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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1999.207
Data decisione, Autorità:
02.02.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00207
Lugano
2 febbraio
2000 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 2 dicembre 1999 di
patr.
dall'avv. __________
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona e
meglio contro il pignoramento di salario 22 novembre 1999
richiamata l’ordinanza presidenziale 10 dicembre 1999, con la quale
al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
preso atto che con provvedimento 17 gennaio 2000 l’UEF di Bellinzona
ha riconsiderato il provvedimento impugnato ex art 17 cpv. 4 LEF;
ritenuto che il pregresso provvedimento, munito dell’indicazione dei
mezzi di ricorso non è stato impugnato;
considerato
come il gravame sia così divenuto privo di oggetto;
richiamati
gli art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso
2 dicembre 1999 di __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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