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Numero d'incarto:
15.1999.191
Data decisione, Autorità:
07.12.1999, CEF
Incarto n.
15.1999.00191
Lugano
7 dicembre
1999 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
statuendo
sul ricorso 20 ottobre 1999 di
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona nell'amministrazione
della part. __________ RFD di __________ e nelle esecuzioni n. __________ e
__________ promosse nei confronti del ricorrente da
rappr.
dal __________
e da
patr.
dallo studio legale __________
viste le osservazioni
- 19 novembre 1999
dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ e __________ procedono
nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti.
B. Il
Pretore di Bellinzona ha concesso il 1° febbraio 1999 __________ una moratoria
concordataria. Quale commissario del concordato veniva nominato __________ di
__________.
C. In
data 4 febbraio 1999 l'UEF di Bellinzona comunicava ai creditori __________ e
__________ che a seguito della sentenza 15 dicembre 1998 di questa Camera (inc.
15.98.141) la rendita percepita da __________ è divenuta impignorabile a
partire da ottobre 1998. Di conseguenza l'importo di fr. 980.-- relativo ai
mesi di ottobre, novembre, dicembre1998 e gennaio 1999 doveva essere retrocesso
al commissario del __________.
D. Con
ricorso 20 ottobre 1999 __________ si è aggravato contro l'operato dell'UEF di
Bellinzona reo, a suo dire, di non aver retrocesso l'importo di fr. 980.-- al
commissario del concordato. Il ricorrente sostiene inoltre che
nell'amministrazione della part. __________ RFD di __________, l'UEF di
Bellinzona e la fiduciaria __________, incaricata dall'Ufficio di amministrare
l'immobile, avrebbero danneggiato i creditori, rifiutando la sua proposta di
occupare l'immobile in oggetto dietro il versamento di una pigione mensile di
fr. 2'000.--. Egli chiede inoltre all'Ufficio di giustificare il proprio
rifiuto di far capo all'assicurazione protezione giuridica del ricorrente nelle
procedure di sfratto degli inquilini.
E. Delle
osservazioni di __________ e dell'UEF di Bellinzona si dirà, se necessario, in
seguito.
Considerando
in diritto: 1. __________ si è aggravato contro l'UEF di Bellinzona, poiché
quest'ultimo non avrebbe retrocesso l'importo di fr. 980.-- al commissario del
concordato. Orbene dalle osservazioni dell'UEF e dalle verifiche esperite da
questa Camera, risulta che l'importo di fr. 980.-- è stato versato al commissario
del concordato __________ pur con qualche ritardo in data 16 novembre 1999. Il
ricorso si rivela quindi, su tale tema, superato dagli eventi.
- L'UEF di Bellinzona ha affidato il 18 marzo 1997 alla fiduciaria
__________ l'amministrazione dell'immobile sito sulla part. __________ RFD di
__________ di proprietà di __________.
L’UEF
di Bellinzona ha delegato alla __________, in qualità di persona ausiliaria, lo
svolgimento di mansioni che sarebbero di spettanza dell’Ufficio
La
__________ ha svolto un incarico pubblico in materia esecutiva alla stessa
stregua dell’ufficio di esecuzione e fallimenti (DTF 104 III 3, 112 III 71).
Dal profilo disciplinare la persona ausiliaria è sottoposta all’Autorità di
vigilanza così come l’ufficio di esecuzione e fallimenti (cfr. Dominik Gasser,
Basler Kommentar zum SchKG I, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.27 ad art. 5
LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna
1997, § 5 n. 11, p. 32/33; DTF 112 III 71-72; art. 241 LEF e art. 14 cpv. 2 LEF).
Legittimati
a prendere provvedimenti nel senso dell'art.17 cpv. 1 LEF non sono solo gli
organi tipici ivi menzionati ( ufficio d'esecuzione e ufficio dei fallimenti)
bensì anche quelli atipici (persone fisiche e/o giuridiche, di regola di
diritto privato, chiamate a svolgere funzioni pubbliche nell'ambito di un
determinato procedimento esecutivo), pure soggetti al controllo dell'Autorità
cantonale di vigilanza e alle norme tariffali previste dalla OTLEF ( Flavio
Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.3.1, p. 37; Cometta, Basler
Kommentar zum SchKG I, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.15 ad art. 17 LEF).
Giusta l'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci
giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
-
Orbene,
nel caso di specie il rifiuto di aderire alla richiesta di __________ di
occupare l'immobile situato al mappale __________ RFD di __________ è stato
comunicato dalla __________ già il 16 luglio 1999. Tale rifiuto è stato
ribadito il 27 luglio 1999. La decisione della __________, emanata in qualità
di persona ausiliaria dell'UEF di Bellinzona, costituisce un provvedimento
impugnabile ex art. 17 cpv. 1 LEF, di cui il ricorrente ha avuto conoscenza sin
dal luglio 1999 (cfr. doc. 5,6 e 7). Ne consegue che il ricorso di __________,
inoltrato soltanto il 20 ottobre 1999, è manifestamente tardivo. Il ricorrente
chiede inoltre all'Ufficio di giustificare il proprio rifiuto di far capo
all'assicurazione protezione giuridica dell'escusso nelle procedure di sfratto
degli inquilini. Dagli atti risulta che già in data 13 ottobre e 3 novembre
1997 l'UEF di Bellinzona, in risposta alla lettera di cui al doc. 8, ha
comunicato al debitore che l'assicurazione __________ non ha mai ricevuto
alcuna autorizzazione ad occuparsi del procedimento giudiziario in materia di
locazione nei confronti di __________ (conduttrice nell'abitazione del
ricorrente). Quindi anche tale censura, oltre ad evidenziare il carattere
defatigatorio del gravame, si rivela manifestamente tardiva.
-
Ne
consegue l'irricevibilità del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamato l'art. 17
LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 11 luglio 1998 di __________ è irricevibile.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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