garantiti da pegno poziori
a quello del creditore procedente, sia dell'art. 105 RFF che definisce quale
creditore procedente ex combinati art. 126 e 142a LEF colui alla cui domanda
venne indetto l'incanto;
che
nel caso di specie sono in tutta evidenza pendenti le domande di vendita
tempestivamente formulate sia da __________ che dalla __________;
che
creditore procedente a stregua dell'art. 142a della LEF in relazione con l'art.
126 è colui alla cui domanda venne indetto l'incanto (art. 105 cpv. 1 primo
periodo RFF);
che
ove vi fossero, come nel caso di specie, più creditori che hanno formulato
nelle forme di rito la domanda di vendita, creditore procedente è quello il cui
diritto di pegno precede gli altri in grado (art. 105 cpv. 1 secondo periodo
RFF; Häusermann/Stöckli/Feuz, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 39 all'art. 142a LEF);
che
dall'elenco oneri riferito al fondo n. __________ RFD di __________, oggetto
delle tre esecuzioni, la __________ è indicata quale creditrice per fr.
1'780'230.--, importo garantito da cartelle ipotecarie al portatore dal primo
al quindicesimo grado, dopo precedenze per complessivi fr. 23'677.70 per
ipoteche legali a favore del __________, mentre __________ vi figura quale
creditrice per fr. 127'601.50 con diritto di pegno fondato su cartella
ipotecaria in diciottesimo grado;
che
per lapsus calami vel machinae nel pronunciato 22 luglio 1999 di questa Camera
è stato indicato quale creditore procedente solo __________, disattendendo che
era pure stata insinuata la domanda di vendita da parte della __________;
che
l'aritmia procedurale è stata correttamente e immediatamente riconosciuta dall'UEF
di Locarno, che ha ordinato la pubblicazione dell'avviso d'incanto per le tre
esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare conseguenti alle
domande di vendita di __________ e __________;
che
con ricorso 11 ottobre 1999 __________ si richiama alla lettera -
manifestamente errata - del pronunciato 22 luglio 1999, disattendendo la
palmare evidenza del caso di specie;
che
per il chiaro tenore dell'art. 105 cpv. 1 secondo periodo RFF creditore
procedente, ove vi fossero, come nel caso di specie, due creditori che hanno
richiesto nelle forme di rito la domanda di vendita, è quello il cui diritto di
pegno precede in grado quello dell'altro;
che
la __________, creditrice ipotecaria di I-XV grado, precede __________,
creditrice ipotecaria di XVIII grado, ed è pertanto da considerare quale
creditore procedente nel senso della citata norma;
che
il piede d'asta - qui non oggetto di esame giudiziale - non potrà comunque che tener
conto di siffatta conclusione imposta dall'art. 105 cpv. 1 RFF, come peraltro
correttamente anticipato dall'UEF di Locarno nelle osservazioni 12 ottobre
1999;
che
l'operato dell'UEF di Locarno si dimostra conforme al diritto esecutivo
federale;
che
il gravame va respinto;
che
non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), benché protestate dalla ricorrente, perché
così imposto dal diritto federale;
richiamati
gli art. 126, 142a e 156 cpv. 1 LEF e l'art. 105 cpv. 1 RFF
PRONUNCIA
-
Il
ricorso 11 ottobre 1999 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione: -
Comunicazione:
Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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