AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1999.186
Data decisione, Autorità:
19.05.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00186
15.1999.00193
15.1999.00196
Lugano
19 maggio
2000 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi
18 ottobre, 29 ottobre e 22 novembre 1999 di
entrambi
patr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’UEF
di Bellinzona nell’ambito del fallimento
procedura concernente
anche
patr.
dallo studio legale __________
richiamata l’ordinanza
presidenziale 26 novembre 1999, con la quale al ricorso 22
novembre 1999 è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
-
2 novembre e 11
novembre 1999 della __________
-
8 novembre, 23
novembre e 24 dicembre 1999 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il 22 giugno 1999 veniva decretato
il fallimento della società __________. La procedura veniva sospesa per
mancanza di attivi con decreto 12 luglio 1999 della Pretura di Bellinzona.
Avendo un creditore anticipato le spese di procedura, la liquidazione veniva
continuata in via sommaria. Le relative pubblicazioni sono apparse sul FUSC e
sul FUC del __________.
In
data 6 luglio 1999 l’UEF di Bellinzona procedeva all’allestimento
dell’inventario dei beni appartenenti alla fallita e di quelli rivendicati da
terzi. Con scritto 11 agosto 1999 __________ e __________, proprietari
dell’immobile occupato dalla fallita, notificavano un credito per canoni di
locazione impagati, facendo nello stesso tempo valere un diritto di ritenzione
sugli oggetti inventariati.
Con
scritto 7 ottobre 1999 l’UEF di Bellinzona comunicava al legale dei proprietari
dell’immobile l’intenzione di ritirare tutti i beni mobili di cui
all’inventario 6 luglio 1999, ad eccezione di alcuni oggetti il cui smontaggio
richiederebbe costi elevati. L’Ufficio comunicava inoltre che in caso di
consenso da parte dei terzi rivendicanti i beni in questione potrebbero essere
lasciati dove si trovano attualmente.
Con
ricorso 18 ottobre 1999 __________ e __________ si opponevano al ritiro
dell’inventario sostenendo che l’UEF di Bellinzona non avrebbe effettuato una
constatazione, in presenza dei proprietari dell’immobile, atta ad accertare
l’effettiva ubicazione degli oggetti inventariati nei locali occupati dalla
fallita, nonché la loro natura. I ricorrenti sostengono inoltre che il loro
diritto di ritenzione risulta essere prevalente sui diritti di proprietà dei
terzi rivendicanti. Da ultimo essi ritengono la misura richiesta dall’Ufficio
prematura e inopportuna, avendo i proprietari ceduto nuovamente in locazione i
locali, adibiti ad esercizio pubblico, unitamente all’inventario.
L’UEF
di Bellinzona, preso atto del rifiuto dei proprietari dello stabile di
permettere il ritiro dei beni mobili inventariati, invitava questi ultimi a
voler versare l’importo mensile di fr. 2'000.—a titolo di canone locatizio per
l’utilizzo dei beni di cui all’inventario 6 luglio 1999.
Con
ricorso 29 ottobre 1999 __________ e __________ si aggravavano nuovamente
contro l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro la richiesta di un
canone di locazione per l’utilizzo dell’inventario, postulando l’annullamento
del provvedimento impugnato. I ricorrenti sostengono che nulla sarebbe dovuto
all’amministrazione fallimentare. Nella denegata ipotesi che risultasse dovuto
un canone di locazione per l’utilizzo dell’inventario, lo stesso andrebbe
comunque compensato con il credito che i ricorrenti vantano nei confronti della
fallita.
G. In
data 11 novembre 1999 l’UEF di Bellinzona informava il legale di __________ e
__________ che a partire dal 23 novembre 1999 verrà depositata la graduatoria
del fallimento. Inoltre l’Ufficio comunicava che il credito di fr. 63'000
relativo all’affitto scoperto da settembre 1998 a gennaio 2000 è stato
riconosciuto e collocato al n. 1 della graduatoria, tra i crediti garantiti da
pegno manuale, mentre il credito di fr. 1'830 per spese legali e ripetibili è
stato iscritto in III classe. Il 12 novembre 1999 l'UEF di Bellinzona assegnava
ai locatori il termine di cui all’art. 53 RUF per estendere il diritto di
ritenzione sugli oggetti rivendicati da terzi.
H. Con
un terzo ricorso datato 22 novembre1999 __________ e __________ si aggravano
contro tale assegnazione, ritenendola irrita. Essi sostengono che siccome gli
oggetti rivendicati si trovano negli enti locati, il diritto di pegno fatto
valere dai ricorrenti non sarebbe solo presunto e quindi spetterebbe ai terzi
rivendicanti contestare l’esistenza di tale diritto. Inoltre, avendo l’UEF di
Bellinzona con decisione 12 novembre 1999 posto in cessione ex art. 260 LEF i
diritti della massa sui beni rivendicati, le rivendicazioni in oggetto non
sarebbero ancora definitive.
I. Delle
osservazione dell'UEF di Bellinzona e delle atre parti coinvolte nella
procedura si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. I ricorsi 18 ottobre, 29 ottobre e 22 novembre 1999 __________ e
__________ sono tutti diretti contro l’operato dell’UEF di Bellinzona
nell’ambito del fallimento della società __________. I gravami si basano sul
medesimo complesso di fatti e sono motivati allo stesso modo. Di conseguenza si
giustifica la congiunzione delle procedure di cui agli inc. 15.99.186, inc.
15.99.193 e inc. 15.99.196. Il giudizio di congiunzione, che determina la
definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del
principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere
pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro
individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere
impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano
1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).
-
Appena
l’ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di
fallimento, procede alla formazione dell’inventario dei beni appartenenti alla
massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione (art. 221
cpv. 1 LEF). L’ufficio dei fallimenti fa chiudere immediatamente, con
apposizione di sigilli, i magazzini, i depositi di merci, le officine, le
botteghe ecc., quando non possano essere amministrati con sufficiente vigilanza
fino alla prima assemblea dei creditori (art. 223 cpv. 1 LEF). Se tali locali
non appartengono al fallito e l’amministrazione fallimentare non intende
subentrare nel contratto di locazione, essa può liberare i locali e prendere in
custodia gli oggetti che vi si trovano (cfr. Urs Lustenberger, Basler Kommentar
zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ad art. 223 LEF). Eventuali
diritti di ritenzione del locatore sugli oggetti inventariati vanno notificati,
unitamente al credito per pigioni scadute, nel fallimento del locatario (Schnyder/Wiede,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 71 ad art. 283
LEF).
-
Nel caso in esame l’UEF di Bellinzona, in data 6 luglio 1999, ha
correttamente provveduto all’allestimento dell’inventario dei beni appartenenti
alla fallita __________ e situati nei locali di proprietà dei ricorrenti. Pure
corretta deve essere ritenuta la decisione di ritirare e prendere in custodia
tutti i beni mobili inventariati, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 223
cpv. 1 LEF. Si rileva inoltre che la censura secondo cui l’UEF di Bellinzona
avrebbe eretto l’inventario in assenza dei proprietari dello stabile è
infondata, poiché in calce all’inventario in oggetto figura la seguente
indicazione: “Il presente inventario è stato eretto per cura di __________ e
__________ alla presenza del fallito (n.d.r l’amministratore della fallita) e
del proprietario dello stabile.”
Il
ricorso 18 ottobre 1999 deve quindi essere respinto.
-
I
ricorrenti contestano la richiesta dell’UEF di Bellinzona di un canone mensile
di fr. 2'000.—per l’utilizzo dei beni inventariati. Orbene, tale richiesta
appare adeguata, non essendo infatti sostenibile che i ricorrenti, ancorché
beneficiari di un diritto di ritenzione, utilizzino gratuitamente dei beni di
cui non sono proprietari. I fratelli __________ asseverano inoltre che, se per
denegata ipotesi risultasse dovuto un canone di locazione per l’utilizzo
dell’inventario, lo stesso andrebbe comunque compensato con il credito che i
ricorrenti vantano nei confronti della fallita. Per l’art. 213 cpv. 1 LEF il
creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui.
Tuttavia la compensazione non ha luogo quando un creditore del fallito, in casu
__________ e __________, diventi debitore di lui o della massa soltanto dopo la
dichiarazione di fallimento (art. 213 cpv. 2 n. 2 LEF). Di conseguenza anche il
ricorso 29 ottobre 1999 è votato all’insuccesso.
-
Per
l’art. 242 cpv. 1 LEF l'amministrazione decide se le cose rivendicate da un
terzo devono essere restituite. Se l'amministrazione del fallimento intende
riconoscere la pretesa del terzo, deve aspettare a dargliene comunicazione ed a
restituire la cosa rivendicata fino a che consti che la seconda assemblea dei
creditori non ha preso una contraria decisione in proposito e che nessun creditore
ha chiesto la cessione dei diritti della massa sulla cosa rivendicata, in
conformità dell'art. 260 LEF (art. 47 RUF). Quando la liquidazione avviene
secondo la procedura sommaria, la fissazione del termine di cui sopra avrà
luogo solo nei casi più importanti, e sarà resa pubblica unitamente al deposito
della graduatoria (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - Konkursrechts,
Berna 1997, § 45 n. 37 -39, p. 363). Per l'art. 52 RUF quando uno o più
creditori abbiano chiesto ed ottenuto la cessione di pretese della massa,
l'amministrazione del fallimento rilascerà loro analoga dichiarazione di
cessione e fisserà in seguito al terzo rivendicante il termine previsto all'art.
242 cpv. 2 LEF per promuovere l'azione indicando i nomi dei creditori cessionari
contro i quali dovranno essere diretti gli atti giudiziari nella loro qualità
di rappresentanti della massa. Qualora sopra la cosa rivendicata da un terzo
qualche creditore del fallimento faccia valere un diritto di pegno o di
ritenzione si dovrà procedere nel modo seguente:
-
Se l’amministrazione del
fallimento riconosce come fondata la rivendicazione, essa non ha da occuparsi
della lite che potesse eventualmente insorgere fra il terzo che ha rivendicato
la proprietà della cosa ed il creditore che vanta sopra di essa un diritto di
pegno.
-
Se invece la
rivendicazione conduce ad un processo, l’amministrazione non potrà pronunciarsi
sul diritto di pegno se non dopo che sarà stata respinta l’azione di
rivendicazione del terzo mediante sentenza passata in giudicato. La decisione
si farà allora sotto forma di aggiunta alla graduatoria (art. 53 RUF; DTF 107
III 94; Marc Russenberger, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 38 ad art. 242 LEF).
- Orbene
nel caso di specie l'UEF di Bellinzona in data 12 novembre 1999 ha comunicato
ai creditori del fallimento __________ di aver riconosciuto tutte le
rivendicazioni di proprietà relative ai beni di cui alle posizioni n.1 – 6, 8 –
11, 13 – 24 e 26 – 29 dell’inventario 6 luglio 1999. L’UEF di Bellinzona ha
inoltre impartito ai creditori un termine di dieci giorni per chiedere la
cessione ex art. 260 LEF dei diritti della massa sui beni rivendicati,
avvertendoli che in caso di decorrenza infruttuosa di tale termine le
rivendicazioni saranno definitivamente riconosciute. Il 22 novembre 1999
__________ e __________ hanno richiesto la cessione dei diritti della massa sui
beni rivendicati. Tale assegno di termine per richiedere la cessione dei
diritti della massa sui beni rivendicati è da ritenere corretto ancorché
avvenuto prima del deposito della graduatoria, effettuato il 23 novembre 1999,
ma posteriormente al termine per l'insinuazione dei crediti, scadente il 13
settembre 1999. Infatti avvenendo la liquidazione del fallimento __________ secondo
la procedura sommaria, l'UEF di Bellinzona non sarebbe obbligato a fissare il
termine di cui all'art.47 RUF (cfr. art. 49 RUF). Ne consegue che l'Ufficio
dovrà, a seguito della richiesta di cessione dei diritti della massa sui beni
rivendicati effettuata da __________ e __________, assegnare ai terzi
rivendicanti il termine di cui all'art. 242 cpv. 2 LEF per promuovere l'azione
di rivendicazione. Avendo i ricorrenti fatto valere un diritto di ritenzione
sugli oggetti rivendicati e avendo l’amministrazione del fallimento
riconosciuto come fondate le rivendicazioni, l’UEF di Bellinzona non ha da
occuparsi della lite che potesse eventualmente insorgere fra i terzi che hanno
rivendicato la proprietà dei beni e i ricorrenti che vantano sopra di essi un
diritto di pegno.
Se
le rivendicazioni conducono ad un processo, l’amministrazione non potrà
pronunciarsi sul diritto di pegno vantato da __________ e __________ se non
dopo che sarà stata respinta l’azione di rivendicazione dei terzi mediante
sentenza passata in giudicato. La decisione si farà allora sotto forma di
aggiunta alla graduatoria del fallimento __________ (cfr. art. 53 RUF).
L’assegno di termine 12 novembre 1999 intimato a __________ e __________ per
estendere il diritto di ritenzione sugli oggetti rivendicati da terzi va
pertanto annullato.
- Ne
consegue l'accoglimento del ricorso 22 novembre 1999.
Sulle
spese, protestate dai ricorrenti unitamente alle ripetibili, occorre ricordare
a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) -
siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art.
20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.
2a);
Per
lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17
e 242 LEF, 47, 49, 52 e 53 RUF
pronuncia: 1. Le procedure di cui agli inc. 15.99.186, 15.99.193 e 15.99.196.
sono dichiarate congiunte.
2.1 Il
ricorso 18 ottobre 1999 (inc. 15.99.186) di __________ e __________, è
respinto.
2.2 Il
ricorso 29 ottobre 1999 (inc. 15.99.193) di __________ e __________, è
respinto.
2.3 Il
ricorso 22 novembre 1999 (inc. 15.99.196) __________ e __________, è accolto.
2.3.1 Di
conseguenza l’assegno di termine 12 novembre 1999 impartito a
__________ e __________, dall'UEF di Bellinzona nell'ambito del fallimento
__________ per estendere il diritto di ritenzione sugli oggetti rivendicati, è
annullato.
2.3.2 E'
fatto ordine all'UEF di Bellinzona di determinarsi come al considerando 6 di
questa sentenza.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all'UEF di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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