AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.50
Data decisione, Autorità: 29.03.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00050
Lugano 29 marzo 1999 FP/fc//kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Zali e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 marzo 1999 di
contro
e meglio contro la decisione 4 marzo 1999 nell’esecuzione n. __________ promossa da
(patr. dall’ avv. __________)
nei confronti di
viste le osservazioni
– 24 marzo 1999 di
– 25 marzo 1999 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito.
B. Il 3 febbraio 1999 l’UE di Lugano ha eseguito il calcolo del minimo di esistenza dell’escusso, il quale risulta così composto:
minimo base fr. 1’025.--
alimenti fr. 3’100.--
affitto fr. 1’780.--
cassa malati fr. 150.--
trasferte fr. 100.--
Totale fr. 6’155.--
Guadagno netto fr. 5’800.--
Eccedenza pignorabile fr. 0.00
C. Con scritto 4 marzo 1999 l’UE di Lugano ha comunicato all’escusso che sino al 31 marzo 2000, data di scadenza del contratto, verrà considerato nel calcolo del minimo di esistenza l’importo effettivo della locazione. In seguito verrà riconosciuto a titolo di canone locatizio unicamente l’importo di fr. 800.-- mensili.
D. Contro tale decisione si è aggravato il 15 marzo 1999 __________ postulando in via principale l’annullamento della decisione impugnata e in via subordinata il riconoscimento a partire dal 1° aprile 2000, dell’importo di fr. 1’150.-- mensili a titolo di canone di locazione. Il ricorrente motiva la propria richiesta con la necessità di disporre di un alloggio adeguato ad ospitare la figlia minorenne durante l’esercizio del diritto di visita sancito dalla sentenza di separazione dei coniugi __________ .
E. Con le rispettive osservazioni __________ e l’UE di Lugano chiedono la conferma del provvedimento impugnato e la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).
E’ di tutta evidenza che l’appartamento occupato dall’escusso, ed il relativo canone locatizio, è manifestamente sproporzionato alle sue effettive esigenze, pur tenendo conto del fatto che egli ospita saltuariamente la figlia durante l’esercizio del proprio diritto di visita. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’780.-- non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato, come correttamente effettuato dall’UE di Lugano nel provvedimento impugnato, che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 800.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento di due locali a __________ o in un comune viciniore. L’operato dell’UE è quindi da ritenere corretto e la decisone 4 marzo 1999 di considerare a partire dal 1° aprile 2000 unicamente l’importo di fr. 800.-- a titolo di canone di locazione, deve essere riconfermata
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 15 marzo 1999 __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
– __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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