Complaint against bailiff’s acts dismissed as late

15.1999.191Altro tribunale7 dic 1999Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant complained to the supervisory chamber of the Bellinzona debt-enforcement office about three matters: the alleged failure to transfer CHF 980 to the concordat commissioner, the refusal to allow him to occupy an immovable, and the refusal to rely on his legal-expense insurance in eviction proceedings. The court found the payment issue moot because the money had eventually been transferred on 16 November 1999. The other complaints were held manifestly late, since the contested refusals had been notified months or years earlier. The complaint was therefore declared inadmissible, with no costs or indemnities.

Massima Omnilex

Art. 17 SchKG; complaint against acts of the debt-enforcement office and auxiliary persons; time limit and mootness. Acts performed by auxiliary persons entrusted by the office in the execution process are appealable supervisory measures and are subject to cantonal supervision like acts of the office itself. Under Art. 17(2) SchKG, the complaint must be filed within ten days from knowledge of the contested act. If the challenged measure has meanwhile been carried out or corrected, the complaint is moot to that extent. Where the party learns of the contested refusal at an earlier date, a later complaint is manifestly late and therefore inadmissible (consid. 1-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1999.191

Data decisione, Autorità: 07.12.1999, CEF

Incarto n. 15.1999.00191

Lugano 7 dicembre 1999 /FP/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

statuendo sul ricorso 20 ottobre 1999 di


contro

l’operato dell’UEF di Bellinzona nell'amministrazione della part. __________ RFD di __________ e nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da


rappr. dal __________

e da


patr. dallo studio legale __________

viste le osservazioni

  • 3 novembre 1999 di

  • 19 novembre 1999 dell’UEF di Bellinzona

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. __________ e __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti.

B. Il Pretore di Bellinzona ha concesso il 1° febbraio 1999 __________ una moratoria concordataria. Quale commissario del concordato veniva nominato __________ di __________.

C. In data 4 febbraio 1999 l'UEF di Bellinzona comunicava ai creditori __________ e __________ che a seguito della sentenza 15 dicembre 1998 di questa Camera (inc. 15.98.141) la rendita percepita da __________ è divenuta impignorabile a partire da ottobre 1998. Di conseguenza l'importo di fr. 980.-- relativo ai mesi di ottobre, novembre, dicembre1998 e gennaio 1999 doveva essere retrocesso al commissario del __________.

D. Con ricorso 20 ottobre 1999 __________ si è aggravato contro l'operato dell'UEF di Bellinzona reo, a suo dire, di non aver retrocesso l'importo di fr. 980.-- al commissario del concordato. Il ricorrente sostiene inoltre che nell'amministrazione della part. __________ RFD di __________, l'UEF di Bellinzona e la fiduciaria __________, incaricata dall'Ufficio di amministrare l'immobile, avrebbero danneggiato i creditori, rifiutando la sua proposta di occupare l'immobile in oggetto dietro il versamento di una pigione mensile di fr. 2'000.--. Egli chiede inoltre all'Ufficio di giustificare il proprio rifiuto di far capo all'assicurazione protezione giuridica del ricorrente nelle procedure di sfratto degli inquilini.

E. Delle osservazioni di __________ e dell'UEF di Bellinzona si dirà, se necessario, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. __________ si è aggravato contro l'UEF di Bellinzona, poiché quest'ultimo non avrebbe retrocesso l'importo di fr. 980.-- al commissario del concordato. Orbene dalle osservazioni dell'UEF e dalle verifiche esperite da questa Camera, risulta che l'importo di fr. 980.-- è stato versato al commissario del concordato __________ pur con qualche ritardo in data 16 novembre 1999. Il ricorso si rivela quindi, su tale tema, superato dagli eventi.

  1. L'UEF di Bellinzona ha affidato il 18 marzo 1997 alla fiduciaria __________ l'amministrazione dell'immobile sito sulla part. __________ RFD di __________ di proprietà di __________.

L’UEF di Bellinzona ha delegato alla __________, in qualità di persona ausiliaria, lo svolgimento di mansioni che sarebbero di spettanza dell’Ufficio

La __________ ha svolto un incarico pubblico in materia esecutiva alla stessa stregua dell’ufficio di esecuzione e fallimenti (DTF 104 III 3, 112 III 71). Dal profilo disciplinare la persona ausiliaria è sottoposta all’Autorità di vigilanza così come l’ufficio di esecuzione e fallimenti (cfr. Dominik Gasser, Basler Kommentar zum SchKG I, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.27 ad art. 5 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 5 n. 11, p. 32/33; DTF 112 III 71-72; art. 241 LEF e art. 14 cpv. 2 LEF).

Legittimati a prendere provvedimenti nel senso dell'art.17 cpv. 1 LEF non sono solo gli organi tipici ivi menzionati ( ufficio d'esecuzione e ufficio dei fallimenti) bensì anche quelli atipici (persone fisiche e/o giuridiche, di regola di diritto privato, chiamate a svolgere funzioni pubbliche nell'ambito di un determinato procedimento esecutivo), pure soggetti al controllo dell'Autorità cantonale di vigilanza e alle norme tariffali previste dalla OTLEF ( Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.3.1, p. 37; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG I, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.15 ad art. 17 LEF). Giusta l'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.

  1. Orbene, nel caso di specie il rifiuto di aderire alla richiesta di __________ di occupare l'immobile situato al mappale __________ RFD di __________ è stato comunicato dalla __________ già il 16 luglio 1999. Tale rifiuto è stato ribadito il 27 luglio 1999. La decisione della __________, emanata in qualità di persona ausiliaria dell'UEF di Bellinzona, costituisce un provvedimento impugnabile ex art. 17 cpv. 1 LEF, di cui il ricorrente ha avuto conoscenza sin dal luglio 1999 (cfr. doc. 5,6 e 7). Ne consegue che il ricorso di __________, inoltrato soltanto il 20 ottobre 1999, è manifestamente tardivo. Il ricorrente chiede inoltre all'Ufficio di giustificare il proprio rifiuto di far capo all'assicurazione protezione giuridica dell'escusso nelle procedure di sfratto degli inquilini. Dagli atti risulta che già in data 13 ottobre e 3 novembre 1997 l'UEF di Bellinzona, in risposta alla lettera di cui al doc. 8, ha comunicato al debitore che l'assicurazione __________ non ha mai ricevuto alcuna autorizzazione ad occuparsi del procedimento giudiziario in materia di locazione nei confronti di __________ (conduttrice nell'abitazione del ricorrente). Quindi anche tale censura, oltre ad evidenziare il carattere defatigatorio del gravame, si rivela manifestamente tardiva.

  2. Ne consegue l'irricevibilità del ricorso.

Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamato l'art. 17 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 11 luglio 1998 di __________ è irricevibile.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementsupervisory complainttime limitmootnessauxiliary personnon-seizabilityconcordat moratoriuminadmissibilitycourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the complaint about the CHF 980 transfer to the concordat commissioner was still live

Decisione estratta

The complaint on this point had become moot because the amount was paid to the commissioner on 16 November 1999, albeit belatedly.

Motivazione estratta

The office’s observations and the court’s checks showed the disputed amount had been forwarded; the challenge was therefore overtaken by events.

Questione giuridica chiave

Whether the complaint against the fiduciary’s refusal to let the appellant occupy the property was timely

Decisione estratta

The complaint was inadmissible because it was filed well after the ten-day period from notification of the refusal in July 1999.

Motivazione estratta

The refusal communicated on 16 and again on 27 July 1999 was an appealable act under Art. 17(1) SchKG; filing on 20 October 1999 was manifestly late.

Questione giuridica chiave

Whether the complaint concerning the refusal to use legal-expense insurance in eviction proceedings was timely

Decisione estratta

This grievance was also manifestly late and, moreover, showed a dilatory character.

Motivazione estratta

The office had already stated in October and November 1997 that the insurer had never been authorized to handle the tenancy litigation; the 1999 complaint was therefore out of time.

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