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Numero d'incarto:
15.1999.50
Data decisione, Autorità:
29.03.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00050
Lugano
29 marzo 1999
FP/fc//kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione
del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 15 marzo 1999 di
contro
e meglio contro la decisione 4 marzo 1999 nell’esecuzione n. __________
promossa da
(patr. dall’
avv. __________)
nei confronti di
viste le
osservazioni
– 24 marzo 1999 di
– 25 marzo 1999 dell’UE
di Lugano
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________
procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito.
B. Il
3 febbraio 1999 l’UE di Lugano ha eseguito il calcolo del minimo di esistenza
dell’escusso, il quale risulta così composto:
minimo
base fr. 1’025.--
alimenti fr. 3’100.--
affitto fr. 1’780.--
cassa
malati fr. 150.--
trasferte fr. 100.--
Totale fr. 6’155.--
Guadagno
netto fr. 5’800.--
Eccedenza
pignorabile fr. 0.00
C. Con
scritto 4 marzo 1999 l’UE di Lugano ha comunicato all’escusso che sino al 31
marzo 2000, data di scadenza del contratto, verrà considerato nel calcolo del
minimo di esistenza l’importo effettivo della locazione. In seguito verrà
riconosciuto a titolo di canone locatizio unicamente l’importo di fr. 800.--
mensili.
D. Contro
tale decisione si è aggravato il 15 marzo 1999 __________ postulando in via
principale l’annullamento della decisione impugnata e in via subordinata il riconoscimento
a partire dal 1° aprile 2000, dell’importo di fr. 1’150.-- mensili a titolo di
canone di locazione. Il ricorrente motiva la propria richiesta con la necessità
di disporre di un alloggio adeguato ad ospitare la figlia minorenne durante
l’esercizio del diritto di visita sancito dalla sentenza di separazione dei
coniugi __________ .
E. Con
le rispettive osservazioni __________ e l’UE di Lugano chiedono la conferma del
provvedimento impugnato e la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
- Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su
reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su
reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo
in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S.
cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio
corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto
ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua
eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su
reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere
operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p.
178).
- Nel
caso in esame l’escusso ha preteso il riconoscimento di fr. 1’780.-- a titolo
di canone locatizio per l’appartamento di 4 ½ locali che occupa da solo a
__________.
E’
di tutta evidenza che l’appartamento occupato dall’escusso, ed il relativo
canone locatizio, è manifestamente sproporzionato alle sue effettive esigenze,
pur tenendo conto del fatto che egli ospita saltuariamente la figlia durante
l’esercizio del proprio diritto di visita. Di conseguenza il canone locatizio
di fr. 1’780.-- non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione
del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al
debitore va ricordato, come correttamente effettuato dall’UE di Lugano nel
provvedimento impugnato, che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo
termine utile di disdetta del suo contratto di locazione gli verrà riconosciuto
quale canone locatizio un importo mensile di fr. 800.-- al massimo, spese di
riscaldamento comprese, per un appartamento di due locali a __________ o in un
comune viciniore. L’operato dell’UE è quindi da ritenere corretto e la decisone
4 marzo 1999 di considerare a partire dal 1° aprile 2000 unicamente l’importo
di fr. 800.-- a titolo di canone di locazione, deve essere riconfermata
- Ne
consegue la reiezione del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art.
17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 15 marzo 1999 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
__________.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il vicepresidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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