AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1999.44
Data decisione, Autorità:
21.02.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00044
Lugano
21 febbraio
2000 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei
giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 8 febbraio 1999 di
contro
l’operato
dell’UE di Lugano e meglio contro l’emissione degli
attestati di carenza di beni 28 gennaio 1999 nelle esecuzioni n. __________ e
n. __________ promosse dal ricorrente nei confronti di
viste le osservazioni 5 marzo 1999 dell’UE di
Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________
procede nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.
B. In
data 28 gennaio 1999 l’UE di Lugano, avendo accertato che il debitore non
possiede beni o redditi pignorabili, ha emesso gli attestati di carenza di beni
nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse da __________.
C. Con
ricorso 8 febbraio 1999 __________ insorge contro l’emissione degli attestati
di carenza di beni sostenendo che l’UE non avrebbe effettuato i necessari
accertamenti per determinare il reddito dell’escusso. Il ricorrente postula
inoltre l’indicazione negli attestati di carenza di beni del nome della moglie
dell’escusso, in qualità di debitrice solidale. Il debitore contesta la
fatturazione di fr 79.— per l’emissione di ogni singolo ACB.
D. Con osservazioni 5 marzo 1999 l’UE di Lugano chiede la reiezione
del gravame, ribadendo la correttezza del proprio operato.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le
autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze
determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia
il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III
21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del
pignoramento (DTF 108 III 13).
Citato
dalla scrivente Camera per essere interrogato formalmente __________ non è
comparso. Dai verbali interni per le operazioni di pignoramento 26 gennaio
1999, stesi dall’UE di Lugano e sottoscritti dal debitore, emerge che questi ha
dichiarato di essere stato edotto che la dissimulazione di beni, l’arbitraria
disposizione di oggetti pignorati e l’incompleta indicazione dei beni che gli
appartengono è punibile secondo gli art. 164, 169 e 323 n, 2 CP. Egli ha poi
dichiarato che le indicazioni contenute nei verbali sono esatte. Risultando
pertanto dalle sue dichiarazioni la mancanza di beni pignorabili o introiti
pignorabili, l’UE di Lugano ha correttamente proceduto all’emissione degli
attestati di carenza di beni in oggetto. L’accertamento d’ufficio dei fatti
avviene infatti nei limiti delle allegazioni delle parti e di quanto emerge
oggettivamente dagli atti. In caso di dubbio sulla veridicità di tali
dichiarazioni e della documentazione prodotta dal debitore, il ricorrente deve
adire le vie penali, dal profilo esecutivo non essendovi mezzi coercitivi in
tal senso, pur dovendo dar atto al creditore che vi sono non pochi elementi di
sospetto sulla situazione reddituale dell’escusso.
Il
ricorrente chiede che negli attestati di carenza di beni venga inserito il nome
della moglie dell’escusso in qualità di debitrice solidale. Tale richiesta non
può essere accolta, poiché l’esecuzione è stata promossa unicamente nei
confronti di __________, sulla base di attestati di carenza emessi a suo
carico. L’indicazione figurante su tali atti si riferisce unicamente al nome
del coniuge del debitore, in casu __________, ma non ne determina la sua
qualifica di debitrice solidale. Se il ricorrente intende agire anche nei
confronti di __________, deve promuovere l’esecuzione anche nei suoi confronti.
Per
l’emissione degli attestati di carenza di beni nelle esecuzioni n.__________ e
n. __________ l’UE di Lugano ha esposto le seguenti spese:
Avviso di
pignoramento fr. 18.—
Esecuzione
pignoramento fr. 35.—
Copia per
il creditore fr. 13.—
Copia per
il debitore fr. 13.—
Totale fr.
79.—
Per la
stesura di atti la OTLEF prevede una tassa di fr. 8.—per pagina (art. 9 cpv. 1
OTLEF). La tassa per la registrazione della domanda di proseguimento
dell’esecuzione è di fr. 5.—(art. 20 cpv. 4 OTLEF). Inoltre vanno aggiunti i
costi per l’invio raccomandato pari a fr. 5.--. Di conseguenza l’importo di fr.
18.-- esposto alla voce avviso di pignoramento appare corretto. Per
l’esecuzione del pignoramento e la stesura del verbale di pignoramento per un
credito tra fr. 1'000.— e fr. 10'000.—la tassa è di fr. 65.—(art. 20 cpv. 1
OTLEF). Il pignoramento simultaneo per diversi crediti contro il medesimo
debitore e considerato pignoramento unico. La tassa è calcolata sull’ammontare
complessivo dei crediti (art. 23 cpv. 1 OTLEF). Orbene essendo i crediti posti
in esecuzione pari rispettivamente a fr. 5'513.55 e fr.3'622.80, la tassa,
unica per entrambe le esecuzioni, è di fr. 65.--, importo che deve pertanto
essere suddiviso tra le esecuzioni entranti in linea di conto, nella misura di
fr. 32,50 cadauna. L’importo di fr. 13.—, comprensivo delle spese per l’invio
raccomandato, fatturato alla voce copia per il creditore e alla voce copia per
il debitore è conforme all’art. 9 cpv. 1 OTLEF.
Di
conseguenza le tasse per le procedure esecutive n.__________ e n. __________
risultano così composte:
Esecuzione
n. __________
Avviso di
pignoramento fr. 18.—
Esecuzione
pignoramento fr. 32.50
Copia per
il creditore fr. 13.—
Copia per
il debitore fr. 13.—
Totale fr.
76.50
Esecuzione
n. __________
Esecuzione
di pignoramento fr. 32.50
Avviso di
pignoramento fr. 18.—
Copia per
il creditore fr. 13.—
Copia per
il debitore fr. 13.—
Totale fr.
76.50
- Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame.
Sulle
tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 8 febbraio 1999 __________ è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza le tasse nelle procedure esecutive n. __________ e n. __________ a
carico di __________ sono stabilite in fr. 76.50 (in luogo di fr. 79.--) per
ciascuna esecuzione.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all'UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster