AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.64
Data decisione, Autorità: 10.08.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00064 15.99.00085
Lugano 10 agosto 1999 FP/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi 14 aprile e 10 maggio 1999 di
patr. __________
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro il pignoramento di salario 26 marzo 1999 nelle esecuzioni n. , n. e n. __________ promosse nei confronti della ricorrente da
e da
(patr.
richiamata l’ordinanza presidenziale 16 aprile 1999, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
– 20 maggio 1999 di __________
– 26 maggio 1999 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La __________ e __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.
B. Il 26 marzo 1998 l’UEF di Bellinzona procedeva al pignoramento presso la ditta __________ della quota salario percepito dall’escussa eccedente il minimo vitale, determinato sulla base del seguente calcolo:
Minimo di esistenza
importo base fr. 1’025.–
locazione fr. 1’120.–
trasferte fr. 200.–
pasti fuori domicilio fr. 180.–
ass. diverse fr. 100.–
totale fr. 2’625.–
C. Con ricorso 14 aprile 1999 __________ si aggrava contro il pignoramento di salario sostenendo che il calcolo eseguito dall’UEF di Bellinzona non avrebbe considerato l’importo di fr. 245.80 relativo al premio della cassa malati, nonché l’importo di fr. 249.40 a titolo di canone leasing. L’Ufficio avrebbe inoltre proceduto al pignoramento di salario senza considerare che l’escussa è retribuita ad ore e che nel salario orario sarebbe compresa anche la percentuale di salario afferente le vacanze. La quota di salario impignorabile andrebbe di conseguenza aumentata della percentuale dell’8.33% oltre ad una percentuale del 2,5 % per giorni festivi non retribuiti. La ricorrente postula quindi la determinazione del minimo di esistenza in fr. 3’502.–.
D. Il 29 aprile 1999 l’UEF di Bellinzona ha proceduto ad un nuovo calcolo del minimo di esistenza:
Minimo di esistenza
importo base fr. 1’025.–
locazione fr. 1’120.–
cassa malati fr. 245.80
trasferte fr. 200.–
pasti fuori domicilio fr. 180.–
ass. diverse fr. 100.–
totale fr. 2’870.80
Contro tale calcolo si è nuovamente aggravata __________ il 10 maggio 1999 sollevando le medesime censure di cui al ricorso 14 aprile 1999, differendo il calcolo del minimo di esistenza unicamente per l’importo relativo al premio della cassa malati.
E. Delle osservazioni di __________ e dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. I ricorsi 14 aprile 1999 e 10 maggio 1999 di __________ sono entrambi diretti contro l’operato dell’UEF di __________. Sono motivati in sostanza allo stesso modo e si basano sul medesimo complesso di fatti. Di conseguenza si giustifica la congiunzione delle procedure di cui agli inc. 15.99.64. e inc. 15.99.85. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs–und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).
Nel caso in esame l’escussa ha preteso il riconoscimento di fr. 1’120.– a titolo di canone locatizio per l’appartamento di 3 ½ locali che occupa da sola a __________.
E’ di tutta evidenza che l’appartamento occupato dall’escussa, ed il relativo canone locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’120.– non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto alla debitrice va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione le verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 600.– al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento compatibile con i suoi limiti di reddito e le sue condizioni personali a __________ o in un comune viciniore.
Nel caso di specie la ricorrente ha dimostrato di aver conferito il 6 aprile 1999 alla __________ un ordine di pagamento permanente di fr. 245.80 a favore della cassa malati __________ di __________. Orbene, considerato che possono essere posti in deduzione solo gli importi effettivamente pagati dall’escusso (cfr. DTF 121 III 20) e ritenuto che malgrado dal verbale di pignoramento risulti che fra i creditori vi sia la cassa __________, avendo la debitrice dimostrato di pagare l’importo di fr. 245.80 relativo al premio della cassa malati, tale voce di spesa deve essere inserita nel calcolo del minimo di esistenza, come del resto effettuato dall’UEF di Bellinzona.
In casu la debitrice esercita la propria attività lucrativa a Lugano e per recarsi al lavoro fa capo al veicolo privato. Come risulta dagli atti tale veicolo è stato sostituito nel mese di marzo 1999, a seguito di un guasto che ne ha reso antieconomica la riparazione, con un nuovo veicolo, il cui canone leasing mensile ammonta fr. 249.40. La ricorrente esercita l’attività di impiegata a __________o e vive a __________. Orbene le due città in questione sono regolarmente servite da mezzi pubblici, segnatamente dal treno e dall’autopostale, a cui la debitrice può far capo.
La ricorrente sostiene che l’Ufficio non avrebbe calcolato correttamente il reddito dell’escussa, essendo quest’ultima retribuita ad ore ed essendo compresa nel salario orario anche una quota afferente le vacanze. Orbene dal verbale di pignoramento non risulta il reddito percepito dall’escussa, ragione per cui s’impone la retrocessione degli atti all’UEF di __________, affinché proceda, sulla base delle considerazioni precedenti, ad un nuovo calcolo del minimo vitale e dell’eccedenza pignorabile a carico della debitrice.
Ne consegue il parziale accoglimento dei gravami.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Le procedure inc. 15.99.64. e inc. 15.99.85. sono dichiarate congiunte.
Il ricorso 14 aprile 1999 di __________, è parzialmente accolto.
2.1 Gli atti sono retrocessi all’UEF di Bellinzona, affinché abbia a determinarsi come al considerando 7 di questa sentenza.
2.2 Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
2.3 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
3.1 Gli atti sono retrocessi all’UEF __________, affinché abbia a determinarsi come al considerando 7 di questa sentenza.
3.2 Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.3 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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