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Numero d'incarto:
15.1999.62
Data decisione, Autorità:
08.09.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00062
Lugano
8 settembre 1999
/FA/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 13 aprile 1999 di
patr.
dall’avv. __________,
contro
e meglio contro il verbale di
pignoramento 11 marzo 1999, spedito il 18 marzo nell’ambito delle esecuzioni di
cui al gruppo n. __________ promosse nei confronti del ricorrente da diversi
creditori,
vista
la domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente
contestualmente al ricorso;
viste
le osservazioni 28 aprile 1999 __________;
4
maggio 1999 dell'UE di Lugano;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________,
__________, __________ e __________ procedono nei confronti di __________ per
l'incasso dei loro crediti, essi formano il gruppo n. __________. Con verbale
di pignoramento spedito il 18 marzo 1999 l'UE di Lugano ha pignorato fr.
2'350.-- mensili dello stipendio percepito dall'escusso. L'ufficio ha precisato
come segue il calcolo effettuato:
Introiti
Debitore fr.
4'259.50
Contr.
moglie fr. 3'795.--
Totale
mensile fr. 8'054.50
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1'370.--
locazione fr.
671.--
CM,
ass. inf., disocc., CP fr. 470.--
spese
mediche fr. 616.90
tasse
(contr.) fr. 350.--
vestiario fr.
109.--
Totale
deduzioni fr. 3'586.90
Minimo
esistenza spettante al coniuge debitore
fr.
3'586.90 x fr. 4'259.50 = fr. 1'901.50 mensili
fr. 8'054.50
Eccedenza
mensile pignorabile
fr.
4'259.50 ./. fr. 1'901.50 = fr. 2'358.-- arrotondati a fr. 2'350.--
B. Contro
il pignoramento si è aggravato il 13 aprile 1999 __________ sostenendo che l'UE
avrebbe a torto tenuto conto pure dello stipendio della moglie nonostante il
regime della separazione dei beni vigente tra i coniugi e il fatto che i
crediti posti in esecuzione si riferissero ad un periodo antecedente il
matrimonio. Il ricorrente ha pure chiesto di essere ammesso al beneficio
dell'assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 15a LPR.
C. Con
osservazioni 28 aprile 1999 l'Ufficio esazione e condoni ha notato come il
Tribunale federale già abbia avuto l'occasione di stabilire la necessità di
ripartire tra i coniugi, proporzionalmente al loro reddito, il carico del
minimo esistenziale comune. Non sarebbero poi dati i presupposti per la concessione
dell'assistenza giudiziaria ritenuto che il caso non si presentava per nulla
complesso. Pur riconoscendo l'esistenza del divieto della reformatio in peius, l'UEC
ha considerato come un ingiustificato privilegio concesso a un creditore il
riconoscimento di una spesa di fr. 350.-- mensili per il pagamento di tasse. L'UE
di Lugano, con osservazioni 4 maggio 1999, si è limitato a ribadire la
correttezza del proprio operato.
Considerando
in diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
- Nel
caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispone di un reddito, occorre
tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune,
ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116
III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito
pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i
coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo
vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del
reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale
dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und
Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179). Il regime patrimoniale
vigente tra i coniugi non influenza il metodo di calcolo, che discende, come
detto, dall'art. 163 CC, applicabile con qualsiasi regime.
Per
il calcolo del minimo vitale entrano in considerazione solo gli importi
effettivamente pagati (cfr. DTF 109 III 56, Georges Vonder Mühll in: Basler Kommentar
zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 25 ad art. 93 LEF).
-
In
concreto quindi la tesi del ricorrente si rivela priva di fondamento. Il fatto
che i coniugi __________ abbiano adottato il regime della separazione dei beni
non esime la moglie dall'assumersi il carico di una quota del minimo vitale
comune proporzionale al suo reddito. Ella non partecipa quindi al pagamento dei
debiti del coniuge, le viene unicamente imposto di contribuire alle spese
familiari secondo la sua disponibilità finanziaria.
-
Nella
procedura di ricorso vige il principio del divieto della reformatio in peius (art.
22 LPR).In concreto si rivela quindi superflua l'analisi della legittimità del
riconoscimento nel minimo esistenziale di una trattenuta effettuata dal datore
di lavoro, __________, a copertura di un debito fiscale. La questione,
sollevata dall'UEC con le osservazioni, può rimanere indecisa.
-
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
- A
norma dell'art. 15a cpv. 1 LPR nelle procedure di ricorso ex art. 17 LEF
"il gratuito patrocinio è concesso nei limiti dell'art. 4 della Costituzione
federale, con effetto dal momento della domanda, a chi giustifichi di non poter
sopperire alle spese di patrocinio, a condizione che la vertenza presenti
probabilità di esito favorevole e che il richiedente non sia in grado di
procedere con atti propri". La necessità oggettiva di patrocinio è data
quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo
rilevante dal provvedimento impugnato e le questioni di diritto da risolvere
sono complesse. Di regola, vista anche la massima ufficiale ex art. 19 LPR, un
ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un salariato non necessita
di patrocinio (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4.1
ad art. 15a LPR, p. 230 e riferimenti).
La
probabilità di esito favorevole può anche essere inferiore a quella di
insuccesso. Indispensabile è però che le prospettive di vittoria siano tali da
giustificare il rischio di sopportare le spese di patrocinio per chi è in grado
di pagarle (cfr. Cometta, op. cit., n. 2.4.2 ad art. 15a LPR, p. 230 e
riferimenti).
In
concreto il provvedimento impugnato non tocca questioni giuridiche complesse,
si tratta di un normale pignoramento del salario di un escusso coniugato, privo
di difficoltà particolari se non quelle indicate al cons. 5, suscettibili di
andare a sfavore del ricorrente e nemmeno sfiorate nel ricorso. Il calcolo
eseguito dall'ufficio, suffragato da chiara e univoca giurisprudenza dell'Alta
corte federale, era poi manifestamente corretto. I presupposti della necessità
oggettiva del patrocinio e della probabilità di esito favorevole sono assenti
nella fattispecie. L'istanza di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso
deve quindi essere respinta.
Richiamati gli art. 93 e 116 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 13 aprile 1999 __________, è respinto.
-
L'istanza
di ammissione all'assistenza giudiziaria 13 aprile 1999 di __________ è
respinta.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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