AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.177
Data decisione, Autorità: 20.10.1999, CEF
Incarto n. 15.1999.00177
Lugano 20 ottobre 1999 /B/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 ottobre 1999 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 6 ottobre 1999 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
rappr. dalla __________
viste le osservazioni : - 14 ottobre 1999 della __________
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ dell’UE di Lugano la __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 1’309.90 oltre interessi al 5% dal 3 agosto 1999. L’escusso non ha interposto opposizione.
B. In seguito alla richiesta di proseguire l’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata all’escusso il 7 ottobre 1999.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________ con ricorso 7 ottobre 1999, sostenendo di avere ritirato l’opposizione dopo essersi accordato con la rappresentante della creditrice in merito ad una proposta di pagamento rateale. Dopo l’avvenuto ritiro dell’opposizione la __________ gli ha però comunicato che la sua cliente non era d’accordo con la proposta di pagamento e che intendeva proseguire con l’esecuzione. Il ricorrente ha ribadito di volere giungere ad un accordo con la creditrice al fine di potere pagare il suo debito a rate.
D. Delle osservazioni della creditrice e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto 1.
a) Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Rudolf Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 6 ad art. 160 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol.II, Zurigo 1997/99 n. 3 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
– l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
– l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
– l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
b) Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
c) La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso. In casu va osservato che l’escusso ha ribadito la volontà di pagare il suo debito a rate, per cui sussiste la possibilità che le parti si accordino senza giungere all’inoltro di un’istanza di fallimento.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 7 ottobre 1999 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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